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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 25345/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 1 febbraio 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ctelitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso in Macerata in data 20 luglio 2021, la pena concordata di anni uno mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi quattro.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorrente rileva che, dopo che tra le parti era intervenuto l'accordo in ordine alla applicazione della pena principale, il Giudice aveva applicato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ma aveva omesso di motivare in ordine alla individuazione della durata, fissata in anni tre e mesi sei, ridotta ad anni due e mesi quattro per il rito.

Posto che ai sensi dell'art. 222 comma 2 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la durata della sanzione amministrativa accessoria in esame varia da quindici giorni a quattro anni, il giudice avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui aveva determinato tale durata in misura superiore alla media edittale, con un richiamo ai criteri previsti dall'art. 218 comma 2 CdS.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto per nuovo giudizio.

4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della 'pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).

Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in 2 ct),, rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5.Nel merito la censura è fondata.

Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto, allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deva dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, CdS, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

6. Nel caso in esame, la durata della sospensione, nella forbice edittale fra quindici giorni e quattro anni prevista dall'art. art. 222 Cds, è stata determinata in anni tre e mesi sei, con una motivazione intrinsecamente contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nel motivare tale sanzione, prossima al massimo edittale, ha dato atto che nel caso di specie non erano ravvisabili "macroscopiche disattenzioni, o condotte poste in essere. in consapevole spregio dei più elementari criteri di prudenza", essendo avvenuto l'incidente "con modalità del tutto eccezionali rispetto alle modalità di verificazione dell' incidenti stradali": in tal modo, ha adottato un percorso argomentativo manifestamente incoerente rispetto alla decisione.

7. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata, altra persona fisica.

P.Q.

M .

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Macerata, altra persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.

Deciso in Roma il 11 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 1 febbraio 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ctelitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso in Macerata in data 20 luglio 2021, la pena concordata di anni uno mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi quattro. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente rileva che, dopo che tra le parti era intervenuto l'accordo in ordine alla applicazione della pena principale, il Giudice aveva applicato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ma aveva omesso di motivare in ordine alla individuazione della durata, fissata in anni tre e mesi sei, ridotta ad anni due e mesi quattro per il rito. Posto che ai sensi dell'art. 222 comma 2 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la durata della sanzione amministrativa accessoria in esame varia da quindici giorni a quattro anni, il giudice avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui aveva determinato tale durata in misura superiore alla media edittale, con un richiamo ai criteri previsti dall'art. 218 comma 2 CdS. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto per nuovo giudizio. 4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della 'pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091). Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in 2 ct),, rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5.Nel merito la censura è fondata. Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto, allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deva dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, CdS, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). 6. Nel caso in esame, la durata della sospensione, nella forbice edittale fra quindici giorni e quattro anni prevista dall'art. art. 222 Cds, è stata determinata in anni tre e mesi sei, con una motivazione intrinsecamente contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nel motivare tale sanzione, prossima al massimo edittale, ha dato atto che nel caso di specie non erano ravvisabili "macroscopiche disattenzioni, o condotte poste in essere. in consapevole spregio dei più elementari criteri di prudenza", essendo avvenuto l'incidente "con modalità del tutto eccezionali rispetto alle modalità di verificazione dell' incidenti stradali": in tal modo, ha adottato un percorso argomentativo manifestamente incoerente rispetto alla decisione. 7. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata, altra persona fisica. P.Q. M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Macerata, altra persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. Deciso in Roma il 11 maggio 2023.
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