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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 32426/2026

Testo disponibile della fonte

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e di appello di Messina;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;letta la memoria e le conclusioni datate 29/06/2026 depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melazzo nell’interesse della parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibileo rigettare il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stata inizialmente chiamata a rispondere dei reati –commessi in danno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorsocon l’ex compagno, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si è procedutoseparatamente – di atti persecutori (capo 1); tentata estorsione continuata (capo2); danneggiamento aggravato (capo 3).Il Tribunale di Messina – con sentenza emessa in data 19/05/2025 – haritenuto l’imputata responsabile dei soli fatti contestati ai capi 1) e 2),riqualificando i fatti ivi descritti nelle fattispecie di minaccia aggravata e di esercizioarbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina hariformato la sentenza di primo grado, giudicando assorbito il reato di minaccia inquello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assolvendo poi l’imputata,ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.2.

La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo ununico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.La ricorrente – premessa l’esistenza di un interesse a ricorrere, in ragione delfatto che la sentenza impugnata, pur assolutoria ex art. 131-bis cod. pen.,conserva rilievo con riferimento alle statuizioni civili in favore della parte civilemotivazione (per manifesta illogicità e contradditorietà della stessa).In particolare, il ricorso evidenzia che la condotta valorizzata dalla Corte diappello per ritenere la sussistenza del fatto e la sua attribuzione alla ricorrente èconsistita nell’invio di tre soli messaggi alla persona offesa, nei quali [OSCURATO:PERSONA] è limitata a prospettare la sua intenzione di fare causa al fratello, conconseguente scandalo pubblico e prospettazione dell’impossibilità di godersi lacasa al centro della controversia tra ricorrente e parte civile.

Si tratta, dunque,della mera prospettazione dell’intenzione di esercitare un proprio diritto (quello diazione giudiziaria), con rappresentazione delle conseguenze che deriverebbero aldestinatario di una azione giudiziaria.

Si tratta, dunque, di un comportamentoerroneamente ricondotto nel perimetro del delitto di esercizio arbitrario delleproprie ragioni.La sentenza sarebbe poi contraddittoria, laddove considera tra i messaggiminatori il messaggio del 19/09/2022, salvo poi affermare che detto messaggionon può essere letto in termini di certezza come minatorio: esso potrebbe essereinterpretato come evocativo delle intenzioni bellicose dell’ex compagno dellaricorrente ([OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente), o anche come tentativo dimettere in guardia il fratello rispetto alle intenzioni del predetto [OSCURATO:PERSONA], le cuiintenzioni la stessa ricorrente stava tentando di dissuadere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.2.

È necessario dare conto del fatto, per come esso è stato ricostruito nellasentenza impugnata.La Corte territoriale ha, anzitutto, ribadito la valutazione del giudice di primogrado, nella parte in cui ha distinto le condotte attribuite alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Ragno, da quelle ascrivibili all’ex compagno [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha, insecondo luogo, valutato come dimostrato il fatto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di essere creditrice nei confronti del fratello di somme di danaro, inconseguenza di una sottostima del valore dell’immobile della defunta madre.In questo scenario di conflittualità tra fratelli e di esistenza di controversieeconomiche – secondo il giudizio di fatto effettuato dai giudici di merito, oramaiconsolidatosi in questa sede di legittimità – la Corte territoriale individua comecondotte attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] di possibile valenza minatoria unicamentel’invio di tre messaggi al fratello [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale sintetizza detti messaggi come segue (sentenzaimpugnata, pag. 10-11): «Con il primo [inviato il 28 marzo 2022; n.d.e.] [OSCURATO:PERSONA] sirammaricava del fatto di essere costretta a chiedere al fratello 300,00 euro perpagare un'utenza e lo informava inoltre di aver contattato un avvocato per tutelarei propri interessi, che gli aveva consigliato di "chiedere la perizia della casa".che stava per fare.

Con il secondo [inviato il 18 aprile 2022; n.d.e.] la donnaesprimeva il malcontento per non aver ricevuto il giusto corrispettivo del valoredella casa della madre ("mi devi dare quello che mi devi dare e pure doppio, perchéla casa è giustamente periziata"), precisava che qualora avesse ricevuto quantorichiesto non avrebbe agito contro il fratello ("recuperami quattromila euro entroun mese..e io non ti rovino"), prospettando altrimenti conseguenze negative peril germano ("se non mi dai quello che mi dai...non solo ti faccio causa...andiamoa processo...bello scandalo e che le danze abbiano inizio...bello scandalo ...non tela godi tu la casa...non me la godo io...non mi godo i soldi e non ti godi neanchetu la casa").

Con il terzo [inviato il 19 settembre 2022; n.d.e.], proferiva insultinei confronti del fratello e metteva in guardia [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], rappresentandola possibilità di rappresaglie da parte di quest'ultimo (“Lui se ne fotte se loarrestano, intanto ti farà danno, quello è capace di fare di tutto, di bruciarti lacasa... me lo ha detto chiaramente, ti spara in un piede. ti cerca, ti sta pedinando.glielo puoi fare ascoltare ai Carabinieri perché lui non lo spaventa"); per poiprecisare "io sono andata contro [OSCURATO:PERSONA]... ho continuato a stare con [OSCURATO:PERSONA] pertenerlo buono...conosci gente, lo vuoi denunciare?... lui ti spara...ti brucia lacasa...ti brucia i mezzi")».La Corte territoriale ha ritenuto che «non può con certezza affermarsi che ilriferimento [nel terzo messaggio; n.d.e.] alle intenzioni bellicose del [OSCURATO:PERSONA] fossedalla [OSCURATO:PERSONA] finalizzato ad incutere timore al germano, piuttosto che a metterlo inguardia dal predetto che, secondo quanto affermava esplicitamente, ella stavacercando di dissuadere mettendosi anche contro il medesimo».

Tale valutazionedi fatto, non manifestamente illogica e comunque non oggetto di censura in questasede, si spiega con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, che hannoCorte territoriale) ad autonome iniziative di [OSCURATO:PERSONA] (condotte cui è stata ritenutaestranea la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]).Viceversa, la Corte territoriale ha ritenuto di potere qualificare come minatoriele espressioni utilizzate dall'imputata nelle citate missive, «stante il riferimento sìa mere iniziative legali, ma anche alla possibile rovina della reputazione delgermano - che invece tiene particolarmente ad essa - derivante dallo scandalo cheil processo potrebbe ingenerare».3.

Si tratta di ragionamento viziato, che conduce ad un’erronea applicazionedella legge penale.La fattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen. attribuisce rilievo penale allacondotta di chi, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice,si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, usando violenza o minaccia allepersone.Nella stessa ricostruzione della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA]: (i) vanta unapretesa potenzialmente azionabile in giudizio; (ii) con tre messaggi sollecita ilfratello a pagarle quanto dovuto; (iii) con due di quei tre messaggi manifesta, indifetto, l’intenzione di fargli causa; (iv) rammenta inoltre al fratello, nel secondomessaggio, il danno reputazionale che potrebbe derivare in conseguenza della litegiudiziaria.Si tratta di elementi di fatto non riconducibili all’interno del perimetro dellafattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen.La prospettazione dell’intenzione di avviare un’iniziativa legale nei confrontidi una controparte, per una pretesa che l’interessata ritiene fondata (e che ilgiudice di merito non qualifica come iniziativa strumentalmente proposta,manifestamente infondata e puramente emulativa), non può essere qualificatacome minaccia di un male ingiusto; ciò per il semplice fatto che si tratta dellaprospettazione dell’intenzione di esercitare un diritto di azione che ha rilievocostituzionale (art. 24 Cost.) e che, pertanto, si pone in irrimediabile contrastologico con il precetto dettato dall’art. 393 cod. pen. (in un caso che presentaanalogie con quello in esame, Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv.261357 ha escluso che potesse qualificarsi come minatoria la manifestazione dellavolontà di fare causa alla controparte).Né risulta riconducibile alla nozione di “minaccia” il fatto di avere rammentatoal destinatario della pretesa il danno reputazionale che conseguirebbe ad unainiziativa giudiziaria, posto che l’eventuale “scandalo” è prospettato dallaricorrente non come conseguenza di sue condotte tese a screditare l’odierna partecivile, bensì come inevitabile conseguenza della semplice pendenza della causa trai due fratelli.4.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio,perché, non sussistendo condotte qualificabili come minatorie, il fatto non sussiste.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Messina;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;letta la memoria e le conclusioni datate 29/06/2026 depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melazzo nell’interesse della parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibileo rigettare il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stata inizialmente chiamata a rispondere dei reati –commessi in danno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorsocon l’ex compagno, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si è procedutoseparatamente – di atti persecutori (capo 1); tentata estorsione continuata (capo2); danneggiamento aggravato (capo 3).Il Tribunale di Messina – con sentenza emessa in data 19/05/2025 – haritenuto l’imputata responsabile dei soli fatti contestati ai capi 1) e 2),riqualificando i fatti ivi descritti nelle fattispecie di minaccia aggravata e di esercizioarbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina hariformato la sentenza di primo grado, giudicando assorbito il reato di minaccia inquello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assolvendo poi l’imputata,ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.2. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo ununico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.La ricorrente – premessa l’esistenza di un interesse a ricorrere, in ragione delfatto che la sentenza impugnata, pur assolutoria ex art. 131-bis cod. pen.,conserva rilievo con riferimento alle statuizioni civili in favore della parte civilemotivazione (per manifesta illogicità e contradditorietà della stessa).In particolare, il ricorso evidenzia che la condotta valorizzata dalla Corte diappello per ritenere la sussistenza del fatto e la sua attribuzione alla ricorrente èconsistita nell’invio di tre soli messaggi alla persona offesa, nei quali [OSCURATO:PERSONA] è limitata a prospettare la sua intenzione di fare causa al fratello, conconseguente scandalo pubblico e prospettazione dell’impossibilità di godersi lacasa al centro della controversia tra ricorrente e parte civile. Si tratta, dunque,della mera prospettazione dell’intenzione di esercitare un proprio diritto (quello diazione giudiziaria), con rappresentazione delle conseguenze che deriverebbero aldestinatario di una azione giudiziaria. Si tratta, dunque, di un comportamentoerroneamente ricondotto nel perimetro del delitto di esercizio arbitrario delleproprie ragioni.La sentenza sarebbe poi contraddittoria, laddove considera tra i messaggiminatori il messaggio del 19/09/2022, salvo poi affermare che detto messaggionon può essere letto in termini di certezza come minatorio: esso potrebbe essereinterpretato come evocativo delle intenzioni bellicose dell’ex compagno dellaricorrente ([OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente), o anche come tentativo dimettere in guardia il fratello rispetto alle intenzioni del predetto [OSCURATO:PERSONA], le cuiintenzioni la stessa ricorrente stava tentando di dissuadere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.2. È necessario dare conto del fatto, per come esso è stato ricostruito nellasentenza impugnata.La Corte territoriale ha, anzitutto, ribadito la valutazione del giudice di primogrado, nella parte in cui ha distinto le condotte attribuite alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Ragno, da quelle ascrivibili all’ex compagno [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha, insecondo luogo, valutato come dimostrato il fatto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di essere creditrice nei confronti del fratello di somme di danaro, inconseguenza di una sottostima del valore dell’immobile della defunta madre.In questo scenario di conflittualità tra fratelli e di esistenza di controversieeconomiche – secondo il giudizio di fatto effettuato dai giudici di merito, oramaiconsolidatosi in questa sede di legittimità – la Corte territoriale individua comecondotte attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] di possibile valenza minatoria unicamentel’invio di tre messaggi al fratello [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale sintetizza detti messaggi come segue (sentenzaimpugnata, pag. 10-11): «Con il primo [inviato il 28 marzo 2022; n.d.e.] [OSCURATO:PERSONA] sirammaricava del fatto di essere costretta a chiedere al fratello 300,00 euro perpagare un'utenza e lo informava inoltre di aver contattato un avvocato per tutelarei propri interessi, che gli aveva consigliato di "chiedere la perizia della casa".che stava per fare. Con il secondo [inviato il 18 aprile 2022; n.d.e.] la donnaesprimeva il malcontento per non aver ricevuto il giusto corrispettivo del valoredella casa della madre ("mi devi dare quello che mi devi dare e pure doppio, perchéla casa è giustamente periziata"), precisava che qualora avesse ricevuto quantorichiesto non avrebbe agito contro il fratello ("recuperami quattromila euro entroun mese..e io non ti rovino"), prospettando altrimenti conseguenze negative peril germano ("se non mi dai quello che mi dai...non solo ti faccio causa...andiamoa processo...bello scandalo e che le danze abbiano inizio...bello scandalo ...non tela godi tu la casa...non me la godo io...non mi godo i soldi e non ti godi neanchetu la casa"). Con il terzo [inviato il 19 settembre 2022; n.d.e.], proferiva insultinei confronti del fratello e metteva in guardia [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], rappresentandola possibilità di rappresaglie da parte di quest'ultimo (“Lui se ne fotte se loarrestano, intanto ti farà danno, quello è capace di fare di tutto, di bruciarti lacasa... me lo ha detto chiaramente, ti spara in un piede. ti cerca, ti sta pedinando.glielo puoi fare ascoltare ai Carabinieri perché lui non lo spaventa"); per poiprecisare "io sono andata contro [OSCURATO:PERSONA]... ho continuato a stare con [OSCURATO:PERSONA] pertenerlo buono...conosci gente, lo vuoi denunciare?... lui ti spara...ti brucia lacasa...ti brucia i mezzi")».La Corte territoriale ha ritenuto che «non può con certezza affermarsi che ilriferimento [nel terzo messaggio; n.d.e.] alle intenzioni bellicose del [OSCURATO:PERSONA] fossedalla [OSCURATO:PERSONA] finalizzato ad incutere timore al germano, piuttosto che a metterlo inguardia dal predetto che, secondo quanto affermava esplicitamente, ella stavacercando di dissuadere mettendosi anche contro il medesimo». Tale valutazionedi fatto, non manifestamente illogica e comunque non oggetto di censura in questasede, si spiega con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, che hannoCorte territoriale) ad autonome iniziative di [OSCURATO:PERSONA] (condotte cui è stata ritenutaestranea la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]).Viceversa, la Corte territoriale ha ritenuto di potere qualificare come minatoriele espressioni utilizzate dall'imputata nelle citate missive, «stante il riferimento sìa mere iniziative legali, ma anche alla possibile rovina della reputazione delgermano - che invece tiene particolarmente ad essa - derivante dallo scandalo cheil processo potrebbe ingenerare».3. Si tratta di ragionamento viziato, che conduce ad un’erronea applicazionedella legge penale.La fattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen. attribuisce rilievo penale allacondotta di chi, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice,si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, usando violenza o minaccia allepersone.Nella stessa ricostruzione della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA]: (i) vanta unapretesa potenzialmente azionabile in giudizio; (ii) con tre messaggi sollecita ilfratello a pagarle quanto dovuto; (iii) con due di quei tre messaggi manifesta, indifetto, l’intenzione di fargli causa; (iv) rammenta inoltre al fratello, nel secondomessaggio, il danno reputazionale che potrebbe derivare in conseguenza della litegiudiziaria.Si tratta di elementi di fatto non riconducibili all’interno del perimetro dellafattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen.La prospettazione dell’intenzione di avviare un’iniziativa legale nei confrontidi una controparte, per una pretesa che l’interessata ritiene fondata (e che ilgiudice di merito non qualifica come iniziativa strumentalmente proposta,manifestamente infondata e puramente emulativa), non può essere qualificatacome minaccia di un male ingiusto; ciò per il semplice fatto che si tratta dellaprospettazione dell’intenzione di esercitare un diritto di azione che ha rilievocostituzionale (art. 24 Cost.) e che, pertanto, si pone in irrimediabile contrastologico con il precetto dettato dall’art. 393 cod. pen. (in un caso che presentaanalogie con quello in esame, Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv.261357 ha escluso che potesse qualificarsi come minatoria la manifestazione dellavolontà di fare causa alla controparte).Né risulta riconducibile alla nozione di “minaccia” il fatto di avere rammentatoal destinatario della pretesa il danno reputazionale che conseguirebbe ad unainiziativa giudiziaria, posto che l’eventuale “scandalo” è prospettato dallaricorrente non come conseguenza di sue condotte tese a screditare l’odierna partecivile, bensì come inevitabile conseguenza della semplice pendenza della causa trai due fratelli.4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio,perché, non sussistendo condotte qualificabili come minatorie, il fatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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