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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31951/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, all'insufficienza della prova e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. per].

Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, all'insufficienza della prova e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. per]. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 31951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris