CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrente – controricorrente incidentalecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 5/D, Roma,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSaverio Casulli.controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 289/2021pubblicata in data 04/10/2021, n.r.g. 6/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente del [OSCURATO:PERSONA](CREDEM), sede di Caltanissetta, dal 20/10/1993 al 02/07/2006.A seguito di alcuni colloqui avviati nel dicembre 2005, con lettera del24/04/2006 [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto di assumerlo entroNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come quadro direttivo 4^ livello, 7 scatti di anzianità, posizionedi “specialista retail”, presso la sede di Siracusa. [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutatotale proposta, in quanto aveva palesato il suo interesse a restare presso unasede di lavoro in Caltanissetta e a svolgere mansioni di “coordinatorecommerciale”, che gli avrebbero dato diritto anche all’indennità di ruolochiave “A”.Con lettera del 29/05/2006 [OSCURATO:PERSONA] gli aveva comunicatol’assunzione a tempo indeterminato con sede di lavoro in Caltanissetta, conposizione di “coordinatore commerciale” e inquadramento di quadro direttivo,4^ livello, 7 scatti di anzianità e l’attribuzione di un assegno ad personamnon assorbibile, tale da raggiungere una retribuzione annua complessivalorda di euro 70.000,00. Nella lettera era inserita una clausola, secondo cui,in considerazione del predetto trattamento economico, il periodo di preavvisoin caso di dimissioni sarebbe stato di dodici mesi, in deroga a quello di minoredurata previsto dal CCNL di settore.Con lettera del 12/01/2007 la datrice di lavoro gli aveva preannunziato iltrasferimento, dal 15/01/2007, presso la sede di Catania e posizione di“specialista retail”. Egli aveva manifestato il proprio dissenso sia altrasferimento, sia alle nuove mansioni, che costituivano undemansionamento ed avrebbero comportato la perdita dell’indennità di ruoloe dell’uso dell’auto aziendale, nonché la necessità di reperire un alloggio inCatania con le relative spese. Pertanto con lettera del 30/07/2007 avevarassegnato le dimissioni ai sensi dell’art. 68, lett. e), CCNL di settore, condecorrenza dal 30/09/2007, indicando questo come termine di preavviso aisensi dell’art. 70 CCNL.Con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva preso atto delle suedimissioni e gli aveva comunicato che avrebbe provveduto ad addebitarglil’indennità relativa al mancato periodo di preavviso; poi con successiva notadel 29/11/2007 la banca gli aveva richiesto il rimborso della somma di euro51.376,49 quale differenza fra l’indennità di mancato preavviso e lecompetenze a lui spettanti per la mensilità di ottobre 2007, pari ad euro6.491,31.Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta il Minglino chiedeva la declaratoriadi nullità e/o di inefficacia della clausola del contratto individuale di lavoroNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026relativa alla durata del preavviso di dodici mesi in caso di dimissioni, conData pubblicazione 07/05/2026conseguente illegittimità sia della richiesta della banca avanzata con nota del29/11/2007, sia della indebita ritenuta della somma di euro 6.491,31; lacondanna della banca a restituire la somma di euro 6.491,31 e al risarcimentodi tutti i danni da liquidare in misura non inferiore ad euro 15.000,00 ovveroa quella, maggiore o minore, ritenuta equa.2.- Costituitosi il contraddittorio, la banca avanzava domandariconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento dell’inadempimento delricorrente agli obblighi assunti con la sottoscrizione della clausola diprolungamento del periodo di preavviso in caso di dimissioni, del conseguentediritto della banca di ricevere la somma dovuta a titolo di indennità per ilperiodo di mancato preavviso e di trattenere a conguaglio le residuespettanze dovute al ricorrente, nonché la condanna di quest’ultimo a pagarel’importo residuo di euro 51.376,49; in subordine, in caso di dichiarata nullitàdella clausola di cui sopra, la condanna del Minglino a restituire le sommepercepite nel corso del rapporto di lavoro a titolo di assegno ad personam,quale corrispettivo per l’obbligo assunto di un prolungato preavviso, pari allasomma di euro 12.043,88 ovvero a quella maggiore o minore che sarebbestata accertata in corso di causa.3.- Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande principali ericonvenzionale, dichiarava illegittimo sia il trasferimento del ricorrente aCatania, sia l’adibizione a mansioni di “specialista retail”, in quanto contrari aprincipi di buona fede e correttezza, condannava la banca al risarcimento deldanno patrimoniale complessivamente liquidato in euro 6.739,47 a titolo dimancata percezione sia dell’indennità di ruolo sia dell’indennità per il mancatouso dell’auto aziendale, nonché per le spese sostenute per il canone dilocazione; rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale(biologico) per mancata prova; condannava il ricorrente a pagare alla bancal’indennità di mancato preavviso nella residua misura di 10 mesi, liquidatanella somma complessiva di euro 44.176,69 e compensava le spese.4.- Con sentenza n. 789/2014 del 26/11/2014-12/01/2015 la Corted’appello rigettava l’appello principale del Minglino e dichiarava improcedibile,per tardiva notifica, quello incidentale della banca.Numero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/20265.- Questa Corte, con ordinanza n. 21889/2020 del 09/10/2020, inData pubblicazione 07/05/2026accoglimento del ricorso incidentale della banca, cassava il capo dellasentenza d’appello relativo alla dichiarazione di improcedibilità del gravameincidentale della banca, dichiarava assorbito il ricorso principale del Minglino,cassava e rinviava.6.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello condannava ilMinglino a pagare alla banca la complessiva somma di euro 51.376,49,confermava nel resto la sentenza del Tribunale e compensava integralmentetutte le spese processuali.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) dall’interpretazione letterale del contratto, criterio principale, si evinceche l’obbligo assunto dal lavoratore di un più lungo termine di preavvisoin caso di dimissioni (12 mesi invece di quello minore previsto dal CCNL)era stato posto dai contraenti in relazione di corrispettività soltanto conl’assegno ad personam non riassorbibile e non pure con le mansioni di“coordinatore commerciale” e con la sede di Caltanissetta;b) dunque, pur a fronte di un trasferimento illegittimo e così di undemansionamento, deve escludersi che il dipendente fosse esoneratodall’osservanza del termine prolungato di preavviso, poiché con iltrasferimento e l’adibizione alle diverse mansioni la banca non avevaviolato quella clausola contrattuale e quindi il lavoratore non potevaopporre l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. quanto alpreavviso e quindi esonerarsi in tal modo dall’adempimento diquell’obbligo;c) d’altro canto, come già ritenuto dal Tribunale, considerate la faseprecontrattuale e quindi le trattative che avevano precedutol’assunzione, effettivamente deve ritenersi che la banca avesse assuntoun obbligo rafforzato di mantenere inalterati sede di lavoro(Caltanissetta) e mansioni di “coordinatore commerciale”, sebbene sulpiano letterale nel contratto non fosse stata prevista alcuna deroga alloius variandi ex art. 2103 c.c.;d) infatti va considerato che la banca, a fronte del rifiuto del Minglinorispetto alla prima proposta contrattuale, la riformulò proprio nel sensoNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026voluto dal dipendente, con ciò implicitamente riconoscendogli – sullabase di buona fede e correttezza – un diritto alla “stabilità lavorativa”quanto alla sede e alle mansioni, in tal modo assumendo la relativaobbligazione e rinunziando, nella permanenza dei presuppostiorganizzativi di fatto, al proprio diritto potestativo di modifica, daritenere perciò illegittimamente esercitato, nonostante l’assenza di unvero e proprio demansionamento, posto che le nuove mansioni eranoequivalenti alle precedenti, in quanto ricondotte dalle parti collettive allostesso livello professionale;e) quindi è del tutto irrilevante che nel testo contrattuale manchiletteralmente quell’obbligazione a carico della banca e la sua rinunziaallo ius variandi;f) è vero, in astratto, che quel diritto del dipendente dovrebbe considerarsicomunque cedevole rispetto al diritto del datore di lavoro di procederealla riorganizzazione dell’assetto aziendale secondo proprie scelteimprenditoriali, insindacabili nel merito;g) tuttavia in concreto i tempi del mutamento organizzativo rispettoall’assunzione inducono ad escludere la prevalenza delle scelteimprenditoriali sul diritto del dipendente;h) infatti l’originaria proposta di aprile 2006 era per la sede di Siracusa eper le mansioni di “specialista retail”, ma un mese dopo la banca accolsetutte le richieste del Minglino;i) ciononostante, appena sette mesi dopo – a gennaio 2007 – la bancamodificò sede di lavoro e mansioni, in modo sostanzialmente conformealla sua originaria proposta;j) da ciò si evince che la banca accolse le richieste del lavoratore con lapiena consapevolezza e il deliberato proposito di assegnargli poi in unfuturo prossimo le mansioni di “specialista retail” alle quali mirava sindai primi contatti negoziali e, quindi, di trasferire il dipendente dove diquesta figura professionale avesse avuto bisogno;k) peraltro questa operazione era conforme al rinnovo del piano industrialerelativo al triennio 2006-2008 – del quale peraltro la banca non haofferto alcuna prova documentale – che prevedeva la soppressione dellafigura del “coordinatore commerciale”;Numero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026l) quindi al momento dell’assunzione – maggio 2006 – le variazioni diassetto aziendale erano già state programmate, sicché il trasferimentodi gennaio 2007 non era necessitato da esigenze sopravvenute, ma daquelle stesse esigenze originarie, come esattamente evidenziato dalTribunale;m) la mala fede, oggettiva e soggettiva, della banca risulta evidente ancheconsiderando che essa non ha cercato una collocazione che venisseincontro alle esigenze del lavoratore, come esattamente ritenuto dalTribunale;n) da questo inadempimento della banca discende il diritto del lavoratoreal risarcimento dei danni conseguenti;o) tuttavia, quanto al danno non patrimoniale e specificamente biologico,il lavoratore non ha soddisfatto l’onere di specifica allegazione, né haofferto un principio di prova (certificazioni mediche, prescrizioni difarmaci etc.), che sarebbero stati poi suscettibili di accertamenti tecnici;p) quanto al danno patrimoniale, è indubbio che le nuove mansionideterminarono la perdita dell’indennità di ruolo chiave e il benefitdell’auto aziendale, secondo il valore economico che risulta indicatonelle buste paga;q) il fatto che tali voci non siano previste per lo “specialista retail”, comeeccepito dalla banca, conferma e non smentisce l’esistenza di taledanno, una volta ritenuti illegittimi il trasferimento e l’assegnazionedelle nuove mansioni;r) quanto alle spese di locazione, sono quelle che il lavoratore ha dovutosopportare a causa del trasferimento illegittimo a Catania;s) quanto al diritto della banca all’indennità di mancato preavviso, varibadito che la clausola di prolungamento del preavviso è legittima perquanto sopra detto;t) come rilevato dal Tribunale, il lavoratore non ha invocato l’art. 28 CCNL,né ha indicato come ragione delle dimissioni il lamentatodemansionamento;u) peraltro, l’obbligo della banca di mantenere inalterati le mansioni e lasede di lavoro originarie non era il corrispettivo dell’obbligo delNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026lavoratore di prolungare il preavviso in caso di dimissioni, sicchél’inadempimento dei primo non vale a giustificare il secondo;v) occorre dunque verificare se la giusta causa di dimissioni – che esoneradal preavviso – possa essere ravvisata nella violazione dell’obbligo dellabanca;w) nessun rilievo ha il silenzio sul punto nella lettera di dimissioni, per lequali non vale quanto previsto dalla legge per l’opposto caso dellicenziamento, sicché non sussiste alcun obbligo di motivazione;x) cionondimeno non sussiste la giusta causa per difetto del requisitodell’immediatezza, invece necessaria ex art. 2119 c.c. anche per ledimissioni sia pure da intendere in senso relativo (Cass. n. 3222/1980,Cass. n. 6437/2020, Cass. n. 31999/2018);y) nel caso concreto, a fronte del provvedimento datoriale del 12/01/2007,con effetto dal 15/01/2007, il lavoratore ha rassegnato le dimissionisolo con missiva del 30/07/2007, ossia sei mesi e mezzo dopo,intervallo di tempo incompatibile con la giusta causa;z) proprio la grande importanza attribuita dal Minglino alle pregressecondizioni di lavoro avrebbe dovuto indurlo ad una rapida reazione;aa) inoltre le dimissioni vennero rassegnate non con effetto immediato, masolo con decorrenza dal 30/09/2007;bb) il preavviso mancante è pari a dieci mesi e la relativa quantificazione,non del tutto chiara nella memoria difensiva di primo grado, era statagià specificata e puntualizzata nei gradi successivi, ivi compreso ilpresente, e non è stata specificamente contestata dal lavoratore;cc) le spese processuali sono integralmente compensate in considerazionesia della soccombenza reciproca, sia di giusti motivi, vista l’epoca diinstaurazione del giudizio, dal momento che visti gli importi dellerispettive condanne, la soccombenza del Minglino sarebbe prevalente egiustificherebbe una compensazione solo parziale, ma va pureconsiderato che nel corso del rapporto di lavoro fu la banca a tenere uncomportamento non conforme a buona fede.7.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.Numero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/20268.- [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso eda sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.9.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso incidentale concontroricorso.10.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.11.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia una nullità della sentenza e del procedimento perviolazione degli artt. 99, 112, 324 e 327 c.p.c., 1375, 1337, 1366, 1175,1460, 2909, 2118 e 2119 c.c., 67, 68 e 69 CCNL per i dipendenti delle aziendedi credito, per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare su unadomanda e su un’eccezione di giudicato interno, che pure era stata da luisollevata nell’originario giudizio di appello.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo non si confronta con lo “storico di lite”, riportato dalla Corteterritoriale, secondo cui il Tribunale, pur ravvisando l’obbligo della banca dimantenere inalterati sede e mansioni originarie, non aveva ritenutosussistente un vincolo di corrispettività fra quest’obbligo e quello dellavoratore di prolungare il preavviso, ritenuto invece legato da corrispettivitàal solo assegno ad personam. Tanto è vero che quel primo Giudice accolseanche la domanda riconvenzionale della banca volta alla condanna dellavoratore al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, ritenendodunque violato l’obbligo di prolungamento del preavviso e non giustificato ilrelativo inadempimento.In secondo luogo la censura difetta di specificità e di autosufficienza: ilricorrente non ha riportato gli atti processuali – e segnatamente la sentenzadi primo grado e l’originario appello incidentale della banca – dai qualidovrebbe evincersi la formazione di un giudicato interno, ma si è limitato adaffermare: “[OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato la suddetta sentenzanella parte sopra trascritta” (v. ricorso per cassazione, p. 9). E la partetrascritta dal ricorrente è solo quella nella quale il Tribunale aveva dichiaratoillegittimo il trasferimento e l’adibizione alle nuove mansioni, ma non cheNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’obbligo di mantenere inalterati sede e mansioni fossero poste in relazionesinallagmatica con l’obbligo di prolungamento del preavviso. Si è visto che laCorte territoriale ha condiviso quel giudizio del Tribunale in termini di“illegittimità” del comportamento datoriale, ancorato però soltanto allaviolazione dell’obbligo – ritenuto implicitamente assunto dalla banca – dimantenere inalterati sede e mansioni originarie e null’altro.Infine, in relazione alla prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c., ilricorrente non specifica né riporta il suo originario atto di appello (principale),dal quale poter desumere l’eventuale omessa pronunzia su uno dei motivi odelle censure ivi articolati rispetto alla sentenza di primo grado. Tale difettodi autosufficienza rende a questa Corte impossibile verificare la fondatezzadella doglianza.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza e del procedimentoper violazione degli artt. 99, 101, 112, 115 e 116 c.p.c., 2118, 2119 e 2697c.c., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza della giusta causa didimissioni per mancanza del requisito dell’immediatezza, del quale nessunadelle parti aveva mai discusso. In tal modo la Corte territoriale sarebbeincorsa nel vizio di “ultrapetizione”.Il motivo è infondato.La giusta causa è stata oggetto del contendere, perché è stata invocataproprio dal Minglino per esonerarsi dall’obbligo di prestare il preavviso (edunque anche quello prolungato). In tale materia del contenderel’immediatezza appartiene alle componenti della giusta causa, ai fini del dirittoad essere esonerato da quell’obbligo (altrimenti valido ed efficace). Quinditale requisito rientrava a pieno titolo negli elementi che la Corte territorialedoveva accertare e valutare al fine di decidere se il Minglino potesse essereoppure no esonerato dall’obbligo di prestare il preavviso (prolungato).Dunque non sussiste alcuna ultrapetizione.La Corte ha considerato pure che era stato dato il preavviso di due mesi,sicché anche per tale ragione ha ritenuto tardiva – e sostanzialmenteinconfigurabile – la giusta causa. Al riguardo questa Corte ha già affermatoche la configurabilità delle dimissioni per giusta causa, pur potendo sussistereanche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificanoNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026e la giusta causa sia addotta solo successivamente al recesso, è tuttavia daescludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi,abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l'attività pertutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lostesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità dicircostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea delrapporto (Cass. n. 24477/2011; Cass. n. 2492/1997).Le ulteriori censure sono inammissibili: il principio dell'immediatezza, checondiziona la tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa,deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti,compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione ètuttavia demandata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione neilimiti di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (Cass. ord. n. 31999/2018).Per il resto il motivo è inammissibile, perché si limita ad una raccolta dimassime di questa Corte di legittimità sul vizio di ultrapetizione, senzatuttavia confrontarsi con le specifiche argomentazioni articolate sulla giustacausa dai Giudici del rinvio.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2118, 2119,2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territorialeritenuto insussistente la giusta causa di dimissioni.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che “la decisione si pone in pieno contrasto conprincipi giurisprudenziali consolidati in ordine alla configurazione delledimissioni come diritto potestativo e sugli effetti che ne derivano” (v. ricorsoper cassazione, p. 15). Ma tale doglianza è del tutto estranea al decisum,poiché la Corte territoriale non ha affatto negato che le dimissioni siano undiritto potestativo, né che abbiano l’effetto di estinguere il rapporto di lavoroper volontà insindacabile del lavoratore. Anzi ha dato per presupposti questidue assunti per motivare in ordine alla necessaria osservanza dell’obbligo dipreavviso, unico limite procedimentale posto dall’art. 2118 c.c. (una voltaesclusa la sussistenza della giusta causa di dimissioni).Le ulteriori doglianze sono inammissibili, perché attengono al profilo dellamancata allegazione specifica dei danni non patrimoniali, thema rispetto alNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026quale non vengono tuttavia in rilievo le norme sostanziali e processuali sopraindicate, di cui il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione”.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91, 92 e 96c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese ditutti i gradi di giudizio.Il motivo è inammissibile, perché si tratta di un potere discrezionale delgiudice, ampiamente e adeguatamente motivato. Questa Corte ha più volteaffermato che in tema di spese processuali, il principio della soccombenza vainteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse. Neconsegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamentodella mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tantonell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altrigiusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda ilimiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restanoappannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. ord. n.9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017).Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., nella sentenza impugnata non vene è cenno, sicché, ai fini dell’autosufficienza del motivo, era onere delricorrente specificare in quale atto processuale avesse avanzato quelladomanda e poi dolersi non della violazione della norma predetta, bensì dellamancata pronunzia su quella domanda. Tali oneri sono rimasti inadempiuti.RICORSO INCIDENTALE5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362, 1363, 1374, 2103 c.c. peravere la Corte territoriale ravvisato un “patto di stabilità” relativo alla sede dilavoro e alle originarie mansioni, nonché violazione dell’art. 1346 c.c. per nonaver ravvisato l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto di quel patto.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile laddove non si confronta con la specifica motivazioneaddotta dai Giudici d’appello in sede di rinvio, secondo cui, pur in mancanzadell’espressa assunzione di quell’obbligo di “stabilità” di sede e di mansioniNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026nel contratto di lavoro, nondimeno esso doveva desumersi da quanto eraaccaduto nella fase precontrattuale delle trattative.E’ poi infondato, laddove si consideri che fra i criteri ermeneutici impostidall’art. 1362 c.c. vi è anche quello del comportamento delle parti. Riferendosial “comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione delcontratto”, il legislatore, con l’espressione “anche posteriore”, postula chesiano rilevanti pure (e forse prima di tutto) gli altri comportamenti esegnatamente non solo quelli concomitanti, ma anche quelli antecedenti allaconclusione del contratto (Cass. n. 1260/1984), con particolare riguardo adichiarazioni o comportamenti tenuti in sede di trattativa, sicché la normadell’art. 1362 c.c. risulta esattamente interpretata ed applicata.Per il resto le censure sono inammissibili, perché tendono a sollecitare aquesta Corte una diversa interpretazione del contratto, interdetta in sede dilegittimità. Va ricordato in proposito che il controllo di legittimità sugli atti diautonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito edanteporre a quella prescelta dai giudici d’appello una differenteinterpretazione solo perché reputata più plausibile ad opera della stessa partericorrente. Come è noto, anche l’accertamento della volontà negoziale sisostanzia in un accertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass.n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito(Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazionidel giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad unsindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedonoall’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella meracontrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra leinnumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000).6.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103c.c. e 30 L. n. 183/2010 per avere la Corte territoriale sindacato la congruitàdelle scelte organizzative della banca.Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.Numero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026Contrariamente all’assunto della ricorrente, i Giudici d’appello non hannoin alcun modo sindacato la scelta imprenditoriale di dar luogo allariorganizzazione, ma si sono limitati ad evidenziare alcune incongruenze sulpiano temporale, ai fini della verifica della legittimità del trasferimento e dellenuove mansioni rispetto al “patto di stabilità” (ossia all’obbligo di mantenereinalterate sede e mansioni originarie). E da quei dati temporali hanno trattoil convincimento dell’illegittimità del comportamento della banca, ritenutoconnotato da mala fede qualificata in termini di preordinazione del disegnocomplessivo, considerando sia la sequenza, molto ravvicinata, della prima edella seconda proposta di assunzione, sia l’anteriorità, rispetto a talesequenza, della scelta riorganizzativa, sia l’estrema vicinanza temporale del(di poco) successivo atto di esercizio dello ius variandi rispetto al momentodell’assunzione.Per il resto le censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corteun diverso apprezzamento di quelle circostanze, interdetto in sede dilegittimità, in quanto riservato al giudice di merito.7.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223 e 1225c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto danni patrimoniali risarcibili infavore del Minglino.Il motivo, nella parte in cui è articolato sull’espresso presupposto del “venirmeno” dell’illegittimità del trasferimento e del mutamento di mansioni (v.controricorso, p. 32), è infondato in conseguenza del rigetto dei primi duemotivi.E’ altresì infondato anche nella successiva parte, in cui è articolatosull’assunto che la Corte territoriale non abbia accertato il nesso causale fral’inadempimento datoriale all’obbligo di stabilità di sede e di mansionioriginarie e i danni patrimoniali riconosciuti (v. controricorso, p. 33, ult.cpv.).Contrariamente alla doglianza della banca, la Corte territoriale haespressamente esaminato proprio il profilo causale, ritenendolo sussistentesulla base di un accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede dilegittimità (salvi i ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo,di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., nella specie non prospettato dallabanca). In particolare, quanto alla perdita dell’indennità di ruolo chiave e delNumero registro generale 9122/2022Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13173/2026Data pubblicazione 07/05/2026benefit dell’uso dell’auto aziendale, la Corte territoriale ha premesso che,come prospettato dalla banca, erano voci non previste per le nuove mansionidi “specialista retail”, ma proprio per questa ragione, ritenuto illegittimo ilmutamento di mansioni, ha considerato quella perdita come danno risarcibilesub specie di lucro cessante.8.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spesedel giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale, anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data01/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]