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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20264/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso.

I ..[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 16/11/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, ha disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica, il sequestro preventivo delle quote societarie, e nei confronti della società il sequestro preventivo dello stabilimento. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 231 del 2001, che estende all'ente le disposizioni processuali relative all'indagato/imputato.

Sostiene, al riguardo: - che la società è indicata nel decreto di sequestro come indagata per illeciti amministrativi da reato (nella specie, l'art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'art. 452-quaterdecies cod. pen.); - che non era stata notificata alcuna informazione di garanzia, con invito a costituirsi nel processo ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001; - che nei casi di urgenza (quello in esame lo era) il legale rappresentante può agire in nome e per conto dell'ente provvedendo alla nomina di un difensore di fiducia che compia attività legate alle procedure di urgenza (tal'è la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del bene della società); - che la procura è stata correttamente rilasciata dal legale rappresentante della società al difensore di fiducia per il ministero del quale è stata proposta richiesta di riesame in qualità di persona sottoposta alle indagini della società stessa; - che l'inerzia dell'amministratore giudiziario legittimava l'impugnazione del provvedimento cautelare; - che l'art. 35, d.lgs. n. 231 del 2001 estende all'ente le facoltà e i diritti della persona sottoposta alle indagini sin dalla fase procedimentale; - che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la società non legittimata a eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.costituisce principio ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 (Sez.

U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310 - 01; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Rv. 271360 - 01; Sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011, Rv. 250432 - 01; Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Rv. 244407 - 01); 3.2.nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], benché persona sottoposta a indagine per il reato presupposto dell'illecito ascritto all'ente, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha provveduto a nominare (e costituire procuratore speciale) il difensore di fiducia della società affinché proponesse (come poi ha effettivamente proposto) il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; 3.3.difetta, dunque, nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lo "ius postulandi" con conseguente inidoneità del ricorso a costituire il rapporto processuale di impugnazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. I ..[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 16/11/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, ha disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica, il sequestro preventivo delle quote societarie, e nei confronti della società il sequestro preventivo dello stabilimento. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 231 del 2001, che estende all'ente le disposizioni processuali relative all'indagato/imputato. Sostiene, al riguardo: - che la società è indicata nel decreto di sequestro come indagata per illeciti amministrativi da reato (nella specie, l'art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'art. 452-quaterdecies cod. pen.); - che non era stata notificata alcuna informazione di garanzia, con invito a costituirsi nel processo ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001; - che nei casi di urgenza (quello in esame lo era) il legale rappresentante può agire in nome e per conto dell'ente provvedendo alla nomina di un difensore di fiducia che compia attività legate alle procedure di urgenza (tal'è la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del bene della società); - che la procura è stata correttamente rilasciata dal legale rappresentante della società al difensore di fiducia per il ministero del quale è stata proposta richiesta di riesame in qualità di persona sottoposta alle indagini della società stessa; - che l'inerzia dell'amministratore giudiziario legittimava l'impugnazione del provvedimento cautelare; - che l'art. 35, d.lgs. n. 231 del 2001 estende all'ente le facoltà e i diritti della persona sottoposta alle indagini sin dalla fase procedimentale; - che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la società non legittimata a eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.costituisce principio ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310 - 01; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Rv. 271360 - 01; Sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011, Rv. 250432 - 01; Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Rv. 244407 - 01); 3.2.nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], benché persona sottoposta a indagine per il reato presupposto dell'illecito ascritto all'ente, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha provveduto a nominare (e costituire procuratore speciale) il difensore di fiducia della società affinché proponesse (come poi ha effettivamente proposto) il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; 3.3.difetta, dunque, nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lo "ius postulandi" con conseguente inidoneità del ricorso a costituire il rapporto processuale di impugnazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Co
Decreto Cassazione n. 20264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris