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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25786/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22684-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.GAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 596/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove non erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di soggezione all'imposta unica sui concorsi prognostici per l'anno 2010, cui la società ritiene di essere esente, operando sul mercato italiano in difetto di concessione statale, scontando l'imposta nel proprio Paese d'origine, anche per le somme raccolte su piazze estere.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

L'Amministrazione si è riservata di spiegare difese in udienza.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 cornma 1 n. 3) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione della Direttiva CE n. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE.

Occorre premettere che il tributo che nel caso di specie rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 Ric. 2021 n. 22684 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- in causa n.

C- 440/2012), [OSCURATO:PERSONA] (haftungsbeschfinkt) secondo il quale "in forza della direttiva IVA, art. 401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)".

La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)"; secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.

Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, va anzitutto osservato che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi Ric. 2021 n. 22684 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -3- ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

Orbene, l'estraneità dell'imposta unica sulle scommesse a.:[ novero dei tributi armonizzati impone di disattendere l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; né in senso contrario vale richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica dei giochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché, ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattati U.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e ivi richiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dalle legislazioni nazionali principi dettati per i tributi armonizzati.

La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio.

Ne deriva che i bookmaker, con o senza concessione, rispondono sia per le annualità di imposta antecedenti al 2011, sia per quelle successive a detta annualità, in base alla combinazione degli artt. 3 D.Lgs n. 504/1998 e art. 7 comma 66, lett. b) L. 220/2010, Ric. 2021 n. 22684 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -4- che non sono stati travolti dal vaglio di legittimità costrtuzionale.

A maggior ragione non può sostenersi che l'intervento della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che l'imposta unica non si applica più sulle somme giocate ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, sia venuta meno la natura di imposta sul giro d'affari e la sovrapponibilità all'IVA.

Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni e sulla scorta della richiamata decisione della Corte costituzionale, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio, secondo un ampio e consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, Cass.

VI-5, n. 19764/2022; 19761/2022; 18780/2022).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; non vi luogo alla pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'Amministrazione finanziaria.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22684-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.GAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 596/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove non erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di soggezione all'imposta unica sui concorsi prognostici per l'anno 2010, cui la società ritiene di essere esente, operando sul mercato italiano in difetto di concessione statale, scontando l'imposta nel proprio Paese d'origine, anche per le somme raccolte su piazze estere. Il ricorso è affidato ad unico motivo. L'Amministrazione si è riservata di spiegare difese in udienza. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 cornma 1 n. 3) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione della Direttiva CE n. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE. Occorre premettere che il tributo che nel caso di specie rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 Ric. 2021 n. 22684 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- in causa n. C- 440/2012), [OSCURATO:PERSONA] (haftungsbeschfinkt) secondo il quale "in forza della direttiva IVA, art. 401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)"; secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, va anzitutto osservato che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi Ric. 2021 n. 22684 sez. MT - ud. 22-06-2022 -3- ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Orbene, l'estraneità dell'imposta unica sulle scommesse a.:[ novero dei tributi armonizzati impone di disattendere l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; né in senso contrario vale richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica dei giochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché, ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattati U.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e ivi richiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dalle legislazioni nazionali principi dettati per i tributi armonizzati. La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio. Ne deriva che i bookmaker, con o senza concessione, rispondono sia per le annualità di imposta antecedenti al 2011, sia per quelle successive a detta annualità, in base alla combinazione degli artt. 3 D.Lgs n. 504/1998 e art. 7 comma 66, lett. b) L. 220/2010, Ric. 2021 n. 22684 sez. MT - ud. 22-06-2022 -4- che non sono stati travolti dal vaglio di legittimità costrtuzionale. A maggior ragione non può sostenersi che l'intervento della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che l'imposta unica non si applica più sulle somme giocate ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, sia venuta meno la natura di imposta sul giro d'affari e la sovrapponibilità all'IVA. Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni e sulla scorta della richiamata decisione della Corte costituzionale, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio, secondo un ampio e consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. VI-5, n. 19764/2022; 19761/2022; 18780/2022). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; non vi luogo alla pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'Amministrazione finanziaria. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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