CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 00971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di AVELLINO( dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino ha rigettato il reclamo proposto ex art. 410-bis cod. proc. pen., dalla predetta persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione nel procedimento n. 1068/21 RGNR a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri; Rilevato che il provvedimento di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. non è impugnabile con il ricorso per cassazione per espressa disposizione di legge (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]/Cosmo, Rv. 275723); Chiarito che la previsione di non impugnabilità in sede di legittimità dell'ordinanza ex art. 410-bis cod. proc. pen. non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il