CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza del 24 febbraio 2022 che lo aveva condannato per il reato di furto pluriaggravato; - che il ricorso proposto dall'imputato a mezzo dei suoi difensori, ciascuno dei quali ha redatto un atto introduttivo, sostenendo che i motivi di appello erano specifici, è manifestamente infondato, atteso che con il suo atto di appello l'imputato ha omesso di confrontarsi con le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della qualificazione del reato come consumato, le quali non vengono attaccate criticamente, e si è limitato ad invocare l'applicazione delle circostanze attenuanti, senza indicare alcun elemento a sostegno dell'istanza, cosicché appare corretto il rilievo della Corte di appello che ha fatto buon governo del principio, costantemente affermato da questa Corte di cassazione, per c:ui l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (ex multis Sez. 6, n. 7773 del 12/01/2016, Seferovic, Rv. 266433), ragione per cui il riferimento, operato dalla Corte, al novum legislativo di cui al d.lgs. 150/2022, a prescindere dalla data di entrata in vigore di questo, costituisce mera precisazione di un orientamento già consolidato in sede giurisprudenziale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così deci