CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1989
Cassazione n. 28039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1989 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivò di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, è manifestamente infondato poiché, nel caso in esame, il valore delle banconote contraffatte ("due banconote da 100 euro") di per sè non consente l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye, Rv. 255791) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2:122 [OSCURATO:PERSONA] e sore [OSCURATO:PERSONA]