CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato per mancata indicazione delle sentenze di condanna dei cui reati si chiede l'unificazione, è manifestamente infondato. Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui chi chiede il riconoscimento del nesso della continuazione, sebbene non debba provare o necessariamente allegare gli indici sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ha pur sempre l'onere — non assolto dal ricorrente - di indicare quali siano gli estremi delle sentenze in relazione alle quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, così da mettere il giudice in condizione di vagliare la richiesta e acquisire le relative pronunce d'ufficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.