CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9967-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELO, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 4664/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 18/6/2014, non notificata; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Luciano, Francesco ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 152/16/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento e cartelle esattoriali IRPEF 2005; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. i ricorrenti hanno depositato istanza, datata 15/7/2021, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/2016 ed art. 11 D.L. 50/20173 rispettivamente delle cartelle e degli avvisi di accertamento impugnati; 1.2. l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta dei contribuenti con memoria datata 15/7/2021; 1.3. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere; 1.3. l'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del