CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 40474/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7625-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5073/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Considerato che: i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e avverso la sentenza n. 5073/2017, della Corte di appello di Roma, pubblicata il 25 luglio 2017, che ha rigettato l'appello, dai medesimi proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14030/2016, depositata il 13 luglio 2016, che aveva, a sua volta, rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda con la quale i predetti medici, lamentando la mancata percezione di una remunerazione durante la frequenza, in anni anteriori al 1991, dei corsi di specializzazione rispettivamente in urologia e pediatria, avevano chiesto che, accertato il loro diritto a percepire una adeguata remunerazione per ogni anno di frequenza dei predetti corsi di specializzazione, lo Stato Italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fosse condannato al pagamento, in loro favore, dell'importo di euro 11.103,82 ciascuno per ogni anno di corso, ai sensi del d.lgs. 275/91; in subordine, gli attori avevano chiesto che la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno conseguente alla ritardata e/o errata mancata attuazione della direttiva comunitaria 76/82 nella misura di euro 11.103,82 ciascuno per ogni anno; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale» (Cass. 28/03/2006, n. 7084; Cass., ord., 4/04/2017, n. 8741; Cass. 21/11/2017, n. 27540); è stato pure precisato dalla consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità che «la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio»; nel ricorso all'esame si fa espressamente riferimento alla «procura a margine dell'atto di citazione», la cui prima pagina è allegata al ricorso, con conseguente inammissibilità del medesimo ricorso per difetto della prescritta procura speciale, pur se rilasciata per «ogni stato e grado de/presente giudizio» (Cass. 9/03/2011, n. 5554, Cass.11/09/2014, n. 19226; Cass., ord., 7/01/2016, n. 58; Cass, ord., 27/08/2020, n. 17901; v. anche Cass. 12/05/2003, n. 7181 e Cass.17/12/2004, n. 23501, in relazione a procura rilasciata con l'atto di appello); ritenuto che: il ricorso debba essere, alla luce di quanto evidenziato, dichiarato inammissibile; le spese debbano seguire la soccombenza e vadano liquidate come in dispositivo; vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloVdovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 I g o 2021. III P eside