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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36759/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/4957; avverso la sentenza del 9.11.2021 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore delle parti civili, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla refusione delle spese del grado; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Ragusa ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], in quanto imputato del delitto di tentata concussione di cui agli artt. 81, secondo comma, 56-317, 61 n. 2, 7 e 9 cod. pen., commesso in Scicli dal 2005 al dicembre 2013 (capo a), perché, nella sua qualità di Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Urbanistica del Comune di Scicli e, quindi, pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando dei propri poteri, avrebbe compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a cedergli in modo gratuito la fascia di terreno, della larghezza di un metro e della lunghezza di circa duecento metri, lungo il confine con le proprietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], superficie questa indispensabile a consentire il transito ai veicoli degli [OSCURATO:PERSONA] sino al mare; in particolare, l'imputato avrebbe, tra l'altro: - ritardato senza motivo il rilascio della concessione edilizia n. 32/2007 richiesta dal Cartia, omettendo di visionarla e definirla nei tempi medi impiegati per le comuni concessioni edilizie; - consigliato in modo pressante e allusivo, nei primi mesi del 2008, ai coniugi Cartia, recandosi personalmente alla loro farmacia, di non costruire e vendere il terreno alle sorelle; - richiesto dodici sopralluoghi alla [OSCURATO:PERSONA], eseguiti unitamente a personale dell'Ufficio tecnico, a tre dei quali l'imputato partecipava personalmente; - deferito per due volte il Cartia alla Procura della Repubblica di Modica per violazione della normativa urbanistica ed edilizia; non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il Pubblico Ministero ha, inoltre, contestato all'imputato i delitti di tentata induzione indebita di cui agli artt. 81, secondo comma, 56-319 quater cod. pen., commesso in Scicli dal novembre 2012 al dicembre 2013 (capo b), e di abuso di ufficio di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 323, 61 n. 2 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo c).

2. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza emessa in data 10 luglio 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato al medesimo ascritto al capo a) della rubrica, ritenuto assorbito nello stesso il reato contestato al capo c), ed, esclusa la sussistenza delle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 317 bis cod. pen, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita e al pagamento delle spese processuali e alla spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Il Tribunale ha, inoltre, assolklo [OSCURATO:PERSONA] dal reato al medesimo contestato al capo b) della rubrica perché il fatto non sussiste.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili.

4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato ricorso avverso tale sentenza, deducendo due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e, segnatamente: a) l'inosservanza degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai requisiti costitutivi del tentativo di concussione di cui al capo a), in quanto la Corte di appello avrebbe ricostruito la condotta posta in essere dall'imputato in modo difforme dalla fattispecie di reato come interpretata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza Maldera, e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa condotta costrittiva; b) l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. riguardo alla mancata prova del danno ingiusto e, invece, all'accertata prospettiva di vantaggio coltivata dal Cartia, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. circa la mancanza degli elementi costitutivi della tentata concussione di cui al capo a), l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla pretesa portata di riscontro attribuita all'accordo transattivo intervenuto tra le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

4. Con il primo motivo il ricorrente censura l'inosservanza degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai requisiti costitutivi del tentativo di concussione di cui al capo a) e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sub specie della pretesa condotta costrittiva.Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe asseverato una ricostruzione della condotta del delitto di tentata concussione che si pone al di fuori del perimetro interpretativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel delitto di concussione, secondo quanto statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Maldera, l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico agente deve, infatti, determinare una condizione nella quale la persona offesa non può che soggiacere alla richiesta del pubblico agente come unica via per evitare il danno minacciato.

Ad avviso del ricorrente, la motivazione della Corte di appello di Catania in ordine allo stato di coazione psichica del Cartia e all'assoluta assenza di margini decisionali, tuttavia, si sarebbe, invece, incentrata esclusivamente sul numero eccessivo dei sopralluoghi asseritannente disposti dall'imputato, peraltro astenutosi dall'esame della pratica.

In tal modo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare l'oggettiva incertezza sul diritto di proprietà vantato da ciascuna delle parti sulla striscia di terreno oggetto della controversia, nonché l'iniziale accertata difformità urbanistica degli edifici e avrebbe obliterato che il Cartia, intraprendendo l'azione civile, avrebbe dimostrato de facto una inequivocabile forma di resistenza attiva alle presunte pressioni indebite, incompatibile con il requisito della costrizione intesa come assenza di margini decisionali.

La Corte di appello, dunque, non avrebbe fornito una nitida linea di demarcazione tra la presunta condotta di costrizione e l'eventuale condotta di induzione; la stessa Corte di appello avrebbe descritto la condotta tenuta dall'imputato, a pag. 28 della sentenza impugnata, come una «induzione continua».

La mancata individuazione dell'esatta natura della condotta asseritamente costrittiva avrebbe, inoltre, determinato una motivazione meramente apparente e, comunque, manifestamente illogica.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

3.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla

I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima

I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez.

U., n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 14/03/2014), Maldera, Rv. 258470 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 - 01; Sez. 6, n. 5496 del 07/11/2013 (dep. 04/02/2014), Moretti, Rv. 259055 - 01).

3.2. La Corte di appello di Catania ha, invero, fatto buon governo di questi consolidati principi nella sentenza impugnata.

Con una motivazione estremamente puntuale, infatti, la Corte ha ritenuto comprovato il delitto di tentata estorsione, in quanto ha accertato «una defatigante condotta persecutoria» posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il geom.

Liuzzo, ai danni del Cartia e ha rilevato che «nelle condotte poste in essere dall'imputato si ravvisano chiaramente i caratteri della minaccia di un danno ingiusto da cui derivava una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, veniva posto di fronte all'alternativa di subire gravi conseguenze o di evitarlo con l'azione o la promessa dell'utilità indebita».

In particolare, lo [OSCURATO:PERSONA], abusando della propria qualità e dei suoi poteri di pubblico ufficiale, distorcendo lo scopo di servizio per coartare la volontà delle parti lese, operando con suggestioni e minacce, sia larvate, che esplicite, in violazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, aveva minacciato il Cartia di un danno ingiusto, che lo stesso avrebbe potuto evitare cedendo senza vantaggio una porzione della propria proprietà.

La Corte di appello ha, inoltre, congruamente rilevato che «in ogni caso il danno indirettamente prospettato dalla condotta induttiva dell'imputato era certamente ingiusto perché relativo alla mancata costruzione di un immobile che, tenuto conto delle pronunce assolutorie penali emesse nei confronti dei Cartia in relazione agli abusi contestati, gli stessi avevano pieno diritto di costruire».

La violazione di legge denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente, in quanto la condotta accertata dalla sentenza impugnata è conforme alle coordinate interpretative delineate dalle Sezioni unite nella sentenza Maldera.Parimenti insussistente è, inoltre, il vizio della motivazione denunciato, in quanto, ancorché nella sentenza impugnata talora affiori il termine «induzione», la Corte di appello, in conformità alla qualificazione di tentata estorsione adottata, ha compiutamente e congruamente descritto una condotta inequivocamente costrittiva e non già meramente induttiva posta in essere dall'imputato.

Inammissibili, da ultimo, sono i profili di censura volti a confutare la configurabilità della condotta costrittiva ritenuta dalla Corte di appello in ragione dell'azione civile intentata dal Cartia contro gli [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe costituito una forma di resistenza attiva alle presunte pressioni indebite, in quanto sono volti a sollecitare la Corte di legittimità a una non consentita rilettura delle risultanze di merito.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. riguardo alla mancata prova del danno ingiusto e, invece, all'accertata prospettiva di vantaggio coltivata dal Cartia, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. circa la mancanza degli elementi della tentata concussione di cui al capo a) e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla pretesa portata di riscontro dell'accordo transattivo.

Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ritenuto che la condotta costrittiva dell'imputato si sarebbe risolta nel presunto sollecito di dodici sopralluoghi (avvenuti tra il 2009 e il 2011), nella richiesta di emanazione di una ordinanza di sospensione dei lavori (n. 50 del 2010), di due ordinanze di ingiunzione alla demolizione (n. 202 del 2010 e n. 61 del 2011) e nella proposta transattiva della causa civile pendente tra le parti avanzata nel 2012.

La Corte di appello, tuttavia, non avrebbe considerato elementi di valutazione dai quali si sarebbe potuto desumere non solo l'assenza di un danno ingiusto alla persona offesa, ma addirittura la configurabilità di una sua prospettiva di vantaggio.

In particolare la Corte di appello non avrebbe considerato che: - (i) dagli asseriti «eccessivi» sopralluoghi e dalle presunte «pretestuose» ordinanze era invero sorti due procedimenti penali nei confronti del Cartia, il primo, definito con sentenza emessa in data 8 dicembre 2012, che aveva ritenuto sussistente la violazione edilizia, ancorché non seguita da condanna, a causa del rilascio dell'autorizzazione paesistica e dell'oblazione; il secondo, definito con sentenza del 19 novembre 2013, che aveva ritenuto sussistenti alcuni dei reati contestati del Cartia e al direttore dei lavori, sentenza riformata dalla Corte appello solo per la scarsa entità della difformità accertate; - (il) i lavori oggetto dei sopralluoghi «sono terminati come da naturale scadenza della concessione edilizia nel marzo del 2010» e, dunque, due anni prima della bozza di transazione dalla quale la Corte ha desunto la richiesta indebita al pubblico ufficiale; - (iii) la causa civile iscritta al n. 1241/10 del Tribunale di Modica era stata promossa dai coniugi Cartia-Giuca e la transazione, avente ad oggetto il regolamento dei confini tra le due proprietà, era stata predisposta dal Cartia e conteneva la proposte che il predetto avrebbe ceduto la parte di terreno che riteneva di sua proprietà all'imputato e che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunciato a far valere una parte delle proprie pretese in ordine alle distanze dei manufatti edificati dal Cartia sul confine delle due proprietà; - (iv) la clausola risolutiva della transazione, incentrata sull'approvazione della variante, rientrerebbe nella nozione di «avvenimento futuro ed incerto» previsto dall'art.1353 cod. civ. e sarebbe stata inserita dal Cartia perché necessaria a sanare l'illegittimità delle costruzioni.

La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, travisato che i promotori dell'accordo transattivo erano proprio i Cartia e, dunque, avrebbe del tutto obliterato lo scopo opportunistico perseguito dalle parti lese, che con l'adesione alla transazione avrebbero ottenuto la conservazione dei manufatti illegittimamente costruiti lungo il confine delle due proprietà, scongiurando il rischio della relativa demolizione e dell'arretramento, come confermato dalla sentenza n. 34 del 15 febbraio 2021 del Tribunale di Ragusa; questo elemento, ad avviso del ricorrente, avrebbe, dunque, dimostrando la sostanziale parità tra le parti del contratto, che in quel contesto si facevano reciproche concessioni.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, dunque, del tutto apparente in ordine al male ingiusto del delitto contestato di tentata estorsione, che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, deve avere una portata assolutamente sproporzionata al vantaggio prospettato e deve essere tale da eliminare il processo volitivo del privato.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, nel dedurre il travisamento della prova per omissione, sollecita inammissibilmente il giudice di legittimità a un diverso apprezzamento del fatto mediante un confronto diretto con gli elementi di prova acquisiti.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di ye) nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

5.1. Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è, del resto, configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (ex plurimis: Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899 - 01).

Nessuna delle circostanze che sarebbero state asseritamente omesse è, tuttavia, stata pretermessa dalla Corte di appello e, dunque, il ricorrente si limita esclusivamente a proporne una lettura alternativa rispetto a quella non manifestamente irragionevole offerta dalla sentenza impugnata.

La sentenza della Corte di appello e la sentenza di primo grado, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01), hanno dato atto dei procedimenti penali intentati nei confronti del Cartia, ma ha anche precisato il loro esito assolutorio.

La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto, non certo incongruamente, «come davvero sia stato eccessivo e spropositato il numero di sopralluoghi (ben 12) effettuati dall'ufficio tecnico del Comune di Scicli unitamente agli agenti della polizia municipale di Scicli presso l'immobile di proprietà dei coniugi Cartia-Giuca nel periodo successivo al rilascio della concessione edilizia n. 32/2007 del 12.03.2007».

Tali sopralluoghi erano stati richiesti e sollecitati dallo stesso imputato, ancorché formalmente astenutosi dalla trattazione del procedimento, e i verbali di alcuni degli stessi non erano stati redatti.

In uno di questi sopralluoghi, in data 27 novembre 2009, era, peraltro, intervenuto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], proferendo «frasi assai gravi, motivate dall'intento di bloccare i lavori della ditta Cartia».

L'imputato, peraltro, ancorché si fosse astenuto dal trattare la pratica Cartia per ragioni di opportunità, in realtà aveva continuato a impartire ordini e direttive ai dipendenti di sua fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Scicli, quali il geometra Liuzzo e il geometra Trovato, che, a loro volta, erano stati sempre accompagnati da numerosi vigili urbani duranti i sopralluoghi.

La Corte di appello ha, inoltre, rilevato «stranezze» e anomalie (pag. 12) dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione, che potevano spiegarsi solo «in un'ottica evidentemente persecutoria posta in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi Cartia e finalizzata ad un unico obiettivo, quello della cessione della striscia di terreno della larghezza di un metro a confine con la proprietà delle proprie sorelle [OSCURATO:PERSONA]».

5.2. La Corte di appello ha, peraltro, rilevato non certo incongruamente che la transazione sostanzialmente avrebbe riconosciuto il diritto di proprietà dello [OSCURATO:PERSONA] sulla striscia di terreno senza concedere nulla alla controparte, se non implicitamente l'approvazione «senza intoppi» della richiesta di variante bloccata.

Posto, tuttavia, che lo [OSCURATO:PERSONA] era il dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'approvazione della predetta variante, anche questa condizione, che finiva per dipendere dall'attivazione dell'imputato, non poteva che essere interpretata come un'ulteriore pressione esercitata nei confronti dei coniugi Cartia-Giuca perché accettassero di perdere la striscia di terreno di confine che invece ritenevano propria.

La Corte di appello ha, dunque, congruamente rilevato (pagg. 24-25) che «come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'adesione del Cartia alla proposta transattiva sottoposta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] con notevoli pressioni indirette avrebbe indubbiamente costituito un danno ingiusto per le parti offese perché fortemente convinti della proprietà della detta striscia di terreno controversa.

In ogni caso, il danno indirettamente prospettato dalla condotta induttiva dell'imputato era certamente ingiusto perché relativo alla mancata costruzione di un immobile che tenuto conto delle pronunce assolutorie penali emesse nei confronti del Cartia in relazione agli abusi contestati, gli stessi avevano pieno diritto di costruire».

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4399,25, oltre accessori di legge.

P.Q.M. 9 -‹e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/4957; avverso la sentenza del 9.11.2021 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore delle parti civili, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla refusione delle spese del grado; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Ragusa ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], in quanto imputato del delitto di tentata concussione di cui agli artt. 81, secondo comma, 56-317, 61 n. 2, 7 e 9 cod. pen., commesso in Scicli dal 2005 al dicembre 2013 (capo a), perché, nella sua qualità di Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Urbanistica del Comune di Scicli e, quindi, pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando dei propri poteri, avrebbe compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a cedergli in modo gratuito la fascia di terreno, della larghezza di un metro e della lunghezza di circa duecento metri, lungo il confine con le proprietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], superficie questa indispensabile a consentire il transito ai veicoli degli [OSCURATO:PERSONA] sino al mare; in particolare, l'imputato avrebbe, tra l'altro: - ritardato senza motivo il rilascio della concessione edilizia n. 32/2007 richiesta dal Cartia, omettendo di visionarla e definirla nei tempi medi impiegati per le comuni concessioni edilizie; - consigliato in modo pressante e allusivo, nei primi mesi del 2008, ai coniugi Cartia, recandosi personalmente alla loro farmacia, di non costruire e vendere il terreno alle sorelle; - richiesto dodici sopralluoghi alla [OSCURATO:PERSONA], eseguiti unitamente a personale dell'Ufficio tecnico, a tre dei quali l'imputato partecipava personalmente; - deferito per due volte il Cartia alla Procura della Repubblica di Modica per violazione della normativa urbanistica ed edilizia; non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Il Pubblico Ministero ha, inoltre, contestato all'imputato i delitti di tentata induzione indebita di cui agli artt. 81, secondo comma, 56-319 quater cod. pen., commesso in Scicli dal novembre 2012 al dicembre 2013 (capo b), e di abuso di ufficio di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 323, 61 n. 2 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo c). 2. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza emessa in data 10 luglio 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato al medesimo ascritto al capo a) della rubrica, ritenuto assorbito nello stesso il reato contestato al capo c), ed, esclusa la sussistenza delle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 317 bis cod. pen, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita e al pagamento delle spese processuali e alla spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile. Il Tribunale ha, inoltre, assolklo [OSCURATO:PERSONA] dal reato al medesimo contestato al capo b) della rubrica perché il fatto non sussiste. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato ricorso avverso tale sentenza, deducendo due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e, segnatamente: a) l'inosservanza degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai requisiti costitutivi del tentativo di concussione di cui al capo a), in quanto la Corte di appello avrebbe ricostruito la condotta posta in essere dall'imputato in modo difforme dalla fattispecie di reato come interpretata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza Maldera, e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa condotta costrittiva; b) l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. riguardo alla mancata prova del danno ingiusto e, invece, all'accertata prospettiva di vantaggio coltivata dal Cartia, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. circa la mancanza degli elementi costitutivi della tentata concussione di cui al capo a), l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla pretesa portata di riscontro attribuita all'accordo transattivo intervenuto tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 4. Con il primo motivo il ricorrente censura l'inosservanza degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai requisiti costitutivi del tentativo di concussione di cui al capo a) e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sub specie della pretesa condotta costrittiva.Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe asseverato una ricostruzione della condotta del delitto di tentata concussione che si pone al di fuori del perimetro interpretativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Nel delitto di concussione, secondo quanto statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Maldera, l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico agente deve, infatti, determinare una condizione nella quale la persona offesa non può che soggiacere alla richiesta del pubblico agente come unica via per evitare il danno minacciato. Ad avviso del ricorrente, la motivazione della Corte di appello di Catania in ordine allo stato di coazione psichica del Cartia e all'assoluta assenza di margini decisionali, tuttavia, si sarebbe, invece, incentrata esclusivamente sul numero eccessivo dei sopralluoghi asseritannente disposti dall'imputato, peraltro astenutosi dall'esame della pratica. In tal modo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare l'oggettiva incertezza sul diritto di proprietà vantato da ciascuna delle parti sulla striscia di terreno oggetto della controversia, nonché l'iniziale accertata difformità urbanistica degli edifici e avrebbe obliterato che il Cartia, intraprendendo l'azione civile, avrebbe dimostrato de facto una inequivocabile forma di resistenza attiva alle presunte pressioni indebite, incompatibile con il requisito della costrizione intesa come assenza di margini decisionali. La Corte di appello, dunque, non avrebbe fornito una nitida linea di demarcazione tra la presunta condotta di costrizione e l'eventuale condotta di induzione; la stessa Corte di appello avrebbe descritto la condotta tenuta dall'imputato, a pag. 28 della sentenza impugnata, come una «induzione continua». La mancata individuazione dell'esatta natura della condotta asseritamente costrittiva avrebbe, inoltre, determinato una motivazione meramente apparente e, comunque, manifestamente illogica. 3. Il motivo è manifestamente infondato. 3.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 14/03/2014), Maldera, Rv. 258470 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 - 01; Sez. 6, n. 5496 del 07/11/2013 (dep. 04/02/2014), Moretti, Rv. 259055 - 01). 3.2. La Corte di appello di Catania ha, invero, fatto buon governo di questi consolidati principi nella sentenza impugnata. Con una motivazione estremamente puntuale, infatti, la Corte ha ritenuto comprovato il delitto di tentata estorsione, in quanto ha accertato «una defatigante condotta persecutoria» posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il geom. Liuzzo, ai danni del Cartia e ha rilevato che «nelle condotte poste in essere dall'imputato si ravvisano chiaramente i caratteri della minaccia di un danno ingiusto da cui derivava una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, veniva posto di fronte all'alternativa di subire gravi conseguenze o di evitarlo con l'azione o la promessa dell'utilità indebita». In particolare, lo [OSCURATO:PERSONA], abusando della propria qualità e dei suoi poteri di pubblico ufficiale, distorcendo lo scopo di servizio per coartare la volontà delle parti lese, operando con suggestioni e minacce, sia larvate, che esplicite, in violazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, aveva minacciato il Cartia di un danno ingiusto, che lo stesso avrebbe potuto evitare cedendo senza vantaggio una porzione della propria proprietà. La Corte di appello ha, inoltre, congruamente rilevato che «in ogni caso il danno indirettamente prospettato dalla condotta induttiva dell'imputato era certamente ingiusto perché relativo alla mancata costruzione di un immobile che, tenuto conto delle pronunce assolutorie penali emesse nei confronti dei Cartia in relazione agli abusi contestati, gli stessi avevano pieno diritto di costruire». La violazione di legge denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente, in quanto la condotta accertata dalla sentenza impugnata è conforme alle coordinate interpretative delineate dalle Sezioni unite nella sentenza Maldera.Parimenti insussistente è, inoltre, il vizio della motivazione denunciato, in quanto, ancorché nella sentenza impugnata talora affiori il termine «induzione», la Corte di appello, in conformità alla qualificazione di tentata estorsione adottata, ha compiutamente e congruamente descritto una condotta inequivocamente costrittiva e non già meramente induttiva posta in essere dall'imputato. Inammissibili, da ultimo, sono i profili di censura volti a confutare la configurabilità della condotta costrittiva ritenuta dalla Corte di appello in ragione dell'azione civile intentata dal Cartia contro gli [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe costituito una forma di resistenza attiva alle presunte pressioni indebite, in quanto sono volti a sollecitare la Corte di legittimità a una non consentita rilettura delle risultanze di merito. 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. riguardo alla mancata prova del danno ingiusto e, invece, all'accertata prospettiva di vantaggio coltivata dal Cartia, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 317 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. circa la mancanza degli elementi della tentata concussione di cui al capo a) e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla pretesa portata di riscontro dell'accordo transattivo. Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ritenuto che la condotta costrittiva dell'imputato si sarebbe risolta nel presunto sollecito di dodici sopralluoghi (avvenuti tra il 2009 e il 2011), nella richiesta di emanazione di una ordinanza di sospensione dei lavori (n. 50 del 2010), di due ordinanze di ingiunzione alla demolizione (n. 202 del 2010 e n. 61 del 2011) e nella proposta transattiva della causa civile pendente tra le parti avanzata nel 2012. La Corte di appello, tuttavia, non avrebbe considerato elementi di valutazione dai quali si sarebbe potuto desumere non solo l'assenza di un danno ingiusto alla persona offesa, ma addirittura la configurabilità di una sua prospettiva di vantaggio. In particolare la Corte di appello non avrebbe considerato che: - (i) dagli asseriti «eccessivi» sopralluoghi e dalle presunte «pretestuose» ordinanze era invero sorti due procedimenti penali nei confronti del Cartia, il primo, definito con sentenza emessa in data 8 dicembre 2012, che aveva ritenuto sussistente la violazione edilizia, ancorché non seguita da condanna, a causa del rilascio dell'autorizzazione paesistica e dell'oblazione; il secondo, definito con sentenza del 19 novembre 2013, che aveva ritenuto sussistenti alcuni dei reati contestati del Cartia e al direttore dei lavori, sentenza riformata dalla Corte appello solo per la scarsa entità della difformità accertate; - (il) i lavori oggetto dei sopralluoghi «sono terminati come da naturale scadenza della concessione edilizia nel marzo del 2010» e, dunque, due anni prima della bozza di transazione dalla quale la Corte ha desunto la richiesta indebita al pubblico ufficiale; - (iii) la causa civile iscritta al n. 1241/10 del Tribunale di Modica era stata promossa dai coniugi Cartia-Giuca e la transazione, avente ad oggetto il regolamento dei confini tra le due proprietà, era stata predisposta dal Cartia e conteneva la proposte che il predetto avrebbe ceduto la parte di terreno che riteneva di sua proprietà all'imputato e che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunciato a far valere una parte delle proprie pretese in ordine alle distanze dei manufatti edificati dal Cartia sul confine delle due proprietà; - (iv) la clausola risolutiva della transazione, incentrata sull'approvazione della variante, rientrerebbe nella nozione di «avvenimento futuro ed incerto» previsto dall'art.1353 cod. civ. e sarebbe stata inserita dal Cartia perché necessaria a sanare l'illegittimità delle costruzioni. La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, travisato che i promotori dell'accordo transattivo erano proprio i Cartia e, dunque, avrebbe del tutto obliterato lo scopo opportunistico perseguito dalle parti lese, che con l'adesione alla transazione avrebbero ottenuto la conservazione dei manufatti illegittimamente costruiti lungo il confine delle due proprietà, scongiurando il rischio della relativa demolizione e dell'arretramento, come confermato dalla sentenza n. 34 del 15 febbraio 2021 del Tribunale di Ragusa; questo elemento, ad avviso del ricorrente, avrebbe, dunque, dimostrando la sostanziale parità tra le parti del contratto, che in quel contesto si facevano reciproche concessioni. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, dunque, del tutto apparente in ordine al male ingiusto del delitto contestato di tentata estorsione, che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, deve avere una portata assolutamente sproporzionata al vantaggio prospettato e deve essere tale da eliminare il processo volitivo del privato. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, nel dedurre il travisamento della prova per omissione, sollecita inammissibilmente il giudice di legittimità a un diverso apprezzamento del fatto mediante un confronto diretto con gli elementi di prova acquisiti. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di ye) nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 5.1. Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è, del resto, configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (ex plurimis: Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899 - 01). Nessuna delle circostanze che sarebbero state asseritamente omesse è, tuttavia, stata pretermessa dalla Corte di appello e, dunque, il ricorrente si limita esclusivamente a proporne una lettura alternativa rispetto a quella non manifestamente irragionevole offerta dalla sentenza impugnata. La sentenza della Corte di appello e la sentenza di primo grado, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01), hanno dato atto dei procedimenti penali intentati nei confronti del Cartia, ma ha anche precisato il loro esito assolutorio. La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto, non certo incongruamente, «come davvero sia stato eccessivo e spropositato il numero di sopralluoghi (ben 12) effettuati dall'ufficio tecnico del Comune di Scicli unitamente agli agenti della polizia municipale di Scicli presso l'immobile di proprietà dei coniugi Cartia-Giuca nel periodo successivo al rilascio della concessione edilizia n. 32/2007 del 12.03.2007». Tali sopralluoghi erano stati richiesti e sollecitati dallo stesso imputato, ancorché formalmente astenutosi dalla trattazione del procedimento, e i verbali di alcuni degli stessi non erano stati redatti. In uno di questi sopralluoghi, in data 27 novembre 2009, era, peraltro, intervenuto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], proferendo «frasi assai gravi, motivate dall'intento di bloccare i lavori della ditta Cartia». L'imputato, peraltro, ancorché si fosse astenuto dal trattare la pratica Cartia per ragioni di opportunità, in realtà aveva continuato a impartire ordini e direttive ai dipendenti di sua fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Scicli, quali il geometra Liuzzo e il geometra Trovato, che, a loro volta, erano stati sempre accompagnati da numerosi vigili urbani duranti i sopralluoghi. La Corte di appello ha, inoltre, rilevato «stranezze» e anomalie (pag. 12) dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione, che potevano spiegarsi solo «in un'ottica evidentemente persecutoria posta in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi Cartia e finalizzata ad un unico obiettivo, quello della cessione della striscia di terreno della larghezza di un metro a confine con la proprietà delle proprie sorelle [OSCURATO:PERSONA]». 5.2. La Corte di appello ha, peraltro, rilevato non certo incongruamente che la transazione sostanzialmente avrebbe riconosciuto il diritto di proprietà dello [OSCURATO:PERSONA] sulla striscia di terreno senza concedere nulla alla controparte, se non implicitamente l'approvazione «senza intoppi» della richiesta di variante bloccata. Posto, tuttavia, che lo [OSCURATO:PERSONA] era il dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'approvazione della predetta variante, anche questa condizione, che finiva per dipendere dall'attivazione dell'imputato, non poteva che essere interpretata come un'ulteriore pressione esercitata nei confronti dei coniugi Cartia-Giuca perché accettassero di perdere la striscia di terreno di confine che invece ritenevano propria. La Corte di appello ha, dunque, congruamente rilevato (pagg. 24-25) che «come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'adesione del Cartia alla proposta transattiva sottoposta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] con notevoli pressioni indirette avrebbe indubbiamente costituito un danno ingiusto per le parti offese perché fortemente convinti della proprietà della detta striscia di terreno controversa. In ogni caso, il danno indirettamente prospettato dalla condotta induttiva dell'imputato era certamente ingiusto perché relativo alla mancata costruzione di un immobile che tenuto conto delle pronunce assolutorie penali emesse nei confronti del Cartia in relazione agli abusi contestati, gli stessi avevano pieno diritto di costruire». 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4399,25, oltre accessori di legge. P.Q.M. 9 -‹e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 36759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris