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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41137/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2012 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen.

M.G.

Fodaroni , che ha chiesto dichiararsi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunale di Latina in composizione monocratica alla pena di 4000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 116 co. 13 cod. strada. per avere guidato, in assenza della prescritta patente di guida, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.

CB1211AA, fatto ac- certato in Latina il 14/4/2010.

2. Avverso tale provvedimento l'imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando la prescrizione del reato, l'intervenuta depenalizzazione dello stesso e, comunque, chiedendo diminuirsi la pena inflitta, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'impugnazione in questione veniva rimessa a questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 568 co. 5 cod. proc. pen., in quanto il gravame era stato proposto contro una sentenza che, ai sensi dell'art. 593 co. 3 cod. proc. pen. è inappellabile.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è più pre- visto dalla legge come reato.

4. Osserva preliminarmente il Collegio come debba prendersi atto, come sol- lecitato dal ricorrente, che, in epoca successiva all'emissione della pronuncia oggi impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, co.1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6.2.2016.

Tale rilievo impone pertanto di provve- dere all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto come reato.

Tuttavia, il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 14/4/2010 e pertanto, tenuto conto dell'assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato si è prescritto in data 14/4/2015, anteriore all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016.

Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all'una o all'altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 cod. proc. pen).

La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, per le quali la questione concernente la "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).o a Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza vada annullata per l'intervenuta abo- litio criminis.

5. Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito ammini- strativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non pre- veda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novem- bre 1981, n. 689 (così Sez.

Un, n. 25457 del 29.3.2012, [OSCURATO:PERSONA], rv. 252694).

Nel caso in esame, però, l'art.9 d.lgs. n.8/2016 ha previsto espressa- mente tale obbligo, laddove ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino an- che alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del de- creto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni com- messe in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si imporrebbe, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.

Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo preminente la circostanza che i ter- mini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale "nei casi previsti dall'ar- ticolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati tra- sformati in illeciti amministrativi" trova applicazione, per dettato del medesimo art. 9, co. 1 "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla me- desima data" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48649, del 23/10/2019, Aniculaesei, non mass.; Sez. 5, 21686, 28/2/2018, Iacob; Sez. 3, n. 20892, 11/1/2017, PG in proc [OSCURATO:PERSONA] consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2021 DEPOVTATO N CANCELLERIA Il si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2012 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. M.G. Fodaroni , che ha chiesto dichiararsi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunale di Latina in composizione monocratica alla pena di 4000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 116 co. 13 cod. strada. per avere guidato, in assenza della prescritta patente di guida, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. CB1211AA, fatto ac- certato in Latina il 14/4/2010. 2. Avverso tale provvedimento l'imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando la prescrizione del reato, l'intervenuta depenalizzazione dello stesso e, comunque, chiedendo diminuirsi la pena inflitta, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'impugnazione in questione veniva rimessa a questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 568 co. 5 cod. proc. pen., in quanto il gravame era stato proposto contro una sentenza che, ai sensi dell'art. 593 co. 3 cod. proc. pen. è inappellabile. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è più pre- visto dalla legge come reato. 4. Osserva preliminarmente il Collegio come debba prendersi atto, come sol- lecitato dal ricorrente, che, in epoca successiva all'emissione della pronuncia oggi impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, co.1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6.2.2016. Tale rilievo impone pertanto di provve- dere all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto come reato. Tuttavia, il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 14/4/2010 e pertanto, tenuto conto dell'assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato si è prescritto in data 14/4/2015, anteriore all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016. Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all'una o all'altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 cod. proc. pen). La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, per le quali la questione concernente la "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).o a Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza vada annullata per l'intervenuta abo- litio criminis. 5. Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito ammini- strativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non pre- veda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novem- bre 1981, n. 689 (così Sez. Un, n. 25457 del 29.3.2012, [OSCURATO:PERSONA], rv. 252694). Nel caso in esame, però, l'art.9 d.lgs. n.8/2016 ha previsto espressa- mente tale obbligo, laddove ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino an- che alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del de- creto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni com- messe in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si imporrebbe, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento. Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo preminente la circostanza che i ter- mini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale "nei casi previsti dall'ar- ticolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati tra- sformati in illeciti amministrativi" trova applicazione, per dettato del medesimo art. 9, co. 1 "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla me- desima data" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48649, del 23/10/2019, Aniculaesei, non mass.; Sez. 5, 21686, 28/2/2018, Iacob; Sez. 3, n. 20892, 11/1/2017, PG in proc [OSCURATO:PERSONA] consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2021 DEPOVTATO N CANCELLERIA Il si
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