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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 23775/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gr'/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 04/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Rovigo in data 04/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628 commi primo e secondo cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto e la violazione di legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in considerazione della gravità del reato, della pericolosità del ricorrente, desunta dai gravi e numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e dalla ritenuta recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, nonché dalla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gr'/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 04/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Rovigo in data 04/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628 commi primo e secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto e la violazione di legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in considerazione della gravità del reato, della pericolosità del ricorrente, desunta dai gravi e numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e dalla ritenuta recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, nonché dalla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/
Sentenza Cassazione n. 23775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris