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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31037/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, pronunciata il 26 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 473 e 648 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità poiché non sarebbe stata provata la riferibilità della merce all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, conformandosi alla decisione del giudice di primo grado, rispetto alla quale la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una cd. doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01), ha congruamente evidenziato che l'imputato era stato trovato in possesso della merce, poi sequestrata, a seguito di perquisizione nel veicolo in cui era stato fermato e che successivamente era stata trovata nella stanza in uso al medesimo secondo quanto risultante dal verbale di sequestro; osservato, pertanto, che le argomentazioni difensive, reiterate nel presente ricorso e nella (Memoria successivamente depositata, non erano già stata ritenute idonee ad escluderne la penale responsabilità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il consigliere e te\nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, pronunciata il 26 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 473 e 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità poiché non sarebbe stata provata la riferibilità della merce all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, conformandosi alla decisione del giudice di primo grado, rispetto alla quale la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una cd. doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01), ha congruamente evidenziato che l'imputato era stato trovato in possesso della merce, poi sequestrata, a seguito di perquisizione nel veicolo in cui era stato fermato e che successivamente era stata trovata nella stanza in uso al medesimo secondo quanto risultante dal verbale di sequestro; osservato, pertanto, che le argomentazioni difensive, reiterate nel presente ricorso e nella (Memoria successivamente depositata, non erano già stata ritenute idonee ad escluderne la penale responsabilità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il consigliere e te\nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris