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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 24995/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in personadel Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2996 - controricorrente -avverso la sentenza n. 101/2024 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 11/02/2025 R.G.N. 134/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/20261.

La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l'impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], già Direttore sanitario del Presidio ospedaliero"Cardarelli" di Campobasso, avverso la sentenza del Tribunale che avevarespinto la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di euro189.588,52 a titolo di indennità sostitutiva di 569 giornate di ferie nongodute.2.

La Corte territoriale ha accertato che l'appellante era stato collocatoin aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68del d.lgs. n. 165 del 2001, dal 18 aprile 2018 sino all'11 maggio 2021, datadi cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.3.

Pur dando atto di tale circostanza, il giudice d'appello ha ritenutoapplicabili sia l'art. 21 del CCNL dell'Area della dirigenza medica e veterinariadel S.S.N. del 5 dicembre 1996, che esclude la monetizzazione delle ferie,sia l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 135 del 2012, disposizione che vieta al personale delle pubblicheamministrazioni la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delleferie non godute, anche nell'ipotesi di cessazione del rapporto perraggiungimento del limite di età.4.

Richiamando altresì l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 6novembre 2018, causa C-619/16, la Corte molisana ha evidenziato chel'Azienda sanitaria aveva formalmente invitato il dirigente a programmare lafruizione delle ferie residue e che, successivamente, lo aveva sostituito adinterim nella direzione sanitaria del presidio, collocandolo d'ufficio in ferie alfine di consentirne lo smaltimento.5.

Ha quindi ritenuto che il lavoratore fosse stato concretamente postonelle condizioni di godere delle ferie maturate e che il mancato utilizzo dellestesse fosse imputabile a sua scelta, essendosi egli opposto alla fruizione delperiodo di riposo nei termini programmati dall'amministrazione.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/20266.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneData pubblicazione 04/09/2026affidato a cinque motivi.7.

L'ASREM ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 101, secondo comma, 127-ter, 132, n. 4, e 437 cod. proc.civ., deducendo che, dopo aver fissato l'udienza di discussione, la Corte d'appellone avrebbe disposto la sostituzione mediante il deposito di note scrittecontenenti le sole richieste e conclusioni delle parti, con conseguentecompressione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio.1.1 Il motivo è inammissibile.Va ribadito che, anche quando sia denunciato un error in procedendo,rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, il poteredi diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunquel'ammissibilità della censura ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ.

Ne consegueche il ricorrente è tenuto a specificare il contenuto della critica rivolta alladecisione impugnata, a indicare i fatti processuali sui quali la censura si fonda ea trascrivere ovvero localizzare in modo puntuale gli atti rilevanti (Cass. 6dicembre 2018, n. 31671; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass. 30 settembre2015, n. 19410; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226;Cass., Sez.

U., 22 maggio 2012, n. 8077).Nel caso di specie il ricorrente, pur dando atto che l'udienza del 23 febbraio2024 si è svolta in forma orale, non chiarisce se abbia o meno formulatoopposizione alla successiva trattazione scritta dell'udienza del 21 giugno 2024,né trascrive (o localizza) il contenuto delle note da lui depositate, delle qualiammette che contenevano argomentazioni e difese ancorché "sinteticamenteesposte" (pag. 5 del ricorso).

Tale omissione impedisce di verificare se e in qualemisura le deduzioni difensive siano state effettivamente sottoposte al giudice diappello.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Si tratta di una carenza decisiva alla luce del principio affermato da Cass.,Numero di raccolta generale 24995/2026Sez.

U., 30 giugno 2025, n. 17603, secondo cui: "Nel processo del Dlaatva opurbobl,ic aizli one 04/09/2026provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versioneanteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2024), sostituiscel'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritteè ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza didiscussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamentedecisoria; II) nessuna delle parti vi si opponga; III) non sia esclusa lapossibilità che le note contengano, oltre alle conclusioni e alle istanze, ancheargomentazioni difensive, così da svolgere una funzione realmentesostitutiva dell'oralità; IV) ove il concreto svolgimento del processo richiedachiarimenti, sia ripristinato il dialogo processuale tra giudice e parti inossequio ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa".Questa Corte ha altresì precisato che il principio di oralità, purcostituendo elemento caratterizzante del rito del lavoro, non risultapregiudicato dall'art. 127-ter c.p.c., disposizione suscettibile diun'interpretazione conservativa, che cioè comporti non l’abrogazione dellecaratteristiche del processo quale processo orale, ma soltanto un possibilecompletamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale,per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni,possa in effetti tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione conle parti, condivisione, si noti, che può essere implicitamente ricavata dallaloro non opposizione (cfr. sul punto, da ultimo, Cass., Sez.

L, n. 10930 del2026).Il motivo, non fornendo gli elementi necessari per verificare l'effettivasussistenza della denunciata nullità processuale, non supera il vaglio diammissibilità.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.51 Cost. e dell'art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001, censurando la sentenzanella parte in cui ha ritenuto che la candidatura alle elezioni politiche e laNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/2026successiva elezione al Senato gli consentissero di permanere in servizio per fruireData pubblicazione 04/09/2026delle ferie residue, omettendo di considerare che l'art. 68 cit. impone ilcollocamento in aspettativa senza assegni del dipendente eletto al Parlamento.2.1 Il motivo è fondato nei termini che seguono.2.2.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex aliis, Cass., 32689 del2025): “i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione deldiritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea: a) le ferie annualiretribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore(anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il dirittoalla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine delrapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) èil datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligodi concedere le ferie annuali retribuite; c) la perdita del diritto alle ferie ed allacorrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro puòverificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avereinvitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazionedella struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveridi vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato - in modoaccurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee adassicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimentoo di un periodo di riporto autorizzato.13.

Nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza amministrativa,secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie viene meno quando questenon siano state godute per scelta volontaria del dipendente (Cons.

Stato. n. 597del 2023).14.

In sintesi, gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari(come su esposti) impongono di consentire l’operatività del divieto (dimonetizzazione) ove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avutola possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbiaconsapevolmente rinunciato”.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/20262.3.

La decisione impugnata si fonda, da un lato, sull'applicazione delNumero di raccolta generale 24995/2026divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. nD.a ta9 p5ub bdliceazli one 04/09/20262012 e, dall'altro, sull'accertamento per cui l'Azienda aveva posto il dirigentenelle condizioni di godere delle ferie residue, invitandolo formalmente apredisporre un piano ferie e adottando le necessarie misure organizzative.Tuttavia, l'invito a fruire delle ferie residue, pari a 634 giornate, formulatocon nota del 16 giugno 2017 e seguito dal collocamento d'ufficio in feriedisposto il 27 dicembre 2017, con fruizione di sole 65 giornate, si èsuccessivamente rivelato inidoneo al godimento delle ferie nella lorointerezza per effetto della sopravvenuta elezione del ricorrente al Senatodella Repubblica e del conseguente collocamento in aspettativa obbligatoriadal 18 aprile 2018.Da tale data e sino alla cessazione del rapporto per raggiungimento dellimite di età, avvenuta l'11 maggio 2021, è intervenuta, infatti, una causaoggettiva impeditiva della fruizione delle ferie residue.Con riferimento a tale limitato periodo temporale, il giudice del meritoavrebbe pertanto dovuto verificare, alla luce della normativa applicabile, lasussistenza dei presupposti per la monetizzazione delle ferie divenuteoggettivamente non fruibili.Va infatti affermato che il diritto soggettivo pubblico di accesso allecariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., non può tradursi in unapenalizzazione dei diritti spettanti al lavoratore.

Ne consegue chel'aspettativa senza assegni prevista per l'esercizio di funzioni pubblicheelettive non determina l'estinzione del diritto alle ferie annuali maturateanteriormente al collocamento in aspettativa, poiché una simile conseguenzarisulterebbe incompatibile sia con la tutela costituzionale del diritto alle ferie,sancita dall'art. 36 Cost., sia con l'esigenza di assicurare il pieno eserciziodel diritto di accesso alle cariche elettive.Pertanto, le ferie maturate e incolpevolmente non godute primadell'aspettativa restano esigibili alla cessazione della causa sospensivaNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026oppure, in caso di sopraggiunto collocamento in quiescenza, danno luogoNumero di raccolta generale 24995/2026all'indennità sostitutiva nei casi consentiti dall'ordinamento.

Data pubblicazione 04/09/2026Non può pertanto condividersi l'affermazione della Corte territoriale secondocui l'elezione al Senato costituirebbe una circostanza irrilevante perchériconducibile alla libera scelta del lavoratore, il quale avrebbe potuto differire larichiesta di aspettativa al fine di smaltire preventivamente le ferie residue(sentenza impugnata, p. 14, 3° cpv.).2.4.

La Corte territoriale nel ritenere che l’elezione al Senato costituirebbeuna circostanza irrilevante perché riconducibile alla libera scelta del lavoratore,il quale avrebbe potuto differire la richiesta di aspettativa al fine di smaltirepreventivamente le ferie residue (cfr., sentenza impugnata, p. 14, 3° cpv.), nonha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati elaborati da questaCorte.Ne consegue l'accoglimento del motivo nei limiti indicati.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell'art. 36 Cost., dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dell'art. 21 del CCNL Areadirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, dell'art. 7 della direttiva2003/88/CE e dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012.Deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il divieto dimonetizzazione anche alle ferie maturate prima dell'entrata in vigore delladisciplina del 2012 e avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l'invito datorialeformulato nel 2017.3.1 Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisceun diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, al quale è strettamentecollegato il diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancato godimento allacessazione del rapporto, gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare diaverne consentito l'effettiva fruizione.

È stato altresì precisato che la perdita deldiritto alle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva può verificarsisoltanto ove il datore di lavoro provi di avere invitato il lavoratore a goderne, senecessario formalmente, e di averlo contestualmente avvisato – in modoNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026accurato e in tempo utile – che, in caso di mancata fruizione, tali ferieNumero di raccolta generale 24995/2026sarebbero andate perdute alla scadenza del periodo di riferimento o dDai tar ippubobrlictaozi one 04/09/2026(Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).Gli stessi principi trovano applicazione anche nei confronti della dirigenzapubblica, atteso che il potere di autodeterminazione del periodo di ferie noncomporta, di per sé, la perdita del diritto all'indennità sostitutiva ove il datoredi lavoro non dimostri di avere esercitato i propri poteri organizzativi e divigilanza mediante un formale invito alla fruizione delle ferie e lapredisposizione di un assetto organizzativo che ne consenta concretamenteil godimento (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140; Cass. 12 aprile 2024, n. 9982).Nel caso di specie la Corte territoriale si è attenuta a tali principi,accertando che l'Azienda sanitaria aveva formalmente invitato il dirigente,con nota del 16 giugno 2017, a predisporre il piano ferie e che, consuccessiva nota del 27 dicembre 2017, ne aveva disposto la sostituzione adinterim, collocandolo in ferie proprio al fine di consentire lo smaltimento delconsistente residuo accumulato.La sentenza impugnata ha inoltre accertato che il lavoratore nonpredispose il piano richiesto e si oppose alla fruizione delle ferie secondo lemodalità organizzate dall'amministrazione, insistendo per godere soltanto diuna limitata parte delle stesse e successivamente riprendere servizio.Tale accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità,giustifica la conclusione secondo cui il datore di lavoro aveva adempiuto agliobblighi imposti dalla disciplina nazionale e unionale, fatta eccezione(beninteso) per il limitato periodo oggetto del secondo motivo.Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa irretroattivitàdell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012.Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, rileva infatti non ilmomento della maturazione delle ferie, bensì quello della cessazione delrapporto, allorché viene in considerazione l'insorgenza del dirittoall'eventuale trattamento economico sostitutivo.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/2026Poiché la cessazione del rapporto è intervenuta l’11/5/2021, ossiaData pubblicazione 04/09/2026successivamente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n.95, cit.,correttamente la Corte territoriale ne ha fatto applicazione.Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 11 Preleggi, giacché lanorma opera esclusivamente con riguardo agli effetti economici che vengono inrilievo al momento della cessazione del rapporto, mentre la mera maturazionedelle ferie non determina l'acquisto di un diritto già perfetto alla loromonetizzazione.Né assume carattere decisivo l'argomento secondo cui la fruizionecontinuativa di un numero particolarmente elevato di giornate sarebbeincompatibile con la funzione fisiologica delle ferie.La Corte territoriale, infatti, non ha affermato un principio astratto diequivalenza tra accumulo patologico delle ferie e corretta programmazioneannuale, ma ha accertato, in concreto, che l'amministrazione aveva attivato glistrumenti organizzativi necessari per consentire il godimento del residuo e cheil lavoratore non aveva prestato la necessaria collaborazione.Il motivo deve pertanto essere respinto.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza aisensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., deducendo l'esistenza di una motivazioneapparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.4.1 Il motivo è infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. sez. 6-5, ord. 26giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), il vizio di motivazione apparente ricorre quandoil giudice ometta di indicare gli elementi posti a fondamento del proprioconvincimento ovvero li esponga in modo tale da rendere impossibile il controllosulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito.Tale situazione non ricorre nella fattispecie.La sentenza impugnata espone il quadro normativo di riferimento, richiamala giurisprudenza unionale e nazionale pertinente, dà conto degli atti con i qualiNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026l'Azienda invitò il dirigente a programmare e fruire delle ferie residue eNumero di raccolta generale 24995/2026illustra le ragioni per le quali ha ritenuto che il mancato godimento dDealtlae p ufbeblriciaezi one 04/09/2026fosse imputabile alla condotta del lavoratore e non ad un inadempimentodatoriale.La censura, pertanto, si risolve in una critica al contenuto dellamotivazione, non alla sua esistenza.5.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso dipronunciarsi sul motivo di gravame concernente la protratta carenzaorganizzativa dell'Azienda, la mancanza di personale sostitutivo e laconseguente impossibilità di fruire delle ferie nel corso degli anni.5.1 Il motivo non è fondato.Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto quando manchicompletamente il provvedimento del giudice su una domanda, eccezione oquestione ritualmente devoluta alla sua cognizione e indispensabile per ladefinizione del giudizio.Esso non sussiste quando la decisione adottata, pur in assenza di unaspecifica argomentazione, sia incompatibile con la pretesa fatta valere dallaparte e ne comporti implicitamente il rigetto (Cass. n. 12652 del 2020; Cass.n. 2151 del 2021).Il giudice di merito non è infatti tenuto ad esaminare espressamente ognisingola allegazione o argomentazione difensiva, essendo sufficiente cheesponga, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti afondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesetutte le prospettazioni incompatibili con la soluzione adottata.Nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato il profilo della dedottainadeguatezza organizzativa dell'Azienda e l'ha ritenuta non configurabilealla luce delle risultanze istruttorie, valorizzando tanto gli atti aziendali del2017 quanto la condotta successivamente tenuta dal dirigente.La censura deve quindi essere respinta.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/20266.

In conclusione, è accolto il secondo motivo, con reiezione degli altri;Data pubblicazione 04/09/2026l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Campobasso in diversacomposizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione;rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in personadel Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2996 - controricorrente -avverso la sentenza n. 101/2024 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 11/02/2025 R.G.N. 134/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/20261. La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l'impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], già Direttore sanitario del Presidio ospedaliero"Cardarelli" di Campobasso, avverso la sentenza del Tribunale che avevarespinto la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di euro189.588,52 a titolo di indennità sostitutiva di 569 giornate di ferie nongodute.2. La Corte territoriale ha accertato che l'appellante era stato collocatoin aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68del d.lgs. n. 165 del 2001, dal 18 aprile 2018 sino all'11 maggio 2021, datadi cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.3. Pur dando atto di tale circostanza, il giudice d'appello ha ritenutoapplicabili sia l'art. 21 del CCNL dell'Area della dirigenza medica e veterinariadel S.S.N. del 5 dicembre 1996, che esclude la monetizzazione delle ferie,sia l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 135 del 2012, disposizione che vieta al personale delle pubblicheamministrazioni la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delleferie non godute, anche nell'ipotesi di cessazione del rapporto perraggiungimento del limite di età.4. Richiamando altresì l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 6novembre 2018, causa C-619/16, la Corte molisana ha evidenziato chel'Azienda sanitaria aveva formalmente invitato il dirigente a programmare lafruizione delle ferie residue e che, successivamente, lo aveva sostituito adinterim nella direzione sanitaria del presidio, collocandolo d'ufficio in ferie alfine di consentirne lo smaltimento.5. Ha quindi ritenuto che il lavoratore fosse stato concretamente postonelle condizioni di godere delle ferie maturate e che il mancato utilizzo dellestesse fosse imputabile a sua scelta, essendosi egli opposto alla fruizione delperiodo di riposo nei termini programmati dall'amministrazione.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/20266. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneData pubblicazione 04/09/2026affidato a cinque motivi.7. L'ASREM ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 101, secondo comma, 127-ter, 132, n. 4, e 437 cod. proc.civ., deducendo che, dopo aver fissato l'udienza di discussione, la Corte d'appellone avrebbe disposto la sostituzione mediante il deposito di note scrittecontenenti le sole richieste e conclusioni delle parti, con conseguentecompressione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio.1.1 Il motivo è inammissibile.Va ribadito che, anche quando sia denunciato un error in procedendo,rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, il poteredi diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunquel'ammissibilità della censura ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. Ne consegueche il ricorrente è tenuto a specificare il contenuto della critica rivolta alladecisione impugnata, a indicare i fatti processuali sui quali la censura si fonda ea trascrivere ovvero localizzare in modo puntuale gli atti rilevanti (Cass. 6dicembre 2018, n. 31671; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass. 30 settembre2015, n. 19410; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226;Cass., Sez. U., 22 maggio 2012, n. 8077).Nel caso di specie il ricorrente, pur dando atto che l'udienza del 23 febbraio2024 si è svolta in forma orale, non chiarisce se abbia o meno formulatoopposizione alla successiva trattazione scritta dell'udienza del 21 giugno 2024,né trascrive (o localizza) il contenuto delle note da lui depositate, delle qualiammette che contenevano argomentazioni e difese ancorché "sinteticamenteesposte" (pag. 5 del ricorso). Tale omissione impedisce di verificare se e in qualemisura le deduzioni difensive siano state effettivamente sottoposte al giudice diappello.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Si tratta di una carenza decisiva alla luce del principio affermato da Cass.,Numero di raccolta generale 24995/2026Sez. U., 30 giugno 2025, n. 17603, secondo cui: "Nel processo del Dlaatva opurbobl,ic aizli one 04/09/2026provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versioneanteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2024), sostituiscel'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritteè ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza didiscussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamentedecisoria; II) nessuna delle parti vi si opponga; III) non sia esclusa lapossibilità che le note contengano, oltre alle conclusioni e alle istanze, ancheargomentazioni difensive, così da svolgere una funzione realmentesostitutiva dell'oralità; IV) ove il concreto svolgimento del processo richiedachiarimenti, sia ripristinato il dialogo processuale tra giudice e parti inossequio ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa".Questa Corte ha altresì precisato che il principio di oralità, purcostituendo elemento caratterizzante del rito del lavoro, non risultapregiudicato dall'art. 127-ter c.p.c., disposizione suscettibile diun'interpretazione conservativa, che cioè comporti non l’abrogazione dellecaratteristiche del processo quale processo orale, ma soltanto un possibilecompletamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale,per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni,possa in effetti tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione conle parti, condivisione, si noti, che può essere implicitamente ricavata dallaloro non opposizione (cfr. sul punto, da ultimo, Cass., Sez. L, n. 10930 del2026).Il motivo, non fornendo gli elementi necessari per verificare l'effettivasussistenza della denunciata nullità processuale, non supera il vaglio diammissibilità.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.51 Cost. e dell'art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001, censurando la sentenzanella parte in cui ha ritenuto che la candidatura alle elezioni politiche e laNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/2026successiva elezione al Senato gli consentissero di permanere in servizio per fruireData pubblicazione 04/09/2026delle ferie residue, omettendo di considerare che l'art. 68 cit. impone ilcollocamento in aspettativa senza assegni del dipendente eletto al Parlamento.2.1 Il motivo è fondato nei termini che seguono.2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex aliis, Cass., 32689 del2025): “i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione deldiritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea: a) le ferie annualiretribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore(anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il dirittoalla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine delrapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) èil datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligodi concedere le ferie annuali retribuite; c) la perdita del diritto alle ferie ed allacorrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro puòverificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avereinvitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazionedella struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveridi vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato - in modoaccurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee adassicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimentoo di un periodo di riporto autorizzato.13. Nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza amministrativa,secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie viene meno quando questenon siano state godute per scelta volontaria del dipendente (Cons. Stato. n. 597del 2023).14. In sintesi, gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari(come su esposti) impongono di consentire l’operatività del divieto (dimonetizzazione) ove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avutola possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbiaconsapevolmente rinunciato”.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/20262.3. La decisione impugnata si fonda, da un lato, sull'applicazione delNumero di raccolta generale 24995/2026divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. nD.a ta9 p5ub bdliceazli one 04/09/20262012 e, dall'altro, sull'accertamento per cui l'Azienda aveva posto il dirigentenelle condizioni di godere delle ferie residue, invitandolo formalmente apredisporre un piano ferie e adottando le necessarie misure organizzative.Tuttavia, l'invito a fruire delle ferie residue, pari a 634 giornate, formulatocon nota del 16 giugno 2017 e seguito dal collocamento d'ufficio in feriedisposto il 27 dicembre 2017, con fruizione di sole 65 giornate, si èsuccessivamente rivelato inidoneo al godimento delle ferie nella lorointerezza per effetto della sopravvenuta elezione del ricorrente al Senatodella Repubblica e del conseguente collocamento in aspettativa obbligatoriadal 18 aprile 2018.Da tale data e sino alla cessazione del rapporto per raggiungimento dellimite di età, avvenuta l'11 maggio 2021, è intervenuta, infatti, una causaoggettiva impeditiva della fruizione delle ferie residue.Con riferimento a tale limitato periodo temporale, il giudice del meritoavrebbe pertanto dovuto verificare, alla luce della normativa applicabile, lasussistenza dei presupposti per la monetizzazione delle ferie divenuteoggettivamente non fruibili.Va infatti affermato che il diritto soggettivo pubblico di accesso allecariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., non può tradursi in unapenalizzazione dei diritti spettanti al lavoratore. Ne consegue chel'aspettativa senza assegni prevista per l'esercizio di funzioni pubblicheelettive non determina l'estinzione del diritto alle ferie annuali maturateanteriormente al collocamento in aspettativa, poiché una simile conseguenzarisulterebbe incompatibile sia con la tutela costituzionale del diritto alle ferie,sancita dall'art. 36 Cost., sia con l'esigenza di assicurare il pieno eserciziodel diritto di accesso alle cariche elettive.Pertanto, le ferie maturate e incolpevolmente non godute primadell'aspettativa restano esigibili alla cessazione della causa sospensivaNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026oppure, in caso di sopraggiunto collocamento in quiescenza, danno luogoNumero di raccolta generale 24995/2026all'indennità sostitutiva nei casi consentiti dall'ordinamento. Data pubblicazione 04/09/2026Non può pertanto condividersi l'affermazione della Corte territoriale secondocui l'elezione al Senato costituirebbe una circostanza irrilevante perchériconducibile alla libera scelta del lavoratore, il quale avrebbe potuto differire larichiesta di aspettativa al fine di smaltire preventivamente le ferie residue(sentenza impugnata, p. 14, 3° cpv.).2.4. La Corte territoriale nel ritenere che l’elezione al Senato costituirebbeuna circostanza irrilevante perché riconducibile alla libera scelta del lavoratore,il quale avrebbe potuto differire la richiesta di aspettativa al fine di smaltirepreventivamente le ferie residue (cfr., sentenza impugnata, p. 14, 3° cpv.), nonha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati elaborati da questaCorte.Ne consegue l'accoglimento del motivo nei limiti indicati.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell'art. 36 Cost., dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dell'art. 21 del CCNL Areadirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, dell'art. 7 della direttiva2003/88/CE e dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012.Deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il divieto dimonetizzazione anche alle ferie maturate prima dell'entrata in vigore delladisciplina del 2012 e avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l'invito datorialeformulato nel 2017.3.1 Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisceun diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, al quale è strettamentecollegato il diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancato godimento allacessazione del rapporto, gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare diaverne consentito l'effettiva fruizione. È stato altresì precisato che la perdita deldiritto alle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva può verificarsisoltanto ove il datore di lavoro provi di avere invitato il lavoratore a goderne, senecessario formalmente, e di averlo contestualmente avvisato – in modoNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026accurato e in tempo utile – che, in caso di mancata fruizione, tali ferieNumero di raccolta generale 24995/2026sarebbero andate perdute alla scadenza del periodo di riferimento o dDai tar ippubobrlictaozi one 04/09/2026(Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).Gli stessi principi trovano applicazione anche nei confronti della dirigenzapubblica, atteso che il potere di autodeterminazione del periodo di ferie noncomporta, di per sé, la perdita del diritto all'indennità sostitutiva ove il datoredi lavoro non dimostri di avere esercitato i propri poteri organizzativi e divigilanza mediante un formale invito alla fruizione delle ferie e lapredisposizione di un assetto organizzativo che ne consenta concretamenteil godimento (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140; Cass. 12 aprile 2024, n. 9982).Nel caso di specie la Corte territoriale si è attenuta a tali principi,accertando che l'Azienda sanitaria aveva formalmente invitato il dirigente,con nota del 16 giugno 2017, a predisporre il piano ferie e che, consuccessiva nota del 27 dicembre 2017, ne aveva disposto la sostituzione adinterim, collocandolo in ferie proprio al fine di consentire lo smaltimento delconsistente residuo accumulato.La sentenza impugnata ha inoltre accertato che il lavoratore nonpredispose il piano richiesto e si oppose alla fruizione delle ferie secondo lemodalità organizzate dall'amministrazione, insistendo per godere soltanto diuna limitata parte delle stesse e successivamente riprendere servizio.Tale accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità,giustifica la conclusione secondo cui il datore di lavoro aveva adempiuto agliobblighi imposti dalla disciplina nazionale e unionale, fatta eccezione(beninteso) per il limitato periodo oggetto del secondo motivo.Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa irretroattivitàdell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012.Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, rileva infatti non ilmomento della maturazione delle ferie, bensì quello della cessazione delrapporto, allorché viene in considerazione l'insorgenza del dirittoall'eventuale trattamento economico sostitutivo.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/2026Poiché la cessazione del rapporto è intervenuta l’11/5/2021, ossiaData pubblicazione 04/09/2026successivamente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n.95, cit.,correttamente la Corte territoriale ne ha fatto applicazione.Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 11 Preleggi, giacché lanorma opera esclusivamente con riguardo agli effetti economici che vengono inrilievo al momento della cessazione del rapporto, mentre la mera maturazionedelle ferie non determina l'acquisto di un diritto già perfetto alla loromonetizzazione.Né assume carattere decisivo l'argomento secondo cui la fruizionecontinuativa di un numero particolarmente elevato di giornate sarebbeincompatibile con la funzione fisiologica delle ferie.La Corte territoriale, infatti, non ha affermato un principio astratto diequivalenza tra accumulo patologico delle ferie e corretta programmazioneannuale, ma ha accertato, in concreto, che l'amministrazione aveva attivato glistrumenti organizzativi necessari per consentire il godimento del residuo e cheil lavoratore non aveva prestato la necessaria collaborazione.Il motivo deve pertanto essere respinto.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza aisensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., deducendo l'esistenza di una motivazioneapparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.4.1 Il motivo è infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. sez. 6-5, ord. 26giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), il vizio di motivazione apparente ricorre quandoil giudice ometta di indicare gli elementi posti a fondamento del proprioconvincimento ovvero li esponga in modo tale da rendere impossibile il controllosulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito.Tale situazione non ricorre nella fattispecie.La sentenza impugnata espone il quadro normativo di riferimento, richiamala giurisprudenza unionale e nazionale pertinente, dà conto degli atti con i qualiNumero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026l'Azienda invitò il dirigente a programmare e fruire delle ferie residue eNumero di raccolta generale 24995/2026illustra le ragioni per le quali ha ritenuto che il mancato godimento dDealtlae p ufbeblriciaezi one 04/09/2026fosse imputabile alla condotta del lavoratore e non ad un inadempimentodatoriale.La censura, pertanto, si risolve in una critica al contenuto dellamotivazione, non alla sua esistenza.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso dipronunciarsi sul motivo di gravame concernente la protratta carenzaorganizzativa dell'Azienda, la mancanza di personale sostitutivo e laconseguente impossibilità di fruire delle ferie nel corso degli anni.5.1 Il motivo non è fondato.Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto quando manchicompletamente il provvedimento del giudice su una domanda, eccezione oquestione ritualmente devoluta alla sua cognizione e indispensabile per ladefinizione del giudizio.Esso non sussiste quando la decisione adottata, pur in assenza di unaspecifica argomentazione, sia incompatibile con la pretesa fatta valere dallaparte e ne comporti implicitamente il rigetto (Cass. n. 12652 del 2020; Cass.n. 2151 del 2021).Il giudice di merito non è infatti tenuto ad esaminare espressamente ognisingola allegazione o argomentazione difensiva, essendo sufficiente cheesponga, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti afondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesetutte le prospettazioni incompatibili con la soluzione adottata.Nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato il profilo della dedottainadeguatezza organizzativa dell'Azienda e l'ha ritenuta non configurabilealla luce delle risultanze istruttorie, valorizzando tanto gli atti aziendali del2017 quanto la condotta successivamente tenuta dal dirigente.La censura deve quindi essere respinta.Numero registro generale 17297/2025Numero sezionale 2996/2026Numero di raccolta generale 24995/20266. In conclusione, è accolto il secondo motivo, con reiezione degli altri;Data pubblicazione 04/09/2026l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Campobasso in diversacomposizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione;rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 24995/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris