CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09418/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 27727 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 22 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], i n persona d’un procuratore speciale del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difes e , giusta procurespeciali in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 45 -controricorrenti- Oggetto: Banca-Polizze unit linked.RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1958/20, depositata in data8 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024e, in esito a riconvocazione, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] concluse nel 2000 con [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], una polizza del tipo unit linked , che prevedeva come assicurata, ossia come persona sulla cui vita era stipulata la polizza, [OSCURATO:PERSONA] e come beneficiarie la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In esito alla morte dello stipulante, [OSCURATO:PERSONA], subentrata al de cuius quale intestataria della polizza, verificato che il controvalore di essa era sensibilmente inferiore all’ammontare dei premi versati, prima la riscattò e poi chiese che fosse dichiarata la nullità del relativo contratto sia per difetto di volontà dello stipulante, sia perché la polizza, concretando a suo avviso uno strumento finanziario, era da ritenere nullain quanto non precedutadalla stipulazione di un contratto quadro munito di forma scritta.L’attrice propose in subordine anche domanda di risoluzione del contratto per l’inadempimento da parte delle convenute degli obblighi informativi ed in puntodi valutazione di adeguatezza su di loro gravanti e chiese la restituzione dell’importo pari alla differenza tra premi versati e importo riscattato, da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria; in via ulteriormente subordinata propose azione risarcitoria dei danni cagionati, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di P arma escluse la natura assicurativa del contratto, al quale reputò applicabili le norme relative all’intermediazione finanziaria e, per conseguenza, pur non ravvisando alcune delle violazioni rappresentate dall’attrice, accertò RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore l’inadempimento di B anca [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria e sulla propensione al rischio del cliente, nonché dell’obbligo di astenersi dal dare corso a operazioni inadeguate e la condannò a risarcire i danni cagionati a titolo di responsabilità precontrattuale, dalla data del contratto al saldo; rigettò, invece, la domanda proposta contro [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Bologna ha, invece, accolto l’appello principale della banca e rigettato quello incidentale proposto per il profilo di soccombenza da [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata. Afondamento della decisione, la corte territoriale ha osservato che, nel contratto in questione , a fronte del rischio morte dell’assicurata era garantito il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l’incremento dell’1% al momento del sinistro, di modo che non v’era alcun rischio di perdita del capitale investito per le beneficiari e . P er conseguenza, ha osservato, la componente assicurati v a era stata garantita, il che consentiva di escludere che il contratto rientrasse nel novero degli investimenti finanziari: la polizza difatti garantiva, all’evento morte dell’assicurata, non solo il recupero di tutti i premi versati, ma anche il relativo incremento senza o con performancefinanziaria. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata in epigrafe, propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondono con controricorso, che illustrano con memoria. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso , adeguatamente formulato, diversamente da quanto obiettato in controricorso e ribadito in memoria, si lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1, lett. w-bis, del d.lgs. n. 58/98, là dove la corte territoriale ha escluso RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore il carattere finanziario dell’operazione, affermandone quello assicurativo. La parte ricorrente pone quindi la questione della qualificazione dellapolizz a unit linked , nel caso in esame stipulata nel 2000 , che va quindi affrontata tenendo conto della disciplina applicabile in epoca antecedenteall'entrata in vigore della l. n. 262/05, la quale ha abrogato la lett.f) dell'art. 100 t.u.f., che escludeva, dall'ambito di operatività delle norme sulla sollecitazione all'investimento dei valori mobiliari, i prodotti assicurativi compresi quelli connotati da profili di investimento finanziario, e ha introdotto l'art. 25-bis, con il quale è stata estesa ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (prodotti ramo III e V, tra cui le polizze linked)l'applicazione degli art. 21 e 23 t.u.f. (in cui sono enunciati i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento e alcune regole relative alla fase precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione dei contratti), attribuendo alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulla sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari assicurativi ad opera delle imprese di assicurazione e degli altri soggetti abilitati. 1.1.-Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass. n. 6061/12; conf., n. 10333/18) ha stabilito che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262/05 e del d.lgs. n. 303/06, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l’ evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato). Tale giudizio, in quanto rispettoso delle regole di ermeneutica contrattuale ed espresso con motivazione congrua e logica, non è sottoposto a censura in sede di legittimità. 2.-Da ultimo, con riguardo alle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private, ma prendendo le mosse da Cass., sez. un., n. 8271/2008, questa Corte (Cass. n. 3785/24) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l’accumulo di capitale così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall’art. 1923 c.c.Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l’hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza). Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale. 2.1.-Orbene, ha chiarito questa Corte con la sentenza citata, la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall’art. 2 del d.lgs. n. 209/05), ossia a quelle che RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore soddisfano il bisogno dell’assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l’entità della somma dovuta dall’assicuratore varianel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell’evento attinente alla vita umana. 3.- Le polizze unit - linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all’assicurato: - le polizze guaranteed unit linked garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima; - le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati; - nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento. E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l’assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana all’assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure”il rischio di investimento è totalmente a carico dell’assicurato, RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell’assicuratore. 3.1.-Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l’art. 2 del d.lgs. n. 209/2005,in base al quale « rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unitlinked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l’idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell’assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all’assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario. 4.-In definitiva, il tratto qualificante sta nell’allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d’investimento gravatotalmente sull’assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell’intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all’assicurato, proprioin base all’accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento; o ppure gli si attribuisceuna somma del tutto irrisoria. In tal caso l’evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l’assunzione del rischio è soltanto apparente. 4.1.- Non va trascurato, d’altronde, che la giurisprudenza unionale ha inquadrato lepolizze unit linked nell'alveo dei RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore contratti di assicurazione, escludendo pertanto l'applicazione della disciplina sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali (Corte giust. causa C-166/11, [OSCURATO:PERSONA]); e, con riferimento a una consulenza finanziaria offerta da un'impresa di intermediazione assicurativa, relativamente a prodotti ibridi composti da un'assicurazione sulla vita e da un investimento, quella Corte ha escluso l'applicazione della direttiva n. 2004/39/Ce, relativa agli strumenti finanziari, e inquadrato l'attività di consulenza finanziaria nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92/Ce, sull'intermediazione assicurativa (applicabileratione temporis ), quale atto preparatorio alla conclusione di un contratto di assicurazione di cui l'investimento costituisca elemento integrante (Corte giust., causa C-542/16, Strobel e a.). In linea si pone pure Corte cost. n. 32/2024, la quale, al cospetto di una polizza unit linked che prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato e garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, ha senz’altro ritenuto applicabile l’art. 2952, secondo comma, c.c.,nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, del quale ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal suddetto termine, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. 5.-E allora, il motivo in esame si rivela infondato. Il giudice d’appello ha difatti ravvisato la natura assicurativo- previdenziale della polizza stipulata, posto che ha accertato che «il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l’incremento dell’1% al momento del sinistro», di modo che «non vi era…alcun rischio di perdita del capitale per il beneficiario…per cui la componente assicurativa del RG n27727/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore rapporto è stata effettivamente garantita attesa la conservazione (rectius incremento) del capitale alla scadenza»; laddove, ha precisatoin narrativa, l’evento assicurato, dato dal decesso di [OSCURATO:PERSONA], non si era ancora verificato quando la polizza è stata riscattata. 5.1.-L’accertamento del regolamento contrattuale non è stato contrastato; e la qualificazione che ne ha tratto la corte territoriale è conforme ai principi dinanzi richiamati. Il motivo è respinto. 6.-Risulta assorbito il secondo motivo , il quale, prospettando la violazione dell’art. 23 del t.u.f. e dell’art. 30 del regolamento di attuazione del d.lgs. n. 58/98, postula la qualificazione della polizza come strumento finanziario. Il ricorso è rigettato. 6.1.- La circostanza che la natura ibrida delle polizze unit linked abbia determinato un lungo dibattito e che l’intervento nomofilattico di questa Corte sia posteriore alla proposizione del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Dichiara la sussistenza dei presupposti pr