CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.830/2020 pubblicata in data 30 giugno 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; H 29/2022 RG 17564-2021 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il Li ()_ 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola \l ( ) i, 0 , I I b li F [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERtA Roma, O 4 A