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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 22748/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00311/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, prima sezione civile, n. 2217/2017 del 24 maggio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso principale in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il concorso di colpa della ricorrente, nella misura del 50%, nella causazione del danno derivante dall'illegittima negoziazione dell'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 9101768935-12, emesso in data 7-3-2007 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) in favore di [OSCURATO:PERSONA], spedito a mezzo posta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), trafugato e incassato da ignoti presso una filiale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

2. La Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità in esame, ha ritenuto che la negoziatrice non avesse fornito prova liberatoria di aver diligentemente adempiuto al proprio onere di identificazione del portatore dell'assegno, condividendo espressamente le considerazioni sul punto espresse dal giudice di primo grado, che le aveva imputato di aver pagato l'assegno di rilevante importo a un cliente sostanzialmente sconosciuto, che aveva appena all'uopo aperto un rapporto contrattuale con la banca, identificandolo con un solo documento (il tesserino sanitario non era r.g. n. 0311/2018 Cons t. [OSCURATO:PERSONA] giudicato soddisfacente, in quanto privo di fotografia), senza che vi fosse alcuna ragione evidente della apertura del rapporto diversa da quella dell'addebito della somma per l'incasso.

La Corte lombarda ha, tuttavia, rilevato che nella causazione del danno concorreva anche la responsabilità del creditore [OSCURATO:SOCIETA]., per aver scelto una modalità di spedizione del titolo rischiosa, come quella per posta ordinaria; corresponsabilità che ha quantificato nulla percentuale del 50% del danno complessivo, pari all'importo del titolo illegittimamente incassato, maggiorato degli interessi legali; ha, infine, ritenuto che alcuna responsabilità potesse ascriversi a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., siccome in stanza di compensazione il controllo demandato alla trattaria è di esclusiva regolarità del titolo, a nulla rilevando in tale sede le questioni attinenti alle modalità di accettazione per l'incasso da parte della negoziatrice.

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata.

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta: a.

Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul concorso di colpa della Compagnia di Assicurazione per aver spedito l'assegno per posta (art. 360 non. 3 c.p.c.)». b.

Secondo motivo: «2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 DPR 156/73 sulla spedizione per posta dell'assegno.

Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».r.g. 0311/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] ,

2. Il ricorso incidentale lamenta: a.

Primo motivo: «1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c. e dell'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per aver pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario (art. 360 n. 3 c.p.c.). b.

Secondo motivo: «2) Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. per non aver contattato tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (art.360, n. 5 c.p.c.». c.

Terzo motivo: «1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per aver pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario (art. 360 n. 3 c.p.c.).

3. Entrambi i motivi del ricorso principale sono infondati alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 9769 del 26/05/2020, hanno sancito che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un r.g. 0311/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

4. Il ricorso incidentale va parimenti respinto. a.

Il primo motivo è infondato.

Invero la Corte territoriale, come sopra riassunto, ha identificato gli elementi probatori dai quali ha tratto nel caso di specie il convincimento della responsabilità della negoziatrice nella causazione della metà del danno risarcibile, evidenziando come quest'ultima, rispetto ai descritti inadempimenti, avesse fallito nel rendere la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 cod. civ., così conformandosi all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte reso nella sentenza n. 12477 del 21/05/2018.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato un accertamento in fatto - non rivedibile in questa sede - sulla colpa della negoziatrice nell'identificare il negoziatore, non facendo ricorso alla responsabilità oggettiva, negata dal succitato arresto delle S.U. n. 12477/2018.

D'altro canto, la decisione è conforme anche alla giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato, con riferimento a fattispecie sostanzialmente identiche che, ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare Th r.g. n. 00311/2018 Cofi . est. [OSCURATO:PERSONA] l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (Cass. 9842/2021; Cass. 13152/2021). b.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 24 maggio 2017, si applica l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ciò comporta che il predetto è denunciabile in cassazione ai sensi del suddetto articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

L'irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell'applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del r.g. n. 00311/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive.

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Ciò che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie. c.

Il terzo motivo è inammissibile, posto che lamenta un'erronea valutazione dei fatti processuali (possibilità o meno della trattaria di avvedersi della alterità del beneficiario effettivo rispetto al presentatore per l'incasso), la cui valutazione non può essere ripetuta in questa sede, una volta che la Corte di merito, come è accaduto nel caso di specie, abbia reso sul punto una motivazione pienamente riconoscibile come tale e fondata sulla chiara affermazione dell'assenza di responsabilità della trattaria in stanza di compensazione, in presenza di assegno di traenza emesso in favore di un cliente non già della banca trassata, bensì di un cliente della società assicuratrice detentrice della provvista con cui è stato emesso il titolo, con attribuzione di rilevanza esclusiva nella vicenda alte modalità di spedizione del titolo e di identificazione del presentatore per l'incasso.r.g.n. 0311/2018 C est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Le spese di lite della presente fase possono essere interamente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00311/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, prima sezione civile, n. 2217/2017 del 24 maggio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso principale in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il concorso di colpa della ricorrente, nella misura del 50%, nella causazione del danno derivante dall'illegittima negoziazione dell'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 9101768935-12, emesso in data 7-3-2007 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) in favore di [OSCURATO:PERSONA], spedito a mezzo posta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), trafugato e incassato da ignoti presso una filiale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2. La Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità in esame, ha ritenuto che la negoziatrice non avesse fornito prova liberatoria di aver diligentemente adempiuto al proprio onere di identificazione del portatore dell'assegno, condividendo espressamente le considerazioni sul punto espresse dal giudice di primo grado, che le aveva imputato di aver pagato l'assegno di rilevante importo a un cliente sostanzialmente sconosciuto, che aveva appena all'uopo aperto un rapporto contrattuale con la banca, identificandolo con un solo documento (il tesserino sanitario non era r.g. n. 0311/2018 Cons t. [OSCURATO:PERSONA] giudicato soddisfacente, in quanto privo di fotografia), senza che vi fosse alcuna ragione evidente della apertura del rapporto diversa da quella dell'addebito della somma per l'incasso. La Corte lombarda ha, tuttavia, rilevato che nella causazione del danno concorreva anche la responsabilità del creditore [OSCURATO:SOCIETA]., per aver scelto una modalità di spedizione del titolo rischiosa, come quella per posta ordinaria; corresponsabilità che ha quantificato nulla percentuale del 50% del danno complessivo, pari all'importo del titolo illegittimamente incassato, maggiorato degli interessi legali; ha, infine, ritenuto che alcuna responsabilità potesse ascriversi a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., siccome in stanza di compensazione il controllo demandato alla trattaria è di esclusiva regolarità del titolo, a nulla rilevando in tale sede le questioni attinenti alle modalità di accettazione per l'incasso da parte della negoziatrice. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: a. Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul concorso di colpa della Compagnia di Assicurazione per aver spedito l'assegno per posta (art. 360 non. 3 c.p.c.)». b. Secondo motivo: «2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 DPR 156/73 sulla spedizione per posta dell'assegno. Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».r.g. 0311/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] , 2. Il ricorso incidentale lamenta: a. Primo motivo: «1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c. e dell'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per aver pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario (art. 360 n. 3 c.p.c.). b. Secondo motivo: «2) Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. per non aver contattato tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (art.360, n. 5 c.p.c.». c. Terzo motivo: «1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per aver pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario (art. 360 n. 3 c.p.c.). 3. Entrambi i motivi del ricorso principale sono infondati alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 9769 del 26/05/2020, hanno sancito che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un r.g. 0311/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore. 4. Il ricorso incidentale va parimenti respinto. a. Il primo motivo è infondato. Invero la Corte territoriale, come sopra riassunto, ha identificato gli elementi probatori dai quali ha tratto nel caso di specie il convincimento della responsabilità della negoziatrice nella causazione della metà del danno risarcibile, evidenziando come quest'ultima, rispetto ai descritti inadempimenti, avesse fallito nel rendere la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 cod. civ., così conformandosi all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte reso nella sentenza n. 12477 del 21/05/2018. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato un accertamento in fatto - non rivedibile in questa sede - sulla colpa della negoziatrice nell'identificare il negoziatore, non facendo ricorso alla responsabilità oggettiva, negata dal succitato arresto delle S.U. n. 12477/2018. D'altro canto, la decisione è conforme anche alla giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato, con riferimento a fattispecie sostanzialmente identiche che, ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare Th r.g. n. 00311/2018 Cofi . est. [OSCURATO:PERSONA] l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (Cass. 9842/2021; Cass. 13152/2021). b. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 24 maggio 2017, si applica l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il predetto è denunciabile in cassazione ai sensi del suddetto articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L'irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell'applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del r.g. n. 00311/2018 Co est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Ciò che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie. c. Il terzo motivo è inammissibile, posto che lamenta un'erronea valutazione dei fatti processuali (possibilità o meno della trattaria di avvedersi della alterità del beneficiario effettivo rispetto al presentatore per l'incasso), la cui valutazione non può essere ripetuta in questa sede, una volta che la Corte di merito, come è accaduto nel caso di specie, abbia reso sul punto una motivazione pienamente riconoscibile come tale e fondata sulla chiara affermazione dell'assenza di responsabilità della trattaria in stanza di compensazione, in presenza di assegno di traenza emesso in favore di un cliente non già della banca trassata, bensì di un cliente della società assicuratrice detentrice della provvista con cui è stato emesso il titolo, con attribuzione di rilevanza esclusiva nella vicenda alte modalità di spedizione del titolo e di identificazione del presentatore per l'incasso.r.g.n. 0311/2018 C est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Le spese di lite della presente fase possono essere interamente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza. 6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente
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