CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2011
Cassazione n. 22662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24241 /201 7 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] tore Lubiana (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Conciliazione, 44, pressolo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lopp l o; Oggetto:giudicato esterno– deduzione tar- diva –controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 395/02/17 , depositata il 7 . 3 . 20 1 7 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria venivaparzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diVibo Valentia n. 862 / 1 /201 3 avente ad oggetto la comunicazione diiscrizione ipotecaria, notificata da ll’agente della riscossione in data 08.02.2011,per il mancato pagamento di cartelle di pagamento . Ilcontribuente impugnava l'atto notificando il ricorso anche all’Agen- ziadelle Entrate ed eccependo : vizi della notifica delle cartelle; vio- lazionedell'art. 7, legge n. 212/2000; violazione dell'art. 50, comma 2,d.P.R. n. 600/73; decadenza dal potere impositivo . Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione in rela- zioneai crediti di natura non tributaria e , nel resto, riconosceva la validitàdella notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento, ma accoglieva parzialmente il ricorso per la ritenuta violazione dell'art. 50,comma 2, d .P.R. n. 602/73. Il giudice d’appello in via preliminare dichiarava di non poter tener contodel decisum della sentenza n. 358/1/10 della CTP di [OSCURATO:PERSONA]- lentiae, quindi , di non poter ritenere estinti i crediti contenuti nelle cartelle impugnate, in quanto decisione oggetto di impugnazione e non passa ta in giudicato , dichiarando che non era stata dat a prova delladefinitività della sentenza invocata. Nel merito, in parziale ac- coglimento dell'appello principale, riduce va l'importo per cui era stata iscri tta ipoteca ai crediti non prescritti o oggetto di pignora- mentopresso terzi. Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a d un unico motiv o . L ’agente della riscos- sioneè rimasto intimato . Consideratoche: 1.In disparte dal fatto che il controricorrente rende noto che il Co- munedi Nicotera è stato parte dei primi due gradi di giudizio e non è stato evocato in Cassazione, soggetto comunque macroscopica- menteprivo di legittimazione passiva, il Collegio constata che l ’unico motivodi ricorso, ex art.360 comma 1 cod. proc. civ. n.3, lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. . Sarebbe statoviolato da parte della sentenza impugnata il giudicato esterno discendente dalla sentenza n. 358/1/10 della CTP di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle cartelle di pagamento nn.1392001007938103 00000, 13920020005931475 00000, 13920020006392132 00000, 13920030005747175 00000, 13920030009784688 00000, 1392004000363232100000, 13920050006162611 00000 . Il giudi- cato è maturato in conseguenza dell’inammissibilità dell’impugna- zionedi quella sentenza, dichiarata dalla CTR con sentenza deposi- tatail 20.5.2014. 2.Il motivo è inammissibile. Premesso che nel presente processo la sentenza di primo grado è del 2013 e quella d’appello del 2017, i l giudice d’appello ha accertato che : « Quanto all'eccezione relativa allecartelle "caducate" dalla sentenza n. 358/1/10 (impugnata) della CTP di [OSCURATO:PERSONA] perché prescritte o pagate (una, già elencata fraquelle prescritte), si osserva che finché la sentenza non passa in giudicatonon si possono ritenere estinti i crediti contenuti nelle car- telleimpugnate e il contribuente non ha dato prova della definitività della sentenza invocata. » . Dunque , il giudice ha espressamente preso in considerazione il titolo giudiziale, ed ha accertato che nel processod’appello non è stata dat a prova della definitività della sen- tenzan. 358/1/10 della CTP di [OSCURATO:PERSONA] . 3. Non è revocabile in dubbio il fatto che, maturato nel corso del giudizio di secondo grado il giudicato sulla suddetta sentenza per mancata proposizione di impugnazione ordinaria entro i termini, il giudicatoesterno avrebbe dovuto essere invocato dalla parte inte- ressata,con deposito in quel grado di giudizio della copia della sen- tenzacon attestazione del passaggio in giudicato. In difetto di tale attività, che è onere della parte interessata attuare, non è proponi- bile il ricorso per cassazione (Cass. Civ. Sez. 5 , 12 /11/2015, n.22506).Non vi è dimostrazione nel caso di specie che la copia della sentenzamunita di attestazione della Cancelleria di passaggio in giu- dicatosia stata tempestivamente depositata davanti al giudice d’ap- pello,ad esempio attraverso la produzione in Cassazione del foliario diquel processo timbrato dalla Cancelleria, al fine di provare l’errore commessodal giudice , nei limiti in cui sia censurabile con un ricorso per Cassazione e non per revocazione . Non basta produrre per la primavolta in Cassazione la sentenza definitiva con l’attestazione, come ritiene di poter fare l’Agenzia, perché così facendo , l’accerta- mento fattuale operato a riguardo dalla CTR con riferimento ad un fatto(il passaggio in giudicato) maturato anteriormente all’adozione dellasentenza qui impugnata non viene specificamente e utilmente censurato. 4.In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile . Lespese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soc- combenza. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazionea debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis. P.Q.M. LaCorte: dichiara inammissib