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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 38943/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: della violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per l’inidoneità della prova della colpevolezza, fondata sul riconoscimento fotografico; della violazione dell’art. 20-bis cod. pen., perché la Corte non ha approfondito i profili voluti dalla novella normativa; il vizio di motivazione in relazione all’art. 20-bis cod. pen., perché ha rigettato le doglianze difensive con una formula di stile, senza tenere del tempo passato dal reato e della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in tale lasso temporale; considerato che il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso; ritenuto che da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che il ricorso è inammissibile anche perché difetta del requisito della specificità "intrinseca", atteso che -soprattutto in relazione ai motivi relativi al mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva - avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, si limita genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441-01).

A tale proposito, invero, la Corte di appello -con motivazione del tutto trascurata con il ricorso- ha spiegato che il lavoro di pubblica utilità non poteva essere applicato per il superamento dei limiti di pena, mentre la detenzione domiciliare si mostrava inadeguata; rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: della violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per l’inidoneità della prova della colpevolezza, fondata sul riconoscimento fotografico; della violazione dell’art. 20-bis cod. pen., perché la Corte non ha approfondito i profili voluti dalla novella normativa; il vizio di motivazione in relazione all’art. 20-bis cod. pen., perché ha rigettato le doglianze difensive con una formula di stile, senza tenere del tempo passato dal reato e della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in tale lasso temporale; considerato che il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso; ritenuto che da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che il ricorso è inammissibile anche perché difetta del requisito della specificità "intrinseca", atteso che -soprattutto in relazione ai motivi relativi al mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva - avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, si limita genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441-01). A tale proposito, invero, la Corte di appello -con motivazione del tutto trascurata con il ricorso- ha spiegato che il lavoro di pubblica utilità non poteva essere applicato per il superamento dei limiti di pena, mentre la detenzione domiciliare si mostrava inadeguata; rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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