Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20233/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23755-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 0 , presso AGENZIA [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 59 / 20 2 1 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/02/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Isernia, chiedendo di essere reintegrata nel possesso di una servitù di passaggio, il cui esercizio il convenuto aveva reso più gravoso mediante la realizzazione di un cancello e la posa a dimora di alcune piante.

Lamentava altresì che il convenuto aveva rimosso una condotta idrica a servizio del fondo della ricorrente, la quale chiedeva la condanna del primo al ripristino dello stato dei luoghi.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che le opere realizzate dal convenuto non precludessero l’esercizio del passaggio.

Con la sentenza impugnata, n. 59 /20 21, la Corte di Appello di Campobasso accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, ordinando al Mariola di rimuovere il cancello ed il ripristino dello stato dei luoghi, inclusa la riattivazione della condotta idrica a servizio del fondo Tedeschi.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinquemotivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel preente giudiziodi legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 329 e 342 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riqualificato la domanda, proposta dalla Tedeschi sub specie di reintegrazione nel possesso, come manutenzione, in assenza di specifico motivo di impugnazione sul punto.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1064, 1067, 841 c.c., 115, 116, 167, 183 e 329 c.p.c., perchè la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che il tracciato era stato modificato dal Mariola con arretramento dell’accesso di soli di 80 cm. rispetto alla sua originaria collocazione; che la strada di accesso aveva natura interpoderale e dunque non era soggetta a transito veicolare assiduo; che sino all’anno 2000 la Tedeschi avevaesercitato l’accesso lungo una stradina larga soli 1,5 metri, a fronte degli attuali 3,3 metri di larghezza; che il fondo dominante è coltivato ad uliveto e che l’accesso allo stesso è comodamente assicurato anche in presenza delle opere realizzate dal Mariola.

Con il terzo motivo, quest’ultimo si duole della violazione degli artt.1068 e 2909 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che con sentenza del 26.7.2017 il Tribunale di Isernia aveva ordinato il trasferimento della servitù di accesso esercitata dalla Tedeschi in una differente collocazione, rispetto a quella oggetto del presente giudizio.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, il giudice di merito dàatto, correttamente, che la turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio: sul punto, va ribadito che “Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione delladomanda, indipendentemente dalla esattezza delle indicazioni della parte e senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nelpossesso, dato che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è implicita l'istanza di manutenzione dello stesso” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2262 del 02/03/1998, Rv. 513197; conf.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 23718 del 11/11/2011, Rv. 619763 e Cass. Sez. 2, Sentenzan. 19586 del 30/09/2016, Rv. 641358).

La qualificazione della domanda sub specie di manutenzione, e non di reintegrazione, del possesso, non integra dunque alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., pur in assenza di specifico motivo di gravame sul punto, essendo il giudice di secondo grado, investito del riesame della situazione di fatto presupposta alla configurazione della lesione del possesso denunciata, pienamente legittimato ad esaminare il fatto nella sua interezza, qualificando la condotta in termini di spoglio, o turbativa, e verificando la sussistenza degli estremi per la concessione della reintegrazione, ovvero della manutenzione, del possesso eventualmente ravvisato.

Quanto al secondo motivo, invece, non si configura alcun giudicato interno a fronte della mancata contestazione di singole circostanze di fatto, poiché il giudicato si forma soltanto sul cd.

“capo autonomo della sentenza”, che è “… solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955).

Infatti “ La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione”(Cass. Sez.L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf.

Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez.L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957).

Poiché nella specie era stato devoluto al giudice di seconda istanza l’accertamento dell’esistenza stessa del possesso del quale la Tedeschi aveva lamentato la turbativa, nessun giudicato è tecnicamente configurabile su singoli elementi di prova, poiché la Corte di Appello era stata chiamata ad una complessiva rivalutazione del fatto e del compendio istruttorio acquisito al giudizio di merito.Anche in assenza di specifica contestazione di tutte le circostanze di fatto indicate dal Mariola inerenti le modalità di esercizio del diritto di passaggio e l’inidoneità delle opere realizzate dall’odierno ricorrente a limitarlo o condizionarlo, dunque, il giudice di secondo grado era stato certamente investito del compito di rivalutare il fatto ed il contesto istruttorio, al fine di verificare la configurabilità di un possesso tutelabile e di valutare la sussistenza di condotte idonee ad integrare, alternativamente, gli estremi dello spoglio o della turbativa della predetta relazione di fatto con la res.

Infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso , la sentenza impugnata ha correttamente affermato che nessun rilievo, nell’ambito di un giudizio possessorio, può spiegare la decisione relativa ad una diversa causa petitoria, alla luce della differenza ontologica tra le domande, rispettive proposte in sede possessoria e petitoria.

Oltre a questo, la Corte di Appello ha anche rilevato che la sentenza relativa al primo grado della causa petitoria non era passata in giudicato, essendo stata appellata: il che esclude in radice che si possa configurare un giudicato, e dunque la relativa violazione.

Con il quarto motivo, il Mariola lamenta la violazione degli artt.1168 c.c., 112, 167, 183 e 329 c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe configurato, in capo alla Tedeschi, il possesso di una condotta idrica e del relativo pozzetto, anche in assenza di prova di attingimento di acqua da detta condotta.

La censura è inammissibile perché verte sulla ravvisata esistenza, in loco, di due condotte idriche, l’una a servizio del fondo Mariola e l’altra a servizio di quello Tedeschi; esistenza che, secondo la Corte distrettuale, è comprovata dalle dichiarazioni degli informatori sentiti in fase cautelare e dalle prove successivamente escusse nel giudizio di merito.

Trattasi di accertamento in punto di fatto, fondato sulla valutazione del compendio istruttorio, che il ricorrente attinge proponendo una lettura alternativa delle risultanze della prova, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e dellerisultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi ecircostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenzan. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ).Infine, con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 15 c.p.c., 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014, perché la Corte di Appello avrebbe: - da un lato, erroneamente riconosciuto , anche per il g iudizio di gravame, il compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione, che non sarebbe stata svolta; - dall’altro lato, erroneamente liquidato le spese , sia del primo che del secondo grado del giudizio di merito,in base allo scaglione di valore indeterminabile, anziché a quello relativo alle cause di valore compreso sino ad €

1.100. Il primo profilo è inammissibile, perché la fase di trattazione è presente anche nel giudizio di appello, e ciò giustifica il riconoscimento del relativo compenso previsto dalla tariffa professionale.

Il secondo profilo è invece fondato, in quanto “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, ilvalore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione dellecause relative al diritto, il cui contenuto corrispondeal potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare lacausa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24644 del 22/11/2011, Rv.619966; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10755 del 17/04/2019, Rv.653500).

Nel caso di specie il giudice di appello, pur avendo a disposizione le visure catastali, riprodotte dal ricorrente a pag. 33 del ricorso, dalle quali era possibile evincere il reddito dominicale del terreno oggetto della domanda, ha erroneamente applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile, in luogo di quello –che avrebbe invece dovuto essere utilizzato, in base al contenuto degli atti richiamati a pag. 33 del ricorso–per le controversie sino ad €

1.100. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previstodall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con quantificazione delle spese,calcolate ai valori medi di tariffa, nella misura di € 630 per il primo grado e di € 470 per l’appello.

In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi di ricorso e va accolto il quinto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, decisione della causa nel merito e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in€ 630 per compensi, e di quelle di appello, liquidate in € 470 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge, e ferme le statuizioni della Corte di Appello in relazione agli esborsi.

Alla luce della parziale soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il qu in t o e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 630 per compensi, e di quelle di appello, liquidate in € 470 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge; ferme le statuizioni della Corte di Appello in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23755-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 0 , presso AGENZIA [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 59 / 20 2 1 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/02/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Isernia, chiedendo di essere reintegrata nel possesso di una servitù di passaggio, il cui esercizio il convenuto aveva reso più gravoso mediante la realizzazione di un cancello e la posa a dimora di alcune piante. Lamentava altresì che il convenuto aveva rimosso una condotta idrica a servizio del fondo della ricorrente, la quale chiedeva la condanna del primo al ripristino dello stato dei luoghi. Nella resistenza del convenuto il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che le opere realizzate dal convenuto non precludessero l’esercizio del passaggio. Con la sentenza impugnata, n. 59 /20 21, la Corte di Appello di Campobasso accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, ordinando al Mariola di rimuovere il cancello ed il ripristino dello stato dei luoghi, inclusa la riattivazione della condotta idrica a servizio del fondo Tedeschi. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinquemotivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel preente giudiziodi legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 329 e 342 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riqualificato la domanda, proposta dalla Tedeschi sub specie di reintegrazione nel possesso, come manutenzione, in assenza di specifico motivo di impugnazione sul punto. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1064, 1067, 841 c.c., 115, 116, 167, 183 e 329 c.p.c., perchè la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che il tracciato era stato modificato dal Mariola con arretramento dell’accesso di soli di 80 cm. rispetto alla sua originaria collocazione; che la strada di accesso aveva natura interpoderale e dunque non era soggetta a transito veicolare assiduo; che sino all’anno 2000 la Tedeschi avevaesercitato l’accesso lungo una stradina larga soli 1,5 metri, a fronte degli attuali 3,3 metri di larghezza; che il fondo dominante è coltivato ad uliveto e che l’accesso allo stesso è comodamente assicurato anche in presenza delle opere realizzate dal Mariola. Con il terzo motivo, quest’ultimo si duole della violazione degli artt.1068 e 2909 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che con sentenza del 26.7.2017 il Tribunale di Isernia aveva ordinato il trasferimento della servitù di accesso esercitata dalla Tedeschi in una differente collocazione, rispetto a quella oggetto del presente giudizio. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Quanto al primo motivo, il giudice di merito dàatto, correttamente, che la turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio: sul punto, va ribadito che “Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione delladomanda, indipendentemente dalla esattezza delle indicazioni della parte e senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nelpossesso, dato che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è implicita l'istanza di manutenzione dello stesso” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2262 del 02/03/1998, Rv. 513197; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 23718 del 11/11/2011, Rv. 619763 e Cass. Sez. 2, Sentenzan. 19586 del 30/09/2016, Rv. 641358). La qualificazione della domanda sub specie di manutenzione, e non di reintegrazione, del possesso, non integra dunque alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., pur in assenza di specifico motivo di gravame sul punto, essendo il giudice di secondo grado, investito del riesame della situazione di fatto presupposta alla configurazione della lesione del possesso denunciata, pienamente legittimato ad esaminare il fatto nella sua interezza, qualificando la condotta in termini di spoglio, o turbativa, e verificando la sussistenza degli estremi per la concessione della reintegrazione, ovvero della manutenzione, del possesso eventualmente ravvisato. Quanto al secondo motivo, invece, non si configura alcun giudicato interno a fronte della mancata contestazione di singole circostanze di fatto, poiché il giudicato si forma soltanto sul cd. “capo autonomo della sentenza”, che è “… solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955). Infatti “ La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione”(Cass. Sez.L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez.L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957). Poiché nella specie era stato devoluto al giudice di seconda istanza l’accertamento dell’esistenza stessa del possesso del quale la Tedeschi aveva lamentato la turbativa, nessun giudicato è tecnicamente configurabile su singoli elementi di prova, poiché la Corte di Appello era stata chiamata ad una complessiva rivalutazione del fatto e del compendio istruttorio acquisito al giudizio di merito.Anche in assenza di specifica contestazione di tutte le circostanze di fatto indicate dal Mariola inerenti le modalità di esercizio del diritto di passaggio e l’inidoneità delle opere realizzate dall’odierno ricorrente a limitarlo o condizionarlo, dunque, il giudice di secondo grado era stato certamente investito del compito di rivalutare il fatto ed il contesto istruttorio, al fine di verificare la configurabilità di un possesso tutelabile e di valutare la sussistenza di condotte idonee ad integrare, alternativamente, gli estremi dello spoglio o della turbativa della predetta relazione di fatto con la res. Infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso , la sentenza impugnata ha correttamente affermato che nessun rilievo, nell’ambito di un giudizio possessorio, può spiegare la decisione relativa ad una diversa causa petitoria, alla luce della differenza ontologica tra le domande, rispettive proposte in sede possessoria e petitoria. Oltre a questo, la Corte di Appello ha anche rilevato che la sentenza relativa al primo grado della causa petitoria non era passata in giudicato, essendo stata appellata: il che esclude in radice che si possa configurare un giudicato, e dunque la relativa violazione. Con il quarto motivo, il Mariola lamenta la violazione degli artt.1168 c.c., 112, 167, 183 e 329 c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe configurato, in capo alla Tedeschi, il possesso di una condotta idrica e del relativo pozzetto, anche in assenza di prova di attingimento di acqua da detta condotta. La censura è inammissibile perché verte sulla ravvisata esistenza, in loco, di due condotte idriche, l’una a servizio del fondo Mariola e l’altra a servizio di quello Tedeschi; esistenza che, secondo la Corte distrettuale, è comprovata dalle dichiarazioni degli informatori sentiti in fase cautelare e dalle prove successivamente escusse nel giudizio di merito. Trattasi di accertamento in punto di fatto, fondato sulla valutazione del compendio istruttorio, che il ricorrente attinge proponendo una lettura alternativa delle risultanze della prova, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e dellerisultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi ecircostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenzan. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ).Infine, con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 15 c.p.c., 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014, perché la Corte di Appello avrebbe: - da un lato, erroneamente riconosciuto , anche per il g iudizio di gravame, il compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione, che non sarebbe stata svolta; - dall’altro lato, erroneamente liquidato le spese , sia del primo che del secondo grado del giudizio di merito,in base allo scaglione di valore indeterminabile, anziché a quello relativo alle cause di valore compreso sino ad € 1.100. Il primo profilo è inammissibile, perché la fase di trattazione è presente anche nel giudizio di appello, e ciò giustifica il riconoscimento del relativo compenso previsto dalla tariffa professionale. Il secondo profilo è invece fondato, in quanto “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, ilvalore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione dellecause relative al diritto, il cui contenuto corrispondeal potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare lacausa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24644 del 22/11/2011, Rv.619966; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10755 del 17/04/2019, Rv.653500). Nel caso di specie il giudice di appello, pur avendo a disposizione le visure catastali, riprodotte dal ricorrente a pag. 33 del ricorso, dalle quali era possibile evincere il reddito dominicale del terreno oggetto della domanda, ha erroneamente applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile, in luogo di quello –che avrebbe invece dovuto essere utilizzato, in base al contenuto degli atti richiamati a pag. 33 del ricorso–per le controversie sino ad € 1.100. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previstodall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con quantificazione delle spese,calcolate ai valori medi di tariffa, nella misura di € 630 per il primo grado e di € 470 per l’appello. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi di ricorso e va accolto il quinto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, decisione della causa nel merito e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in€ 630 per compensi, e di quelle di appello, liquidate in € 470 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge, e ferme le statuizioni della Corte di Appello in relazione agli esborsi. Alla luce della parziale soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il qu in t o e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 630 per compensi, e di quelle di appello, liquidate in € 470 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge; ferme le statuizioni della Corte di Appello in relazione
Sentenza Cassazione n. 20233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris