Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 21653/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12731/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] F aenza; elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 34, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Elettivamente dom.to in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 06/07/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12731/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] F aenza; elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 34, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Elettivamente dom.to in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 06/07/2022
Decreto Cassazione n. 21653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris