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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16766/2026

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re, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 283/2024depositata il 31/07/2024.Numero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] deducendo di essere creditore del signorSalvatore Serra per la somma di euro 60.000, oltre accessori, in forza dititolo giudiziale formatosi nelle more del giudizio, proponeva dinanzi alTribunale di Taranto domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. in relazione adue distinti atti di compravendita stipulati in data 17 aprile 2013, con iquali il Serra aveva alienato due locali commerciali contigui siti in Taranto.Con il primo atto il Serra trasferiva alla signora [OSCURATO:PERSONA] la proprietàdel locale commerciale sito al civico n. 118; con il secondo atto trasferivail locale adiacente, sito ai civici nn. 120 e 120/A, a Cosimo e MaurizioPerrone (nuda proprietà) e ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](usufrutto).[OSCURATO:PERSONA] chiedeva, altresì, dichiararsi la nullità di quest’ultimo atto perviolazione della normativa urbanistica.Con sentenza n. 797 del 2022, il Tribunale di Taranto rigettava ladomanda di nullità e l’azione revocatoria proposta nei confronti deiPerrone, accogliendo la domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. neiconfronti della Alfano, dichiarando inefficace nei confronti del creditorel’atto di compravendita relativo al locale di via Lama n. 118, ritenendosussistente la participatio fraudis del terzo acquirente sulla base dipresunzioni semplici.2.

Avverso tale decisione proponevano appello sia il Milletarì, insistendosulla nullità dell’atto relativo al locale di via Lama nn. 120 e 120/A e, insubordine, sull’azione revocatoria, che ka Alfano, censurandol’accertamento dell’elemento soggettivo a suo carico e deducendol’erronea applicazione delle presunzioni semplici da parte del giudice diprimo grado.Numero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/20262.

I due appelli, riuniti, venivano decisi dalla Corte d’Appello di Lecce,Sezione distaccata di Taranto, che, con sentenza n. 283 del 2024, lirigettava entrambi.La corte territoriale confermava l’accoglimento dell’azione revocatoria neiconfronti dell’Alfano, ritenendo dimostrata, in via presuntiva, laconsapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del Milletarì.In particolare, valorizzava la qualità di conduttrice dell’immobile da partedell’Alfano sin dal 2004, la conoscenza delle pendenze amministrative egiudiziarie gravanti sull’immobile, l’avvenuto versamento anticipato digran parte del prezzo di acquisto destinato all’estinzione di debiti delvenditore e la rateizzazione del saldo del prezzo con rinuncia all’iscrizionedell’ipoteca legale, ritenendo tali elementi indicativi della consapevolezzadella finalità elusiva dell’atto.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Alfano proponeora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.3.1.

Resiste con controricorso e memoria il Milletarì.MOTIVI DELLA DECISIONE4.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/odel procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte d’appello abbiaomesso di pronunciarsi sui motivi di gravame proposti avverso la sentenzadi primo grado.Lamenta che il giudice di secondo grado, nel rigettare l’appello propostodalla Alfano, si sarebbe limitato a riprodurre, in forma sostanzialmentesovrapponibile, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Tarantoin ordine alla sussistenza della participatio fraudis, senza confrontarsi conle specifiche censure articolate nell’atto di appello.In particolare, la ricorrente richiama le doglianze con cui l’appellanteaveva contestato il procedimento presuntivo posto a basedell’accertamento dell’elemento soggettivo della revocatoria, deducendoNumero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026l’erroneità dei fatti assunti come noti – segnatamente, l’asseritaconduzione di entrambi gli immobili e la conoscenza della dismissionepatrimoniale complessiva – nonché l’omessa valutazione di plurimielementi di segno contrario puntualmente allegati, relativi alle modalità dipagamento del prezzo, alla natura dei debiti estinti, alla marginalità dellarateizzazione del saldo e alla rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale.Lamenta che tali censure non avrebbero ricevuto alcuna autonomarisposta nella sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata adaffermare l’inidoneità dell’impugnazione a superare le argomentazionidella decisione di primo grado, senza esplicitare le ragioni del rigetto deisingoli motivi e senza dar conto delle specifiche obiezioni sollevate.5.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre inrilievo la tecnica della motivazione per relationem non è di per séillegittima, purché dalla sentenza emerga che il giudice d’appello abbiaeffettivamente preso in esame i motivi di gravame e li abbia ritenutiinfondati all’esito di un autonomo processo deliberativo (Cass., Sez.

Un.,20 marzo 2017, n. 7074).

La nullità non deriva, dunque, dal rinvio allamotivazione di primo grado in quanto tale, ma dal fatto che esso sitraduca in una adesione meramente acritica alla decisione impugnata,sintomatica dell’omesso esame delle censure proposte.A tale stregua, l’omesso esame di uno o più motivi di appello rileva nongià come vizio di motivazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. bensì come violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., configurando un error inprocedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., Sez.

I, 19 dicembre 2005, n. 27387; Cass., Sez.

V, 29 dicembre2017, n. 31128; Cass., Sez. lav., 24 settembre 2024, n. 25545).Tale qualificazione trova fondamento nell’effetto devolutivo dell’appello, inforza del quale il giudice di secondo grado è tenuto a riesaminare laNumero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026controversia nei limiti segnati dai motivi di impugnazione.

L’omessaconsiderazione di una censura equivale, pertanto, a un’omissione dipronuncia su una domanda di parte, con conseguente decisione infrapetita idonea a inficiare la validità della sentenza.Va al riguardo distinto tra la legittima condivisione delle conclusioni delprimo giudice e l’illegittima omissione dell’esame critico delle doglianzedell’appellante.Il giudice di appello può certamente pervenire alle medesime conclusionidel tribunale, ma deve rendere intellegibile il proprio iter decisionale,esplicitando le ragioni per cui ritiene infondate le specifiche censureproposte.Una motivazione è meramente apparente quando non costituisceespressione di un autonomo processo deliberativo, risolvendosi in unagenerica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazionisvolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse alla lucedei motivi di gravame (Cass., Sez.

III, 4 giugno 2007, n. 12952; Cass.,Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).In tali ipotesi, la sentenza risulta affetta da nullità per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., vizio che, incidendo sul nucleo essenziale dellafunzione giurisdizionale, è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.

La motivazione che si limiti a riprodurre quella diprimo grado, senza fornire una risposta, sia pur sintetica, alle specifichecensure formulate dall’appellante, si risolve infatti in una motivazione soloapparente, inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione(Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

V, 8 agosto 2023, n.24199).Ne consegue che il giudice di appello, prima di richiamare la motivazioneresa dal primo giudice, avrebbe dovuto dare conto delle ragioni di rigettodei motivi di gravame proposti, confrontandosi con le specifiche censurededotte e giustificando l’adesione al ragionamento decisorio del tribunale.Numero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’omissione di tale verifica integra un vizio del procedimento che investedirettamente la validità della sentenza impugnata.Orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza risultaformulata in termini tali da risolversi nella mera sostanziale riaffermazionedella correttezza del percorso argomentativo seguito dal giudice di primogrado, senza dare conto delle ragioni per le quali le doglianzedell’appellante, puntualmente sviluppate e riferite a singoli passaggi delragionamento presuntivo, siano state ritenute infondate.Il richiamo alla decisione di primo grado non risulta inserito all’interno diun autonomo iter valutativo, traducendosi in una adesione meramenteassertiva, che non rende percepibile l’esercizio della funzione propria delgiudice del gravame.L’assenza di qualsiasi confronto, anche sintetico, con le specifiche censurededotte impedisce di individuare la ratio decidendi in relazione allequestioni devolute in appello.A tale stregua l’omesso esame dei motivi di gravame integra non già unvizio attinente alla sufficienza o logicità della motivazione, ma unaviolazione delle regole del procedimento, determinando la nullità dellasentenza per error in procedendo, deducibile ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.6.

Dell'impugnata sentenza, in accoglimento nei suindicati termini del 1°motivo di ricorso, assorbito il 2° motivo [con cui denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. ], s'impone pertanto la cassazione in relazione,con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MNumero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 2° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello diLecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 283/2024depositata il 31/07/2024.Numero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] deducendo di essere creditore del signorSalvatore Serra per la somma di euro 60.000, oltre accessori, in forza dititolo giudiziale formatosi nelle more del giudizio, proponeva dinanzi alTribunale di Taranto domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. in relazione adue distinti atti di compravendita stipulati in data 17 aprile 2013, con iquali il Serra aveva alienato due locali commerciali contigui siti in Taranto.Con il primo atto il Serra trasferiva alla signora [OSCURATO:PERSONA] la proprietàdel locale commerciale sito al civico n. 118; con il secondo atto trasferivail locale adiacente, sito ai civici nn. 120 e 120/A, a Cosimo e MaurizioPerrone (nuda proprietà) e ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](usufrutto).[OSCURATO:PERSONA] chiedeva, altresì, dichiararsi la nullità di quest’ultimo atto perviolazione della normativa urbanistica.Con sentenza n. 797 del 2022, il Tribunale di Taranto rigettava ladomanda di nullità e l’azione revocatoria proposta nei confronti deiPerrone, accogliendo la domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. neiconfronti della Alfano, dichiarando inefficace nei confronti del creditorel’atto di compravendita relativo al locale di via Lama n. 118, ritenendosussistente la participatio fraudis del terzo acquirente sulla base dipresunzioni semplici.2. Avverso tale decisione proponevano appello sia il Milletarì, insistendosulla nullità dell’atto relativo al locale di via Lama nn. 120 e 120/A e, insubordine, sull’azione revocatoria, che ka Alfano, censurandol’accertamento dell’elemento soggettivo a suo carico e deducendol’erronea applicazione delle presunzioni semplici da parte del giudice diprimo grado.Numero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/20262. I due appelli, riuniti, venivano decisi dalla Corte d’Appello di Lecce,Sezione distaccata di Taranto, che, con sentenza n. 283 del 2024, lirigettava entrambi.La corte territoriale confermava l’accoglimento dell’azione revocatoria neiconfronti dell’Alfano, ritenendo dimostrata, in via presuntiva, laconsapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del Milletarì.In particolare, valorizzava la qualità di conduttrice dell’immobile da partedell’Alfano sin dal 2004, la conoscenza delle pendenze amministrative egiudiziarie gravanti sull’immobile, l’avvenuto versamento anticipato digran parte del prezzo di acquisto destinato all’estinzione di debiti delvenditore e la rateizzazione del saldo del prezzo con rinuncia all’iscrizionedell’ipoteca legale, ritenendo tali elementi indicativi della consapevolezzadella finalità elusiva dell’atto.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Alfano proponeora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.3.1. Resiste con controricorso e memoria il Milletarì.MOTIVI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/odel procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte d’appello abbiaomesso di pronunciarsi sui motivi di gravame proposti avverso la sentenzadi primo grado.Lamenta che il giudice di secondo grado, nel rigettare l’appello propostodalla Alfano, si sarebbe limitato a riprodurre, in forma sostanzialmentesovrapponibile, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Tarantoin ordine alla sussistenza della participatio fraudis, senza confrontarsi conle specifiche censure articolate nell’atto di appello.In particolare, la ricorrente richiama le doglianze con cui l’appellanteaveva contestato il procedimento presuntivo posto a basedell’accertamento dell’elemento soggettivo della revocatoria, deducendoNumero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026l’erroneità dei fatti assunti come noti – segnatamente, l’asseritaconduzione di entrambi gli immobili e la conoscenza della dismissionepatrimoniale complessiva – nonché l’omessa valutazione di plurimielementi di segno contrario puntualmente allegati, relativi alle modalità dipagamento del prezzo, alla natura dei debiti estinti, alla marginalità dellarateizzazione del saldo e alla rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale.Lamenta che tali censure non avrebbero ricevuto alcuna autonomarisposta nella sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata adaffermare l’inidoneità dell’impugnazione a superare le argomentazionidella decisione di primo grado, senza esplicitare le ragioni del rigetto deisingoli motivi e senza dar conto delle specifiche obiezioni sollevate.5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre inrilievo la tecnica della motivazione per relationem non è di per séillegittima, purché dalla sentenza emerga che il giudice d’appello abbiaeffettivamente preso in esame i motivi di gravame e li abbia ritenutiinfondati all’esito di un autonomo processo deliberativo (Cass., Sez. Un.,20 marzo 2017, n. 7074). La nullità non deriva, dunque, dal rinvio allamotivazione di primo grado in quanto tale, ma dal fatto che esso sitraduca in una adesione meramente acritica alla decisione impugnata,sintomatica dell’omesso esame delle censure proposte.A tale stregua, l’omesso esame di uno o più motivi di appello rileva nongià come vizio di motivazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. bensì come violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., configurando un error inprocedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., Sez. I, 19 dicembre 2005, n. 27387; Cass., Sez. V, 29 dicembre2017, n. 31128; Cass., Sez. lav., 24 settembre 2024, n. 25545).Tale qualificazione trova fondamento nell’effetto devolutivo dell’appello, inforza del quale il giudice di secondo grado è tenuto a riesaminare laNumero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026controversia nei limiti segnati dai motivi di impugnazione. L’omessaconsiderazione di una censura equivale, pertanto, a un’omissione dipronuncia su una domanda di parte, con conseguente decisione infrapetita idonea a inficiare la validità della sentenza.Va al riguardo distinto tra la legittima condivisione delle conclusioni delprimo giudice e l’illegittima omissione dell’esame critico delle doglianzedell’appellante.Il giudice di appello può certamente pervenire alle medesime conclusionidel tribunale, ma deve rendere intellegibile il proprio iter decisionale,esplicitando le ragioni per cui ritiene infondate le specifiche censureproposte.Una motivazione è meramente apparente quando non costituisceespressione di un autonomo processo deliberativo, risolvendosi in unagenerica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazionisvolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse alla lucedei motivi di gravame (Cass., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12952; Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).In tali ipotesi, la sentenza risulta affetta da nullità per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., vizio che, incidendo sul nucleo essenziale dellafunzione giurisdizionale, è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. La motivazione che si limiti a riprodurre quella diprimo grado, senza fornire una risposta, sia pur sintetica, alle specifichecensure formulate dall’appellante, si risolve infatti in una motivazione soloapparente, inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. V, 8 agosto 2023, n.24199).Ne consegue che il giudice di appello, prima di richiamare la motivazioneresa dal primo giudice, avrebbe dovuto dare conto delle ragioni di rigettodei motivi di gravame proposti, confrontandosi con le specifiche censurededotte e giustificando l’adesione al ragionamento decisorio del tribunale.Numero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’omissione di tale verifica integra un vizio del procedimento che investedirettamente la validità della sentenza impugnata.Orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza risultaformulata in termini tali da risolversi nella mera sostanziale riaffermazionedella correttezza del percorso argomentativo seguito dal giudice di primogrado, senza dare conto delle ragioni per le quali le doglianzedell’appellante, puntualmente sviluppate e riferite a singoli passaggi delragionamento presuntivo, siano state ritenute infondate.Il richiamo alla decisione di primo grado non risulta inserito all’interno diun autonomo iter valutativo, traducendosi in una adesione meramenteassertiva, che non rende percepibile l’esercizio della funzione propria delgiudice del gravame.L’assenza di qualsiasi confronto, anche sintetico, con le specifiche censurededotte impedisce di individuare la ratio decidendi in relazione allequestioni devolute in appello.A tale stregua l’omesso esame dei motivi di gravame integra non già unvizio attinente alla sufficienza o logicità della motivazione, ma unaviolazione delle regole del procedimento, determinando la nullità dellasentenza per error in procedendo, deducibile ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.6. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento nei suindicati termini del 1°motivo di ricorso, assorbito il 2° motivo [con cui denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. ], s'impone pertanto la cassazione in relazione,con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 24001/2024Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 16766/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello diLecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]