CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 17 973 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro temporeambedue rappresenta te e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] le dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura specialein calce al controricorso con domicilio elett o in Roma, alla Via FabioMassimo, 107, presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 189 / 25 / 2 1 depositata i n data 12 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società qui controricorrente i mpugnava l’ intimazione di pagamento notificat a le in forza di pregresso avviso di accertamento a fini Iva ed IRAP per l’anno 201 3, del quale eccepivala mancata notifica ; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate Riscossione appellava la pronuncia; si costituiva l’Agenzia delle Entrate aderendoall’appello del riscossore; - la CTR rigettava l’appello ; - ricorr ono a questa Corte sia il Riscossore sia l’[OSCURATO:PERSONA],con unico atto affidato a un solo motiv o ; - resistecon controricorso l a società ; Consideratoche: - va preliminarmente esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilitàdi cui al controricorso; il motivo dedotto invero non si incentra su meri profili fattuali ma pone una questione di apparenzadella motivazione avendo la CTR espresso ragioni del proprioconvincimento senza prender posizioni sulle risultanze del processo,svolgendo quindi considerazioni inconferenti con i fatti dicausa, ed è pertanto meritevole di scrutinio; - venendo quindi al l’unico motivo di ricorso , esso deduce la violazionedell’art. 1 e dell’a rt. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. , con l’art. 118disp. att. c.p.c. e in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per averela CTR mancato di motivare la propria pronuncia, rigettando ilgravame dell’Ufficio sul presupposto errato della mancanza della relazione di notificazione nonché dell’unica raccomandata informativainviata a due differenti destinatari, mentre dagli atti prodottidall’Ufficio emergeva non solo che un unico atto desti nato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 alla società è stato consegnato al portiere, ma anche che la raccomandatainformativa era stata spedita alla sola società e non adaltri; - il motivo è fondato; - invero, dalla lettura della pronuncia gravata si evince come la CTR nonabbia minimamente in dicato le ragioni per le quali ha ritenuto che sia difettata la prova della notifica dell’atto presupposto, risultandodel tutto insufficiente quanto esplicato in n. 6 righe a pag.3 della sentenza; - risulta dagli atti trascritti in ricorso che la notifica – in ordine ai quali la CTR non ha motivato – si è invece perfezionata con la consegnadell’avviso di accertamento al portiere , la compilazione dellarelata di notifica da parte del messo (trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione) e l’invio successi vo della c.d. raccomandatainformativa (come da distinta trascritta a pag. 6) ; - questa Corte ritiene costantemente, in argomento (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022) che la notificazione degliavvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, es eguita dai messi comunali ovvero dai messi specialiautorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice ", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b - bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notific ato venga effettivamente conosciuto daldestinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti allacasa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome a strattamente idoneo a tale fine; - a fronte quindi della documentazione in atti, era onere della CTR esaminarlaprima e illustrare poi, quanto ad essa, le ragioni delle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 valutazionioperate in ordine alla regolarità o meno della notifica; ilche non è stato; - conclusivamente, il ricorso va accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovoesame; p.q.m. accoglie il ricorso; c assa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giusti