CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. a Vasto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. a Vasto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Vasto che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli della ricettazione di due apparecchi cellulari di provenienza furtiva e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648,comma 2, cod.pen. li aveva condannati alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 3. I ricorsi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure. La Corte di merito, infatti, ha dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo in punto di dolo (pag. 4) e con dette argomentazioni la difesa non si confronta, formulando rilievi privi di puntualità censoria.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C{\/ D EPOSiTATO CI9',ICE R1A 136W og