Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 302/1985
ECLI:IT:COST:1985:302
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1.1. - Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 (notificata il 17
marzo e comunicata il 3 aprile successivi; pubblicata nella G.U. n. 222
del 9 agosto 1978 e iscritta al n. 263 R.O. 1978) sulla istanza con la
quale il curatore, nel chiedere la dichiarazione di chiusura del
fallimento di [OSCURATO:PERSONA], aveva sollecitato anche la liquidazione
del proprio compenso nella misura di lire 200.000, prevista dall'art. 4
comma primo d.m. 27 novembre 1978, e chiesto che, in difetto di attivo
realizzato, fosse la somma richiesta posta a carico dell'Erario in
applicazione dell'art. 91 commi primo e secondo r.d. 16 marzo 1942, n.
267, il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91
comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede
che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di
attivo, sia posto a carico dell'Erario.
1.2. - Avanti la Corte non si è costituita la parte del giudizio a
quo; nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ha
spiegato intervento, con atto depositato il 29 luglio 1978,
l'Avvocatura generale dello Stato che, richiamando la sent. 114/1964
della Corte, ha argomentato e concluso per la infondatezza della
proposta questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il 10 maggio 1984 (comunicata il 17 e
notificata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 321 del 21
novembre 1984 e iscritta al n. 903 R.O. 1984) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],
il quale, in accoglimento della opposizione dei falliti, aveva revocato
la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci
[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] compensando interamente tra le parti le
spese di giudizio, prendeva in esame la istanza, con cui il curatore
aveva chiesto liquidarsi il compenso spettantegli con mandato di
pagamento da iscriversi nel Mod. 12 previa prenotazione a debito del
relativo articolo del campione fallimentare, e sollevava d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16
marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 26 e 36 Cost., nella
misura in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di
revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in assenza di una
pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del debitore,
sia posto a carico dell'Erario.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita; è intervenuta con atto depositato l'11 dicembre 1984,
l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei
ministri richiamando le argomentazioni svolte nell'incidente iscritto
al n. 263/1978 e instando per la declaratoria d'infondatezza della
proposta questione.
3. - Nella pubblica udienza del 22 ottobre 1985, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti,
l'avv. dello Stato Chiarotti si è rimesso agli scritti.
:
4.1. - I due ricorsi, stante la manifesta connessione, vanno,
riuniti ai fini di contestuale decisione.
4.2. - In disparte il rilievo che nella prassi i giudici delegati
si inducono ad indennizzare i professionisti, cui è affidata la
curatela di fallimento che si appalesa privo di attivo suscettibile di
ripartizione, con la nomina a curatori di fallimenti, nei quali la
ripartizione di attivo sembra probabile, la questione
d'incostituzionalità, in riferimento sia a revoca di dichiarazione di
fallimento sia a fallimento chiuso con insufficienza o carenza di
attivo, è da giudicare infondata perché nessuna delle disposizioni
costituzionali addotte a parametri vale a giustificarla: non l'art. 23
perché la legalità della imposizione di prestazione patrimoniale non
vuol significare operosità della prestazione stessa e bando a uffici
gratuiti di cui non difettano esempi nella patria legislazione; non
l'art. 36 perché il curatore fallimentare non può essere qualificato
lavoratore nel senso al sostantivo assegnato nel Titolo III della Parte
I della [OSCURATO:PERSONA], né infine l'art. 3 perché
l'accettazione della nomina di curatore non è rivestita del carattere
di obbligatorietà che riviene alla nomina del perito dall'art. 314
comma quarto c.p.p..
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 263 R.O. 1978 e 903 R.O.
1984,
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
a) dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in
riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di
[OSCURATO:PERSONA] con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella
parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di
mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'Erario e b)
degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in
riferimento agli artt. 3 comma primo, 23 e 36 comma primo Cost., dal
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ord. 10 maggio 1984 (n. 903/1984), nella
parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di
revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza
di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del
curatore, sia posto a carico dell'Erario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO.
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere