CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole a) della violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, b) della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - la tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe serbato al più una condotta colposa, per non aver accertato la regolare presenza sul territorio nazionale di due soggetti extracomunitari impiegati alle di pendenze dell'azienda agricola da lui condotta, trova agevole smentita dalle risultanze investigative; - invero, durante l'accesso ispettivo, Caroccia non è stato in grado di documentare la regolare occupazione di due soggetti di nazionalità marocchina, abbigliati con abiti da lavoro, intenti alla raccolta di peperoni sotto le serre, per i quali in particolare risultava non effettuata la preventiva trasmissione della comunicazione obbligatoria UNILAV, nonostante la intervenuta assunzione; - i menzionati lavoratori sono risultati privi del permesso di soggiorno e sforniti di qualsivoglia documento utile ai fini della loro identificazione; - considerata l'esperienza professionale dell'imputato, conduttore di molteplici terreni e datore di lavoro di plur mi soggetti anche extracomunitari, non può ritenersi insussistente l'elemento psicologico del delitto di all'art. 22, comma 12 d. Igs. n. 286 del 1998, quantomeno nella forma del dolo eventuale. Con riguardo, poi, all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si rileva che la condotta non può ritenersi di minima offensività, avendo riguardato l'assunzione di ben due soggetti, presenti irregolarmente sul territorio nazionale, senza alcun contratto di lavoro, in spregio di interessi preminenti dello Stato sia inerenti al controllo e alla gestione dei flussi migratori sia connessi alla protezione dei lavoratori in condizioni di sfruttamento e senza tutela; condotta che si inserisce in un contesto illecito di fondo, che vede l'Imputato assumere personale "in nero" in spregio al dettato normativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa torna aspecificamente sull'assenza del dolo del reato e sul fatto di particolare tenuità - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il