CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 DORIAN (CUI 027NBUP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, considerati sia a gruppi che nel loro complesso, con rilievo decisivo, la disomogeneità delle violazioni e tra quelle omogenee le diverse modalità esecutive nonché le differenti circostanze spazio-temporali e spinte a delinquere occasionate da momentanee esigenze. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose legate, assecondando la sua inclinazione a delinquere. Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e alla svalutazione di elementi quali causale e abitudini di vita programmate, tradizionalmente utilizzati quali collanti ai fini dell'unitarietà dell disegno criminoso sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione senza opporre ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, alcun elemento concreto e specifico non considerato, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8