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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 07573/2023

Testo disponibile della fonte

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n.23527/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, P iazza [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo S tudio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende , in virtù di procura su foglio separato. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; -intimato- avverso la sentenza n. 362/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 4 marzo 2020 e notificata il 1° luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani il Tribunale di Perugia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Giudice di pace con cui era stata rigettata l’opposizione dell’appellante al precetto intimatogli dal [OSCURATO:SOCIETA]. e fondato su una sentenza della Corte di appello di Perugia del 16 ottobre 2013; il Tribunale ha ritenuto: a) che meritava conferma la statuizione con cui il G iudice di pace aveva ritenuto automaticamente spettante il diritto al pagamento del rimborso forfetariosebbene non es pressamente previsto nella condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza; pe r consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il rimborso della spesegenerali spetterebbe all’avvocato ex lege e non ope iudicis, sicché il professionista vi a vrebbe diritto anche se non ne sia statafatta espressa menzione nel provvedimento di condanna ; b)che corretto era l’importo richiesto nel precetto a titolo di esborsi ed onorari, in quanto conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e alle possibilità di incremento dello stesso, evidentemente riconosciute dal primo giudice; c)che, infine, non era ammissibile la doglianza volta ad evidenziare che la voce relativa al pagamento delle spese forfetarie era stata introdotta solo con il D.M. n. 55 del 2014, sicché essa non poteva reputarsi spettante già nel 2013, epoca di emissione della sentenza costituente titolo esecutivo; questa doglianza, infatti, doveva reputarsi nuova, poiché non proposta dinanzi al Giudice di pace con l’ originaria opposizione a precetto ove, in una con il preteso carattere eccessivo delle spese del precetto (e con la conseguente erroneità delle somme dovute a titolo di IVA e CPA), era stata contestata la debenza del A.C. 24.01.2023 N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani rimborso forfetario unicamente in ragione della circostanza che esso non era stato previsto nel dispositivo della sentenza di condanna; propone ricorso per cassazione il Mion , sulla base di due motivi ; resta intimato il [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie; considerato che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.: il ricorrente deduce che il rilievo diretto ad evidenziare che la previsione relativa alla spettanza delle spe se forfetarie nell’ambito dei compensi liquidati all’avvocato dagli organi giurisdizionali, in seguito all’abolizione delle tariffe professionali, e ra stata reintrodotta soltanto con il D .M. n . 55 del 2014, costi tuirebbe oggetto di una eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d’ufficio e, pertanto,proponibile per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell’art.345, secondo comma, cod. proc. civ. ; il motivo è infondato: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nelle opposizioni esecutive sono sempre preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con il ricorso introduttivo della fase sommaria (cfr. Cass., Sez.

Un., 21/09/2021, n. 25478; C ass., Sez.

Un., 14/12/2020, n. 28387; Cass. 06/04/2022, n. 11237 ) ; p ertanto, il carattere eccessivo del precetto, sotto qualsiasi profilo, non può essere rilevato d’ufficio, sussistendo, per la parte interessata, l’onere di contestarlo con l’atto introduttivo dell’opposizione; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55: il Mion deduce che il T ribunale erroneamente A.C. 24.01.2023 N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avrebbe ritenuto congrue e conformi al predetto decreto ministeriale le somme liquidate per il precetto, che invece sarebbero state sup eriori a quellepreviste nelle tabelle allegate al decreto medesimo ; e videnzia che queste tabelle, nel prevedere il compenso per l’atto di precetto, con riguardo allo scaglione fino ad Euro 5.200, 00 avrebbero stabilito l’importo di Euro 135,00, e non quello di Euro 243,00, indicato nel precetto intimatogli dalla [OSCURATO:SOCIETA].; il motivo è inammissibile , in quanto non corredat o dalla trascrizione ordinata e chiara dell’atto di precetto; in proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679, Cass. 07/09/2022, n. 26365; Cass. 03/01/2023, n. 62 ) ; la mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dell’atto processuale evocat o , nella parte rilevante, costituisce, pertanto, un’evidente violazione dell’art.366, n. 6, cod. proc. civ. , cui consegue la sanzione dell’inammissibilità del ricorso; è il caso , tuttavia , d i osservare che le sca r ne indicazioni contenute nell’illustrazione del motivo di ricorso avrebbero indotto comunque a reputarlo infondato, ove lo stesso fosse stato ammissibile : b envero, l’importo di Euro 243,00– che si asserisce essere stato liquidato a titolo A.C. 24.01.2023 N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani di compenso peril precetto – non avrebbe esorbitato dai limiti stabiliti in relazione allo scaglione fino ad Euro 5.200 , 00, corrispondendo all’importo massimo liquidabile ; dunque, sarebbe stato legittimamente liquidato da parte del giudice del merito; in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato ; ma non vi è luogo provvederesulle spese, non avendo risposto l’intimato ; in ragione deltenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto (Cass., Sez.

U n ., 20/02/2020, n.4315); p. q. m. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n.23527/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, P iazza [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo S tudio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende , in virtù di procura su foglio separato. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; -intimato- avverso la sentenza n. 362/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 4 marzo 2020 e notificata il 1° luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani il Tribunale di Perugia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Giudice di pace con cui era stata rigettata l’opposizione dell’appellante al precetto intimatogli dal [OSCURATO:SOCIETA]. e fondato su una sentenza della Corte di appello di Perugia del 16 ottobre 2013; il Tribunale ha ritenuto: a) che meritava conferma la statuizione con cui il G iudice di pace aveva ritenuto automaticamente spettante il diritto al pagamento del rimborso forfetariosebbene non es pressamente previsto nella condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza; pe r consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il rimborso della spesegenerali spetterebbe all’avvocato ex lege e non ope iudicis, sicché il professionista vi a vrebbe diritto anche se non ne sia statafatta espressa menzione nel provvedimento di condanna ; b)che corretto era l’importo richiesto nel precetto a titolo di esborsi ed onorari, in quanto conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e alle possibilità di incremento dello stesso, evidentemente riconosciute dal primo giudice; c)che, infine, non era ammissibile la doglianza volta ad evidenziare che la voce relativa al pagamento delle spese forfetarie era stata introdotta solo con il D.M. n. 55 del 2014, sicché essa non poteva reputarsi spettante già nel 2013, epoca di emissione della sentenza costituente titolo esecutivo; questa doglianza, infatti, doveva reputarsi nuova, poiché non proposta dinanzi al Giudice di pace con l’ originaria opposizione a precetto ove, in una con il preteso carattere eccessivo delle spese del precetto (e con la conseguente erroneità delle somme dovute a titolo di IVA e CPA), era stata contestata la debenza del A.C. 24.01.2023 N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rimborso forfetario unicamente in ragione della circostanza che esso non era stato previsto nel dispositivo della sentenza di condanna; propone ricorso per cassazione il Mion , sulla base di due motivi ; resta intimato il [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie; considerato che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.: il ricorrente deduce che il rilievo diretto ad evidenziare che la previsione relativa alla spettanza delle spe se forfetarie nell’ambito dei compensi liquidati all’avvocato dagli organi giurisdizionali, in seguito all’abolizione delle tariffe professionali, e ra stata reintrodotta soltanto con il D .M. n . 55 del 2014, costi tuirebbe oggetto di una eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d’ufficio e, pertanto,proponibile per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell’art.345, secondo comma, cod. proc. civ. ; il motivo è infondato: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nelle opposizioni esecutive sono sempre preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con il ricorso introduttivo della fase sommaria (cfr. Cass., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478; C ass., Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; Cass. 06/04/2022, n. 11237 ) ; p ertanto, il carattere eccessivo del precetto, sotto qualsiasi profilo, non può essere rilevato d’ufficio, sussistendo, per la parte interessata, l’onere di contestarlo con l’atto introduttivo dell’opposizione; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55: il Mion deduce che il T ribunale erroneamente A.C. 24.01.2023 N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avrebbe ritenuto congrue e conformi al predetto decreto ministeriale le somme liquidate per il precetto, che invece sarebbero state sup eriori a quellepreviste nelle tabelle allegate al decreto medesimo ; e videnzia che queste tabelle, nel prevedere il compenso per l’atto di precetto, con riguardo allo scaglione fino ad Euro 5.200, 00 avrebbero stabilito l’importo di Euro 135,00, e non quello di Euro 243,00, indicato nel precetto intimatogli dalla [OSCURATO:SOCIETA].; il motivo è inammissibile , in quanto non corredat o dalla trascrizione ordinata e chiara dell’atto di precetto; in proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679, Cass. 07/09/2022, n. 26365; Cass. 03/01/2023, n. 62 ) ; la mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dell’atto processuale evocat o , nella parte rilevante, costituisce, pertanto, un’evidente violazione dell’art.366, n. 6, cod. proc. civ. , cui consegue la sanzione dell’inammissibilità del ricorso; è il caso , tuttavia , d i osservare che le sca r ne indicazioni contenute nell’illustrazione del motivo di ricorso avrebbero indotto comunque a reputarlo infondato, ove lo stesso fosse stato ammissibile : b envero, l’importo di Euro 243,00– che si asserisce essere stato liquidato a titolo A.C. 24.01.2023 N. R.G. 23527/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di compenso peril precetto – non avrebbe esorbitato dai limiti stabiliti in relazione allo scaglione fino ad Euro 5.200 , 00, corrispondendo all’importo massimo liquidabile ; dunque, sarebbe stato legittimamente liquidato da parte del giudice del merito; in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato ; ma non vi è luogo provvederesulle spese, non avendo risposto l’intimato ; in ragione deltenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto (Cass., Sez. U n ., 20/02/2020, n.4315); p. q. m. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de
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