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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11643/2026

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aledello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5005/2017 depositata il 05/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Come si apprende dagli atti, con ricorso proposto in data 20 aprile2015 avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la Free TimeS.r.l., società cancellata in data 14.10.2009 dal registro delle imprese, inpersona di [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava come «ex liquidatoredella società, attualmente in qualità di custode», impugnava l'avviso diNumero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/2026accertamento n.

TF3030603382/2014, notificato in data 27.10.2014,relativo ad Ires, Irap, interessi e sanzioni per l'anno di imposta 2006.

Laricorrente deduceva, in via preliminare, l’inesistenza del soggettodestinatario dell’atto impositivo, trattandosi di società cancellata dalregistro delle imprese, e la carenza di legittimazione passiva delrappresentante legale cessato dalla carica; nel merito contestava lapretesa dell’Amministrazione.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevandoche, sebbene dalla cancellazione derivasse l’estinzione della società e ladecadenza degli organi rappresentativi, all’ex rappresentante legaledovesse riconoscersi il diritto di difesa avverso l'avviso di accertamentonotificato successivamente alla cancellazione.

L'avviso veniva quindidichiarato «nullo limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]»,sussistendo l'interesse di chi era stato indicato nell'atto come legalerappresentante ad impugnarlo, e non essendo applicabile ratione temporisla disposizione dell'articolo 28 comma 4 del d.lgs. 175/2014, a tenore delquale la estinzione della società ha effetto ai fini tributari decorsi cinqueanni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi dinorma non retroattiva ed essendo la società stata cancellataanteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.3.

Proponeva appello l’Agenzia delle entrate assumendo, per quantoconcreta dell'articolo 28, d.lgs. n. 175/2014, e deducendo altresì lalegittimità della notifica dell'accertamento al liquidatore ex art. 2495 c.c.giacché questi aveva disposto la liquidazione pur essendo a conoscenzadell'accertamento.

Assumeva quindi la legittimità, nel merito, dell'avviso.4.

La società e [OSCURATO:PERSONA] resistevano all’appello,riproponendo la questione della nullità dell'avviso in ragione dellacancellazione della società e deducendo che il bilancio finale di liquidazionenon aveva previsto un riparto di attività tra i soci.Numero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/20265. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l’appello e confermava l’annullamento dell’atto impugnato,affermando che: i) non applicandosi ratione temporis la fictio di ultrattivitàdella società estinta di cui all’art. 28, comma 4 del d.lgs. 21 novembre2014 nr. 175, la domanda proposta dal liquidatore di una società dicapitali cancellata dal registro delle imprese era improponibile giacché lasocietà, per effetto della estinzione, risultava carente di legittimazioneemesso nei confronti di un soggetto non più esistente, e che tale nullitàera rilevabile d'ufficio; iii) che tuttavia andava riconosciuto al soggettonella qualità di legale rappresentante della società estinta, il dirittocostituzionale alla difesa, con la conseguenza che questi poteva esercitarel’opposizione avverso l'atto tributario, sia pure limitatamente al profilo6.

Avverso la predetta sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenziadelle entrate e resiste con controricorso, illustrato con il deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., [OSCURATO:PERSONA], nella suapregressa qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 Cost., 81, 100 e 101, 330 c.p.c. nonché dell'art.2495 c.c.1.1.

Osserva l’Agenzia ricorrente che la sentenza è errata in quanto,dopo aver rilevato pacificamente che la società si era estinta percancellazione dal registro delle imprese prima dell'emissione dell'avviso diaccertamento, ha ritenuto comunque che la medesima società fosselegittimata a impugnare in proprio e come soggetto esistente, per iltramite del suo ex liquidatore.Numero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/20262.

Il motivo è fondato e va accolto.3.

È circostanza pacifica tra le parti, ed emergente ab actis, quella percui la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta in data successivarispetto a quella della cancellazione della società, di cui la controricorrenterisulta essere stata l’ultima rappresentante legale e liquidatore.3.1.

Di conseguenza anche l’impugnazione dell’atto impositivo èsuccessiva alla cancellazione dal registro delle imprese, quindiall’estinzione della società, avvenuta cronologicamente prima della notificadell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, e ciò hadeterminato ab origine il difetto della capacità processuale dellaliquidatrice, travolgendone la legittimazione a rappresentare l’ente.3.2.

Come si desume inequivocabilmente dall’epigrafe del ricorsointroduttivo di primo grado, integralmente riportato nel ricorso erariale,[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli atti per cui è causa nella qualità di“ex liquidatrice” di un ente in realtà estinto.4.

Giova rammentare che si è, a tale riguardo, affermato che nelprocesso tributario la cancellazione dal registro delle imprese, conestinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento edell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacitàprocessuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'exliquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione,la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullatasenza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabileoriginario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado,ad una pronuncia declinatoria di rito (Cass. Sez. 5, 19/09/2019, n. 23365,Rv. 655140 – 01; Cass. n. 33278 del 2018; Cass. n. 15844 del 2018;Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 21188 del 2014; Cass. n. 22863 del2011).5.

Né alla fattispecie era applicabile ratione temporis la disciplina di cuiall’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, richiamandosi il più volte affermatoNumero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/2026principio secondo cui in tema di accertamento tributario la cancellazione diuna società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al13/12/2014, data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita,e, quindi, priva di efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente ela cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenutain giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficioanche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata (da ultimo v.

Cass. Sez. 5, 25/05/2025, n. 13862,Rv. 675092 - 01).6.

Ancora, la verifica del presupposto dell’avvenuta mala gestio delliquidatore, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fasedi accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti del predetto exliquidatore art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, non potrebbe avereingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avversol’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato (arg. ex Cass.SU 12/02/2025, n. 3625), e qui per giunta impugnato da soggetto privo dilegittimazione.7.

Pertanto la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deveessere annullata senza rinvio ex art. 382, secondo comma, c.p.c.,venendo in rilievo un vizio insanabile e originario del processo, cheavrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronunciadeclinatoria di rito, in quanto il ricorso originario non poteva essereproposto.La complessità delle questioni trattate o comunque evocate, che hannoancora di recente richiesto il menzionato intervento chiarificatore di questaCorte a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez.

U., 12/02/2025, n. 3625, Rv.673808 – 01, cit.), rende ragione della compensazione delle spese delgiudizio relative alle fasi di merito e di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata inquanto il ricorso originario non poteva essere proposto, e compensa perintero le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aledello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5005/2017 depositata il 05/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dagli atti, con ricorso proposto in data 20 aprile2015 avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la Free TimeS.r.l., società cancellata in data 14.10.2009 dal registro delle imprese, inpersona di [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava come «ex liquidatoredella società, attualmente in qualità di custode», impugnava l'avviso diNumero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/2026accertamento n. TF3030603382/2014, notificato in data 27.10.2014,relativo ad Ires, Irap, interessi e sanzioni per l'anno di imposta 2006. Laricorrente deduceva, in via preliminare, l’inesistenza del soggettodestinatario dell’atto impositivo, trattandosi di società cancellata dalregistro delle imprese, e la carenza di legittimazione passiva delrappresentante legale cessato dalla carica; nel merito contestava lapretesa dell’Amministrazione.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevandoche, sebbene dalla cancellazione derivasse l’estinzione della società e ladecadenza degli organi rappresentativi, all’ex rappresentante legaledovesse riconoscersi il diritto di difesa avverso l'avviso di accertamentonotificato successivamente alla cancellazione. L'avviso veniva quindidichiarato «nullo limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]»,sussistendo l'interesse di chi era stato indicato nell'atto come legalerappresentante ad impugnarlo, e non essendo applicabile ratione temporisla disposizione dell'articolo 28 comma 4 del d.lgs. 175/2014, a tenore delquale la estinzione della società ha effetto ai fini tributari decorsi cinqueanni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi dinorma non retroattiva ed essendo la società stata cancellataanteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.3. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate assumendo, per quantoconcreta dell'articolo 28, d.lgs. n. 175/2014, e deducendo altresì lalegittimità della notifica dell'accertamento al liquidatore ex art. 2495 c.c.giacché questi aveva disposto la liquidazione pur essendo a conoscenzadell'accertamento. Assumeva quindi la legittimità, nel merito, dell'avviso.4. La società e [OSCURATO:PERSONA] resistevano all’appello,riproponendo la questione della nullità dell'avviso in ragione dellacancellazione della società e deducendo che il bilancio finale di liquidazionenon aveva previsto un riparto di attività tra i soci.Numero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/20265. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l’appello e confermava l’annullamento dell’atto impugnato,affermando che: i) non applicandosi ratione temporis la fictio di ultrattivitàdella società estinta di cui all’art. 28, comma 4 del d.lgs. 21 novembre2014 nr. 175, la domanda proposta dal liquidatore di una società dicapitali cancellata dal registro delle imprese era improponibile giacché lasocietà, per effetto della estinzione, risultava carente di legittimazioneemesso nei confronti di un soggetto non più esistente, e che tale nullitàera rilevabile d'ufficio; iii) che tuttavia andava riconosciuto al soggettonella qualità di legale rappresentante della società estinta, il dirittocostituzionale alla difesa, con la conseguenza che questi poteva esercitarel’opposizione avverso l'atto tributario, sia pure limitatamente al profilo6. Avverso la predetta sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenziadelle entrate e resiste con controricorso, illustrato con il deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., [OSCURATO:PERSONA], nella suapregressa qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 Cost., 81, 100 e 101, 330 c.p.c. nonché dell'art.2495 c.c.1.1. Osserva l’Agenzia ricorrente che la sentenza è errata in quanto,dopo aver rilevato pacificamente che la società si era estinta percancellazione dal registro delle imprese prima dell'emissione dell'avviso diaccertamento, ha ritenuto comunque che la medesima società fosselegittimata a impugnare in proprio e come soggetto esistente, per iltramite del suo ex liquidatore.Numero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Il motivo è fondato e va accolto.3. È circostanza pacifica tra le parti, ed emergente ab actis, quella percui la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta in data successivarispetto a quella della cancellazione della società, di cui la controricorrenterisulta essere stata l’ultima rappresentante legale e liquidatore.3.1. Di conseguenza anche l’impugnazione dell’atto impositivo èsuccessiva alla cancellazione dal registro delle imprese, quindiall’estinzione della società, avvenuta cronologicamente prima della notificadell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, e ciò hadeterminato ab origine il difetto della capacità processuale dellaliquidatrice, travolgendone la legittimazione a rappresentare l’ente.3.2. Come si desume inequivocabilmente dall’epigrafe del ricorsointroduttivo di primo grado, integralmente riportato nel ricorso erariale,[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli atti per cui è causa nella qualità di“ex liquidatrice” di un ente in realtà estinto.4. Giova rammentare che si è, a tale riguardo, affermato che nelprocesso tributario la cancellazione dal registro delle imprese, conestinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento edell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacitàprocessuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'exliquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione,la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullatasenza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabileoriginario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado,ad una pronuncia declinatoria di rito (Cass. Sez. 5, 19/09/2019, n. 23365,Rv. 655140 – 01; Cass. n. 33278 del 2018; Cass. n. 15844 del 2018;Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 21188 del 2014; Cass. n. 22863 del2011).5. Né alla fattispecie era applicabile ratione temporis la disciplina di cuiall’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, richiamandosi il più volte affermatoNumero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/2026principio secondo cui in tema di accertamento tributario la cancellazione diuna società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al13/12/2014, data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita,e, quindi, priva di efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente ela cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenutain giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficioanche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 25/05/2025, n. 13862,Rv. 675092 - 01).6. Ancora, la verifica del presupposto dell’avvenuta mala gestio delliquidatore, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fasedi accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti del predetto exliquidatore art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, non potrebbe avereingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avversol’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato (arg. ex Cass.SU 12/02/2025, n. 3625), e qui per giunta impugnato da soggetto privo dilegittimazione.7. Pertanto la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deveessere annullata senza rinvio ex art. 382, secondo comma, c.p.c.,venendo in rilievo un vizio insanabile e originario del processo, cheavrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronunciadeclinatoria di rito, in quanto il ricorso originario non poteva essereproposto.La complessità delle questioni trattate o comunque evocate, che hannoancora di recente richiesto il menzionato intervento chiarificatore di questaCorte a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, Rv.673808 – 01, cit.), rende ragione della compensazione delle spese delgiudizio relative alle fasi di merito e di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 1988/2018Numero sezionale 3405/2026Numero di raccolta generale 11643/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata inquanto il ricorso originario non poteva essere proposto, e compensa perintero le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti