CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari, che ha confermato sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli art. 624 e 99, comma 4 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla procedibilità del reato è manifestamente infondato, in considerazione della legittimazione del querelante (ex multis Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 0.1, secondo cui ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, anche la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla consumazione del reato è, del pari, manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, PG in proc. Prevete, Rv. 261186 - 01), che richiede, in caso di furto in supermercato, che il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo, mentre, nel caso in esame, l'inseguimento del direttore è sopravvenuto al definitivo impossessamento della res furtiva; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato essendoinerente ad asseriti difetti e contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sepore 28 AG 2026 L'ASSISTENTE G I [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3