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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31764/2024

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, e la rideterminazione della misura dell'aumento di pena da applicare in complessivi mesi tre di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza di condanna per il reato di evasione, previo riconoscimento della continuazione esterna con altra sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 5 gennaio 2021, ha rideterminato la pena in complessivi mesi sei di reclusione, da aggiungersi a quella inflitta con la precedente sentenza definitiva.

Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione relativa all'episodio del 24 agosto 2017.

Sostiene il ricorrente che nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata dedotta la carenza di offensività e dell'elemento psicologico del reato, in quanto Pacifico si era allontanato dal luogo ove era sottoposto agli arresti domiciliari, non con la finalità di evadere, bensì con la volontà di essere reintrodotto in carcere, non potendo più essere ospitato presso l'abitazione dove si trovava in regime domiciliare, tanto da recarsi spontaneamente dalle forze dell'ordine. 1.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di carenza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte d'appello determinato un aumento di pena superiore a quello stabilito dal giudice di primo grado, senza alcuna motivazione sulla gravità del fatto.

Afferma il ricorrente che mentre il giudice di primo grado aveva applicato per ciascun reato in continuazione un aumento di pena pari a quindici giorni di reclusione, la Corte di appello ha, invece, applicato, per ciascuna violazione la pena di mesi due di reclusione ritenendo più grave il reato di cui al precedente giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente.

Rileva il Collegio che sebbene la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare il motivo dedotto nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si tratta, in ogni caso di un motivo radicalmente incompatibile con la giurisprudenza di questa Corte e , dunque, manifestamente infondato.

Si è, infatti, più volte ribadito che nel reato di evasione il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta (cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876; Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, lussi, Rv. 241658).

Stante la manifesta infondatezza del motivo dedotto, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare, dunque, l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980).

Da ciò consegue, inoltre, l'inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745).

2. Il secondo motivo è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, ha riconosciuto il vincolo della continuazione esterna ed ha individuato il reato più grave in quello oggetto della sentenza già passata in giudicato.

La Corte territoriale, tuttavia, nel determinare l'aumento a titolo di continuazione, ha applicato per ciascun reato di evasione un aumento di due mesi di reclusione, trascurando che in primo grado, per due dei tre episodi di evasione (uno dei tre era stato considerato in primo grado quale reato più grave), era stato già calcolato un amento contenuto in quindici giorni di reclusione.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, a fronte della modificazione in appello della struttura del reato continuato per effetto della quale l'evasione del 27 luglio 2017, prima individuata quale reato più grave, è divenuta reato satellite, appare incensurabile la rideterminazione della misura dell'aumento di pena per detto reato.

Diversamente, con riferimento agli altri due episodi di evasione, la Corte territoriale ha aumentato la pena inflitta per detti fatti, nonostante la loro qualificazione di reati satellite sia rimasta immutata nella struttura del reato continuato e senza esplicitare alcuna concreta ragione che, a fronte di episodi del tutto simili tra loro, possa giustificare una modificazione in peius della misura dell'aumento di pena determinata dal Giudice di primo grado.

3. Poiché l'accoglimento del motivo in esame non richiede ulteriori accertamenti di fatto, potendosi confermare per i due episodi di evasione la medesima misura dell'aumento di pena stabilita nella sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena, da aggiungersi a quella inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 5/1/2022, nella misura di mesi tre di reclusione (pena così calcolata: mesi due per l'evasione del 27 luglio 2017 e giorni quindici di reclusione per ciascuna delle ulteriori due evasioni del 20 luglio 2017 e del 24 agosto 2017).

P.Q.M.

Visto l'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata rideterminando la pena in complessivi mesi tre di reclusione.

Così deciso I'll g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, e la rideterminazione della misura dell'aumento di pena da applicare in complessivi mesi tre di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza di condanna per il reato di evasione, previo riconoscimento della continuazione esterna con altra sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 5 gennaio 2021, ha rideterminato la pena in complessivi mesi sei di reclusione, da aggiungersi a quella inflitta con la precedente sentenza definitiva. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione relativa all'episodio del 24 agosto 2017. Sostiene il ricorrente che nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata dedotta la carenza di offensività e dell'elemento psicologico del reato, in quanto Pacifico si era allontanato dal luogo ove era sottoposto agli arresti domiciliari, non con la finalità di evadere, bensì con la volontà di essere reintrodotto in carcere, non potendo più essere ospitato presso l'abitazione dove si trovava in regime domiciliare, tanto da recarsi spontaneamente dalle forze dell'ordine. 1.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di carenza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte d'appello determinato un aumento di pena superiore a quello stabilito dal giudice di primo grado, senza alcuna motivazione sulla gravità del fatto. Afferma il ricorrente che mentre il giudice di primo grado aveva applicato per ciascun reato in continuazione un aumento di pena pari a quindici giorni di reclusione, la Corte di appello ha, invece, applicato, per ciascuna violazione la pena di mesi due di reclusione ritenendo più grave il reato di cui al precedente giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Rileva il Collegio che sebbene la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare il motivo dedotto nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si tratta, in ogni caso di un motivo radicalmente incompatibile con la giurisprudenza di questa Corte e , dunque, manifestamente infondato. Si è, infatti, più volte ribadito che nel reato di evasione il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta (cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876; Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, lussi, Rv. 241658). Stante la manifesta infondatezza del motivo dedotto, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare, dunque, l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980). Da ciò consegue, inoltre, l'inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 2. Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, ha riconosciuto il vincolo della continuazione esterna ed ha individuato il reato più grave in quello oggetto della sentenza già passata in giudicato. La Corte territoriale, tuttavia, nel determinare l'aumento a titolo di continuazione, ha applicato per ciascun reato di evasione un aumento di due mesi di reclusione, trascurando che in primo grado, per due dei tre episodi di evasione (uno dei tre era stato considerato in primo grado quale reato più grave), era stato già calcolato un amento contenuto in quindici giorni di reclusione. Ritiene, pertanto, il Collegio che, a fronte della modificazione in appello della struttura del reato continuato per effetto della quale l'evasione del 27 luglio 2017, prima individuata quale reato più grave, è divenuta reato satellite, appare incensurabile la rideterminazione della misura dell'aumento di pena per detto reato. Diversamente, con riferimento agli altri due episodi di evasione, la Corte territoriale ha aumentato la pena inflitta per detti fatti, nonostante la loro qualificazione di reati satellite sia rimasta immutata nella struttura del reato continuato e senza esplicitare alcuna concreta ragione che, a fronte di episodi del tutto simili tra loro, possa giustificare una modificazione in peius della misura dell'aumento di pena determinata dal Giudice di primo grado. 3. Poiché l'accoglimento del motivo in esame non richiede ulteriori accertamenti di fatto, potendosi confermare per i due episodi di evasione la medesima misura dell'aumento di pena stabilita nella sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena, da aggiungersi a quella inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 5/1/2022, nella misura di mesi tre di reclusione (pena così calcolata: mesi due per l'evasione del 27 luglio 2017 e giorni quindici di reclusione per ciascuna delle ulteriori due evasioni del 20 luglio 2017 e del 24 agosto 2017). P.Q.M. Visto l'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata rideterminando la pena in complessivi mesi tre di reclusione. Così deciso I'll g
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