CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13889/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31239-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2206/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 23/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31239 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 31239/2020 FATTO E DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia nr 2206/2020,sezione distaccata di Catania, accoglieva l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente. Il giudice del gravame rilevava la nullità della notifica della cartella sotto plurimi motivi . In primo luogo osservava come non vi fosse incertezza in merito alla sede legale della contribuente che secondo quanto emergeva dalla locale Camera di commercio era in via Pompeo nr 60 a Mascalucia ove era stata tentata la notifica. Evidenziava che il messo, dopo aver tentato la notifica avrebbe apposto la dicitura che il destinatario fosse sconosciuto all'indirizzo e constatata l'irreperibilità di persone legittimate a ricevere l'atto aveva proceduto al deposito presso la casa comunale e all'affissione all'albo,annotando a margine il decesso del legale rappresentate,[OSCURATO:PERSONA],circostanza che se pur vera tratta da conoscenza personale , e comunque superflua dal momento che nell'atto non era indicato il nominativo e l'indirizzo del legale rappresentante e considerando che il decesso di quest'ultimo di una società di capitale non fa venir meno la soggettività giuridica in capo alla società stessa. Sottolineava che la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'alt 140 c.p.c. con l'invio della raccomandata informativa ,adempimento questo nella specie omesso. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica la società contribuente che si costituisce con controricorso. Si deduce la violazione di norme di diritto ex art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto sussistenti una ipotesi di irreperibilità relativa in luogo di una irreperibilità assoluta del destinatario. Va preliminarmente rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito hanno partecipato sia la contribuente sia l'Agenzia delle Entrate,quale ente impositore oltre che la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in data 3.12.2020 lo stesso ricorso per cassazione non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate. E' orientamento consolidato di questa Corte quello che l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario - sia nel caso di litisconsorzio sostanziale come nella specie sia nel caso di litisconsorzio processuale - "non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio iussu iudicis", ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (tra le tante, Cass. 31/07/2013, n. 18364, 27/07/2018, n. 19910, 21/03/2019, n. 8065). Pertanto, va ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dell'Agenzia delle entrate a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M. La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate da eseguire, a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria; rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma 22.2.2022 Il