CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sensi dell’art. 86 c.p.c.- e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 529/2024depositata il 12/03/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12612/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 25598/2026Data pubblicazione 21/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 19/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]