CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32453/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto con il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., propone censure generiche e in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità; considerato, inoltre, che tale motivo è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che, con motivazione coerente ed esaustiva, ha ritenuto la condotta del ricorrente idonea ad integrare il reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendo le espressioni minacciose proferite volte ad impedire l'atto d'ufficio da parte dell'agente; atto non eccedente i limiti delle attribuzioni del predetto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis