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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28006/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Q411-€1 ha concluso chiedendo 1- z7 3 ,3'( C-45 LÌ ‘XC-• 1/4) "g'" Q,") ' C)./11)^ (3 () t t L) vvl u) L e... c.c.- e-1/4^2, e.42't o k-P Q- n---1t-n te‘2._l-R.,,.-3 4~1-diferrscrre cyk procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 13/01/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica dichiarava la prescrizione dei reati di cui agli artt. 462 e 640, secondo comma, cod. pen., ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestori di un'edicola posta all'interno della Stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA], dove erano stati ritrovati dei biglietti ferroviari del vettore Trenord reputati falsi, e nel contempo dichiarava la falsità dei biglietti ferroviari, disponendone la confisca e l'allegazione agli atti.

A seguito del ricorso proposto per saltum dai suddetti la Quinta Sezione di questa Corte, con pronuncia in data 9/05/2022, ha annullato la sentenza di cui sopra, rilevando che la stessa non recava alcuna specifica motivazione sulla falsità dei biglietti ferroviari, e ha conseguentemente rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.

La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] integrandone la motivazione in punto di falsità dei biglietti ferroviari oggetto di confisca.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 514, comma 1, 515 e 526 cod. proc. pen.

Si rileva che la prova della falsità dei biglietti ferroviari viene ricondotta allo stralcio di dichiarazioni di non meglio precisati funzionari della società Trenord inserite nel verbale di perquisizione, costituenti contenuto accessorio di detto verbale non utilizzabile in sede dibattimentale, neanche ai fini sopra indicati.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 493, 501, comma 2, e 526 cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata deduce la falsità dei biglietti ferroviari dalla Relazione tecnica redatta da Trenord in data 17.5.2013, che, seppure in atti, non risulta essere stata oggetto di acquisizione nelle forme previste dall'art. 493 cod. proc. pen. nel contraddittorio delle parti, in quanto depositata dal P.m. senza che la difesa fosse messa in condizione di interloquire in merito.

Venendo, pertanto, anche in questo caso violato l'art. 526 cod. proc. pen., che vieta al giudice di utilizzare prove diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento.

Il difensore, alla luce di detti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso; i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono, con memoria scritta, nella richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore della parte offesa società Trenord, già costituitasi parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'inammissibilità o quantomeno il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità è il primo motivo di impugnazione, nel quale ci si duole dell'utilizzo del contenuto accessorio e inutilizzabile del verbale di perquisizione.

La Corte di appello di Milano, lungi dall'utilizzare dichiarazioni riportate nel verbale di perquisizione, rileva che un primo accertamento sulla falsità dei centosette biglietti ferroviari oggetto di confisca emerge dal verbale di perquisizione locale in data 3.5.2023, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Gallarate a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel quale, premesso che l'edicola nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], aveva in concessione da Trenord la macchina per la stampa dei biglietti, comprensiva dei rotoli, ed era autorizzata alla vendita degli stessi, dà atto dell'alterazione dei numeri progressivi dei biglietti, non trovando corrispondenza con i controlli telematici effettuati dalla società Trenord.

E' evidente che, diversamente da come lamentato, è corretta l'impostazione giuridico-processuale della sentenza impugnata circa l'acquisizione, la lettura e l'utilizzo del verbale di perquisizione come prova dei fatti descritti.

Invero, posto che il verbaléYdi seoquestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell'art. 511 cod. proc. pen., è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all'individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all'esame della persona che le ha rese (Sez. 6, n. 36210 del 09/04/2013,, P.g. in proc.

Mammoliti, Rv. 257095), nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata ad apprezzare i risultati delle compiute operazioni di perquisizione e sequestro, a seguito delle quali gli operanti (e non altri) constatarono l'effettiva alterazione dei numeri progressivi dei titoli di viaggio in argomento per difetto di corrispondenza rispetto a quelli invece registrati dagli apparati telematici della società Trenord, circ:ostanza questa che ne rendeva così evidente la contraffazione compiuta all'atto della loro emissione.

1.2. Inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità è anche il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello di Milano osserva che la falsità dei biglietti in questione è stata, poi, compiutamente accertata dalla Relazione tecnica redatta dalla società Trenord in data 17.5.2013, ossia dal doc:umento contenente l'analisi obiettiva dei dati conservati estrapolati dal sistema di rendicontazione della Trenord rispetto ai file scaricati e trasmessi dalla macchina emittente collocata nell'edicola perquisita.

Dà, inoltre, atto che tale documento è stato depositato dal P.m. all'udienza dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato dichiarato da detto Tribunale utilizzabile.

Anche, quindi, il rilievo circa l'inutilizzabilità di tale documento in quanto irritualmente acquisito è, oltre che aspecifico, manifesl:amente infondato, in quanto la sua acquisizione all'udienza del 13 gennaio 2021, nel contraddittorio delle parti, che sul punto - come ha avuto modo di verificare il Collegio attraverso il relativo verbale - non svolgevano né opposizioni né censure di sorta, e la conseguente dichiarazione della sua utilizzabilità, fanno sì che debba ritenersi legittimamente valutato dalla Corte di appello di Milano ai fini della decisione.

2. All'inammissibilità consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Q411-€1 ha concluso chiedendo 1- z7 3 ,3'( C-45 LÌ ‘XC-• 1/4) "g'" Q,") ' C)./11)^ (3 () t t L) vvl u) L e... c.c.- e-1/4^2, e.42't o k-P Q- n---1t-n te‘2._l-R.,,.-3 4~1-diferrscrre cyk procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 13/01/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica dichiarava la prescrizione dei reati di cui agli artt. 462 e 640, secondo comma, cod. pen., ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestori di un'edicola posta all'interno della Stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA], dove erano stati ritrovati dei biglietti ferroviari del vettore Trenord reputati falsi, e nel contempo dichiarava la falsità dei biglietti ferroviari, disponendone la confisca e l'allegazione agli atti. A seguito del ricorso proposto per saltum dai suddetti la Quinta Sezione di questa Corte, con pronuncia in data 9/05/2022, ha annullato la sentenza di cui sopra, rilevando che la stessa non recava alcuna specifica motivazione sulla falsità dei biglietti ferroviari, e ha conseguentemente rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] integrandone la motivazione in punto di falsità dei biglietti ferroviari oggetto di confisca. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 514, comma 1, 515 e 526 cod. proc. pen. Si rileva che la prova della falsità dei biglietti ferroviari viene ricondotta allo stralcio di dichiarazioni di non meglio precisati funzionari della società Trenord inserite nel verbale di perquisizione, costituenti contenuto accessorio di detto verbale non utilizzabile in sede dibattimentale, neanche ai fini sopra indicati. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 493, 501, comma 2, e 526 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata deduce la falsità dei biglietti ferroviari dalla Relazione tecnica redatta da Trenord in data 17.5.2013, che, seppure in atti, non risulta essere stata oggetto di acquisizione nelle forme previste dall'art. 493 cod. proc. pen. nel contraddittorio delle parti, in quanto depositata dal P.m. senza che la difesa fosse messa in condizione di interloquire in merito. Venendo, pertanto, anche in questo caso violato l'art. 526 cod. proc. pen., che vieta al giudice di utilizzare prove diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento. Il difensore, alla luce di detti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso; i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono, con memoria scritta, nella richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore della parte offesa società Trenord, già costituitasi parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'inammissibilità o quantomeno il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità è il primo motivo di impugnazione, nel quale ci si duole dell'utilizzo del contenuto accessorio e inutilizzabile del verbale di perquisizione. La Corte di appello di Milano, lungi dall'utilizzare dichiarazioni riportate nel verbale di perquisizione, rileva che un primo accertamento sulla falsità dei centosette biglietti ferroviari oggetto di confisca emerge dal verbale di perquisizione locale in data 3.5.2023, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Gallarate a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel quale, premesso che l'edicola nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], aveva in concessione da Trenord la macchina per la stampa dei biglietti, comprensiva dei rotoli, ed era autorizzata alla vendita degli stessi, dà atto dell'alterazione dei numeri progressivi dei biglietti, non trovando corrispondenza con i controlli telematici effettuati dalla società Trenord. E' evidente che, diversamente da come lamentato, è corretta l'impostazione giuridico-processuale della sentenza impugnata circa l'acquisizione, la lettura e l'utilizzo del verbale di perquisizione come prova dei fatti descritti. Invero, posto che il verbaléYdi seoquestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell'art. 511 cod. proc. pen., è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all'individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all'esame della persona che le ha rese (Sez. 6, n. 36210 del 09/04/2013,, P.g. in proc. Mammoliti, Rv. 257095), nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata ad apprezzare i risultati delle compiute operazioni di perquisizione e sequestro, a seguito delle quali gli operanti (e non altri) constatarono l'effettiva alterazione dei numeri progressivi dei titoli di viaggio in argomento per difetto di corrispondenza rispetto a quelli invece registrati dagli apparati telematici della società Trenord, circ:ostanza questa che ne rendeva così evidente la contraffazione compiuta all'atto della loro emissione. 1.2. Inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello di Milano osserva che la falsità dei biglietti in questione è stata, poi, compiutamente accertata dalla Relazione tecnica redatta dalla società Trenord in data 17.5.2013, ossia dal doc:umento contenente l'analisi obiettiva dei dati conservati estrapolati dal sistema di rendicontazione della Trenord rispetto ai file scaricati e trasmessi dalla macchina emittente collocata nell'edicola perquisita. Dà, inoltre, atto che tale documento è stato depositato dal P.m. all'udienza dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato dichiarato da detto Tribunale utilizzabile. Anche, quindi, il rilievo circa l'inutilizzabilità di tale documento in quanto irritualmente acquisito è, oltre che aspecifico, manifesl:amente infondato, in quanto la sua acquisizione all'udienza del 13 gennaio 2021, nel contraddittorio delle parti, che sul punto - come ha avuto modo di verificare il Collegio attraverso il relativo verbale - non svolgevano né opposizioni né censure di sorta, e la conseguente dichiarazione della sua utilizzabilità, fanno sì che debba ritenersi legittimamente valutato dalla Corte di appello di Milano ai fini della decisione. 2. All'inammissibilità consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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