Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1994

Cassazione n. 25720/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita: Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013, S., Rv. 257265) ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), circostanze delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto, evidenziando il contesto nel quale la condotta è maturata (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita: Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013, S., Rv. 257265) ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), circostanze delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto, evidenziando il contesto nel quale la condotta è maturata (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25720/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris