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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 29372/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7442-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3808/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 07442 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- R.g. 7442/2022 [OSCURATO:PERSONA] cl Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'attestazione della cancelleria del 26.03.2022, [OSCURATO:PERSONA] 7_ gl ani ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della CTP. di Brescia - n. 3805/23/21- avente ad oggetto due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Co siderato che: 11 potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'irrigrocedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza deva Corte l'esistenza con il controricorso.

Ccsituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tarcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa iatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.: (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez.

U n. 4859-81 e Cass. Sez.

U n, 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave dei deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di imp-ocedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Gas;. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Il rico-rente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria deiia Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese CO' controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l'avrebbe successivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate suoerflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del rico-so.

Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto co-11:o del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e del,.3 circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte».

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore deba causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa CcrI:e».

Non essendo stato depositato il ricorso non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8728 del 2022).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000,00.

Roma, 5 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA].

An i r nicr ius orMosi,to .2S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7442-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3808/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 07442 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- R.g. 7442/2022 [OSCURATO:PERSONA] cl Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'attestazione della cancelleria del 26.03.2022, [OSCURATO:PERSONA] 7_ gl ani ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della CTP. di Brescia - n. 3805/23/21- avente ad oggetto due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). Co siderato che: 11 potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'irrigrocedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza deva Corte l'esistenza con il controricorso. Ccsituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tarcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa iatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.: (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n, 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave dei deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di imp-ocedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Gas;. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Il rico-rente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria deiia Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese CO' controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l'avrebbe successivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate suoerflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del rico-so. Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto co-11:o del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e del,.3 circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte». Le spese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore deba causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa CcrI:e». Non essendo stato depositato il ricorso non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8728 del 2022). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000,00. Roma, 5 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. An i r nicr ius orMosi,to .2S