CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 176-38831/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico speso in tema di dosimetria della sanzione irrogata, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata sul punto. 1.1. La difesa deduce mera apparenza della motivazione in tema di dosimetria della pena, non adeguata alla modesta offensività del fatto e alla scarsa pericolosità dell'imputato. Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese omissioni e illogicità manifeste e ciò a fronte di puntuali argomentazioni sul punto contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La pena è stata infatti determinata in prossimità ai minimi edittali, specificamente esplicitando gli indici del particolare allarme destato dalla condotta e la estrema pericolosità dell'agente, così stimata in ragione di precedenti specifici ed assai allarmanti; nel caso di sanzione calibrata in prossimità ai minimi edittali non è comunque ragionevole esigere dal giudice del merito una specifica e dettagliata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dal minimo; ciò in quanto il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complessivo argomentare (cfr. Cass. n. 24741 del 4/1/2018, Rv. 273101; n. 38251 del 15/6/2016, Rv. 267949); mentre nulla evidenziano i motivi di ricorso in ordine al diverso e alternativo parametro dosimetrico che la Corte avrebbe dovuto seguire. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Paola '7"