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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 16247/2024

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10849/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicili o digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 199 del 10/2/2022 della Corte d’appello di Bre- scia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] :− [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta su beni in fondo patrimoniale e il risarcimento del conseguente danno; − a ffermava l’attore, imprenditore nel settore immobiliare, di aver concluso, nel marzo del 2008, un contratto di mutuo con la [OSCURATO:PERSONA]; in ragione del mancato rimborso del finanziamento, la banca aveva conseguito un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e iscritto ipoteca su beni che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito in fondo patrimoniale nel periodo 2008-2010; l’odierno controricorrente sosteneva che l’iscrizione ipotecaria, prodromica all’esecuzione forzata, era illegittima perché i beni colpiti erano sottratti ad espropriazione a norma dell’art. 170 cod. proc. civ.; − i l Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 119 del 13/2/2019, respingeva la domanda, perché il Volpicelli non aveva provato che i debiti contratti erano estranei ai bisogni della famiglia; − l a Corte d’appello di Brescia, adita dal Volpicelli, con la sentenza n. 199 del 10/2/2022 (resa nei confronti della cessionaria del credito bancario [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].), in riforma della decisione di primo grado, ordinava la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta con nota del 26/10/2015 relativamente alle unità immobiliari costituite nel fondo patrimoniale, respingeva la domanda risarcitoria, compensava parzialmente le spese del giudizio; − a vverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]., quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; − r esisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; − l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ;− a ll’ esito della camera di consiglio del 29 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523-01, secondo cui «in relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente de- stinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto»; − l a menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3, Ordi- nanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata); − c ome già rilevato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata «impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell’onere della prova insubiecta materia» , sicché spetta al debitore dimostrare l’estraneità del debito rispetto ai bisognidella famiglia e la consapevolezza da parte del creditore, circo- stanze «che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa»; − ad avviso del Collegio, la non uniformità delle decisioni di legitti- mità in ordine alla configurabilità di presunzioni volte a facilitare la di- mostrazione degli elementi costitutivi del divieto previsto dall’art. 170 cod. civ. rende evidente la rilevanza particolare (ai sensi del primo pe- riodo del primo comma dell’art. 375 cod. proc. civ.), se non proprio nomofilattica,della complessa questionedi diritto sottesa alla disamina dell’unico, articolato motivo di ricorso; − si ravvisa pertanto l’opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo alla pubblica udienza di questa Terza Sezione civile.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10849/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicili o digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 199 del 10/2/2022 della Corte d’appello di Bre- scia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] :− [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta su beni in fondo patrimoniale e il risarcimento del conseguente danno; − a ffermava l’attore, imprenditore nel settore immobiliare, di aver concluso, nel marzo del 2008, un contratto di mutuo con la [OSCURATO:PERSONA]; in ragione del mancato rimborso del finanziamento, la banca aveva conseguito un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e iscritto ipoteca su beni che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito in fondo patrimoniale nel periodo 2008-2010; l’odierno controricorrente sosteneva che l’iscrizione ipotecaria, prodromica all’esecuzione forzata, era illegittima perché i beni colpiti erano sottratti ad espropriazione a norma dell’art. 170 cod. proc. civ.; − i l Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 119 del 13/2/2019, respingeva la domanda, perché il Volpicelli non aveva provato che i debiti contratti erano estranei ai bisogni della famiglia; − l a Corte d’appello di Brescia, adita dal Volpicelli, con la sentenza n. 199 del 10/2/2022 (resa nei confronti della cessionaria del credito bancario [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].), in riforma della decisione di primo grado, ordinava la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta con nota del 26/10/2015 relativamente alle unità immobiliari costituite nel fondo patrimoniale, respingeva la domanda risarcitoria, compensava parzialmente le spese del giudizio; − a vverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]., quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; − r esisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; − l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ;− a ll’ esito della camera di consiglio del 29 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523-01, secondo cui «in relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente de- stinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto»; − l a menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3, Ordi- nanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata); − c ome già rilevato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata «impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell’onere della prova insubiecta materia» , sicché spetta al debitore dimostrare l’estraneità del debito rispetto ai bisognidella famiglia e la consapevolezza da parte del creditore, circo- stanze «che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa»; − ad avviso del Collegio, la non uniformità delle decisioni di legitti- mità in ordine alla configurabilità di presunzioni volte a facilitare la di- mostrazione degli elementi costitutivi del divieto previsto dall’art. 170 cod. civ. rende evidente la rilevanza particolare (ai sensi del primo pe- riodo del primo comma dell’art. 375 cod. proc. civ.), se non proprio nomofilattica,della complessa questionedi diritto sottesa alla disamina dell’unico, articolato motivo di ricorso; − si ravvisa pertanto l’opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo alla pubblica udienza di questa Terza Sezione civile. Così
Decreto Cassazione n. 16247/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris