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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 03944/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7847/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CASTROVILLARI n. 90/2022 emessail 19/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 19/01/2022 (n. 90/2022), il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Provincia di Cosenza e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della Provincia di Cosenza al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice in conseguenza del sinistro in cui era incorsa l’autovettura di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’occasione incappata in una profonda buca non visibile e non segnalata formatasi sul manto della [OSCURATO:PERSONA] n. 169 nel tratto che collega Lauropoli a Sibari; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha rilevato come la società originaria attrice avesse omesso di fornire una prova certa ed inequivoca delle conseguenze dannose in ipotesi subite per effetto del sinistro, essendosi limitata alla produzione di documentazione a tal fine del tutto insufficiente; avverso la sentenza d’appello, la società ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la Provincia di Cosenza resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello asseritamente omesso di considerare l’insieme della documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio (ed analiticamente richiamata in ricorso), dalla quale era adeguatamente emersa la dimostrazione dell’effettiva entità dei danni materiali subiti dall’autovettura di proprietà della società ricorrente, avendo contraddittoriamente asserito, da un lato, di non disporre del fascicolo d’ufficio di primo grado, ma affermando contestualmente, dall’altro, di essere in ogni caso in grado di decidere sulle domande della società attrice sulla base della documentazione complessivamente disponibile; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), dovendo ritenersi che, per effetto dell’accoglimento del primo motivo d’impugnazione, la regolazione delle spese del giudizio poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe manifestata nella sua integrale illegittimità; il primo motivo è inammissibile e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo; devono essere preliminarmente disattese le argomentazioni illustrate dalla società ricorrente con riguardo alla mancata disponibilità, da parte del giudice d’appello, della documentazione offerta dalla società attrice a fondamento della propria domanda, essendosi il Tribunale di Castrovillari limitato a rilevare la mancata disponibilità del solo fascicolo d’ufficio di primo grado, ma non già della documentazione prodotta dalle parti (contenuta nei rispettivi fascicoli di parte), che lo stesso tribunale ha dichiarato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) di per sé sufficiente ai fini della decisione (espressione all’evidenza non equivalente al riconoscimento della sufficienza della documentazione prodotta ai fini dell’accoglimento della domanda): documentazione nella specie concretamente esaminata ed analizzata dal giudice d’appello, sul piano della relativa efficacia dimostrativa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ciò posto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della società ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questa sede, ed avendo in ogni caso la società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte del tribunale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; è appena il caso di rilevare come spetti al danneggiato, ai fini dell’accoglimento della propria domanda risarcitoria, fornire la prova, non solo dell’an debeatur connesso all’illecito dedotto in giudizio (fatto imputabile al danneggiante ed evento di danno derivatone), bensì anche della sussistenza di effettive conseguenze dannose concretamente subite per effetto di quello, ovvero delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali eventualmente verificatesi in connessione alla produzione dell’evento di danno: conseguenze della cui concreta ed effettiva ricorrenza il giudice a quo ha motivatamente escluso l’avvenuta dimostrazione da parte della società attrice, segnalando (sulla base di un’asserzione che non risulta censurata in questa sede) l’impossibilità di ovviare alle riscontrate lacune istruttorie ricorrendo alla liquidazione equitativa del danno, con la conseguente irrilevanza del mancato esame del fascicolo d’ufficio in cui possono rinvenirsi la deposizione testimoniale riportata nei verbali di udienza, le foto e il rapporto (o scheda di intervento) dei VV.UU. di Cassano allo Ionio, che si assumono esistenti nel fascicolo di primo grado non acquisito; il riscontro dell’inammissibilità del primo motivo d’impugnazione vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del secondo motivo, all’evidenza proposto in via condizionata rispetto all’accoglimento del precedente; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7847/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CASTROVILLARI n. 90/2022 emessail 19/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 19/01/2022 (n. 90/2022), il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Provincia di Cosenza e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della Provincia di Cosenza al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice in conseguenza del sinistro in cui era incorsa l’autovettura di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’occasione incappata in una profonda buca non visibile e non segnalata formatasi sul manto della [OSCURATO:PERSONA] n. 169 nel tratto che collega Lauropoli a Sibari; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha rilevato come la società originaria attrice avesse omesso di fornire una prova certa ed inequivoca delle conseguenze dannose in ipotesi subite per effetto del sinistro, essendosi limitata alla produzione di documentazione a tal fine del tutto insufficiente; avverso la sentenza d’appello, la società ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la Provincia di Cosenza resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello asseritamente omesso di considerare l’insieme della documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio (ed analiticamente richiamata in ricorso), dalla quale era adeguatamente emersa la dimostrazione dell’effettiva entità dei danni materiali subiti dall’autovettura di proprietà della società ricorrente, avendo contraddittoriamente asserito, da un lato, di non disporre del fascicolo d’ufficio di primo grado, ma affermando contestualmente, dall’altro, di essere in ogni caso in grado di decidere sulle domande della società attrice sulla base della documentazione complessivamente disponibile; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), dovendo ritenersi che, per effetto dell’accoglimento del primo motivo d’impugnazione, la regolazione delle spese del giudizio poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe manifestata nella sua integrale illegittimità; il primo motivo è inammissibile e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo; devono essere preliminarmente disattese le argomentazioni illustrate dalla società ricorrente con riguardo alla mancata disponibilità, da parte del giudice d’appello, della documentazione offerta dalla società attrice a fondamento della propria domanda, essendosi il Tribunale di Castrovillari limitato a rilevare la mancata disponibilità del solo fascicolo d’ufficio di primo grado, ma non già della documentazione prodotta dalle parti (contenuta nei rispettivi fascicoli di parte), che lo stesso tribunale ha dichiarato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) di per sé sufficiente ai fini della decisione (espressione all’evidenza non equivalente al riconoscimento della sufficienza della documentazione prodotta ai fini dell’accoglimento della domanda): documentazione nella specie concretamente esaminata ed analizzata dal giudice d’appello, sul piano della relativa efficacia dimostrativa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ciò posto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della società ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questa sede, ed avendo in ogni caso la società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte del tribunale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; è appena il caso di rilevare come spetti al danneggiato, ai fini dell’accoglimento della propria domanda risarcitoria, fornire la prova, non solo dell’an debeatur connesso all’illecito dedotto in giudizio (fatto imputabile al danneggiante ed evento di danno derivatone), bensì anche della sussistenza di effettive conseguenze dannose concretamente subite per effetto di quello, ovvero delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali eventualmente verificatesi in connessione alla produzione dell’evento di danno: conseguenze della cui concreta ed effettiva ricorrenza il giudice a quo ha motivatamente escluso l’avvenuta dimostrazione da parte della società attrice, segnalando (sulla base di un’asserzione che non risulta censurata in questa sede) l’impossibilità di ovviare alle riscontrate lacune istruttorie ricorrendo alla liquidazione equitativa del danno, con la conseguente irrilevanza del mancato esame del fascicolo d’ufficio in cui possono rinvenirsi la deposizione testimoniale riportata nei verbali di udienza, le foto e il rapporto (o scheda di intervento) dei VV.UU. di Cassano allo Ionio, che si assumono esistenti nel fascicolo di primo grado non acquisito; il riscontro dell’inammissibilità del primo motivo d’impugnazione vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del secondo motivo, all’evidenza proposto in via condizionata rispetto all’accoglimento del precedente; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
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