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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46378/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare, rilevando il difetto di motivazione in ordine alla valutazione compiuta dal giudice di merito in sede di conferma della applicazione della recidiva specifica rispetto al reato di cui all'art. 6 L. 401 del 1989, non essendo sufficiente indicare la presenza di precedenti penali; Rilevato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum e che le doglianze presentano profili di censura già adeguatamente vagliati con non illogica motivazione dal giudice di merito, il quale ha valutato sia i precedenti penali che le numerose violazioni del divieto imposto dal DASPO al fine di confermare l'applicazione della recidiva; pertanto, le censure oggetto del ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondate e quindi inammissibili; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare, rilevando il difetto di motivazione in ordine alla valutazione compiuta dal giudice di merito in sede di conferma della applicazione della recidiva specifica rispetto al reato di cui all'art. 6 L. 401 del 1989, non essendo sufficiente indicare la presenza di precedenti penali; Rilevato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum e che le doglianze presentano profili di censura già adeguatamente vagliati con non illogica motivazione dal giudice di merito, il quale ha valutato sia i precedenti penali che le numerose violazioni del divieto imposto dal DASPO al fine di confermare l'applicazione della recidiva; pertanto, le censure oggetto del ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondate e quindi inammissibili; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente