CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 09/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 22936 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22936del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M30 D423B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M47 L112N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : BCCLSN 75C18 A475P) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NNTNTN 60S07 L36V), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 60B64 F241K), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 81H28 C111X), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75E52 L736E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 63L16 H501U) -controricorrenti- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 22936/2023 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempor [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] D’ORCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre- sentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2545/2023,pubblicata in data 24 maggio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., impresa che svolge attività di autonoleg- gio, ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’ art.615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione ( [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , cui è successivamente subentrata l’ Agenzia delle Entrate - Riscos- sione), volta alla riscossione coattiva di crediti di diversi enti pubblicilocali, per complessivi € 6.588,16, oltre accessori, per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada. L’opposizione, in corso di causa limitata al solo importo intimato di € 3.681,95, per la cessata materia del contendere nei rap- porti con alcuni degli enti locali convenuti, è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Palermo. Ric. n. 22936/2023 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Il Tribunale di Palermo ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi. Resistono, con distinti controricorsi, il Comune di Assisi e il Co- mune di Venezia. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’ar- ticolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche sic- come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g- ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le partiin relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipo- tesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo Ric. n. 22936/2023 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazionedell’ articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modifi- cato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del de- creto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di ine- sistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contrad- dittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’ar- ticolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc». 2.Il ricorso (i cui motivi sono suscettibili di esame congiunto, in ragione della intrinseca connessione delle questioni con essi poste) è inammissibile sotto vari profili. È in primo luogo senz’altro inammissibile la censura di «insuffi- cienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione», trattan- dosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c.,come motivo di ricorso per cassazione. Sono inammissibili anche le rimanenti censure, per le mede- sime ragioni già esposte da questa Corte in recenti pronunce aventi ad oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzial- mente identici al presente (cfr., tra le altre:Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 31454 del 07/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30387 del 25/11/2024; Sez. 3, Ordinanza n.29015 dell’11/11/2024; Sez. 3, Ordinanza 3786 del 12/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 1806del 17/01/2024). Ric. n. 22936/2023 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 Invero, anche dalla semplice lettura dei duemotivi del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità si evince che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., lecensure – costituit e dal com- plesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.,e tra loro inestricabil- mente cumulate –sono formulat e senza premurarsi della loro intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata. Orbene, i motivi del ricorso –che si dipanano, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica, per ben diciannovepagine (da pag. 5 a pag. 24 del ricorso),con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (gras- setto, corsivo e sottolineato) –si connotano per una inestrica- bile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo (afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda), infra- mezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di pas- saggi motivazionali di un arresto di questa Corte (l’ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10833)ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito. La redazione deimotivi così praticata pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze, in tal guisa confusamente mosse alla sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il com- pito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata(in propo- sito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26790 Ric. n. 22936/2023 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 del 23/10/2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023). 3. In ogni caso, il ricorso è , altresì, i nammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., essendo ad esso sottesa una questione di diritto giàpiù volte affrontata da questa Corte, anche con sentenza ad esito di udienza pubblica (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 32921 del9/11/2022 ) e risolta in senso difforme dagli assunti di parte ricorrente. Anche a fini di completezza espositiva, con riguardo alle indi- cate questioni di diritto oggetto del giudizio, pare, dunque,op- portuno ribadire,ancora una volta, l’ormai consolidato orienta- mento di questa Corte –che il ricorso non offre argomenti ido- nei ad indurre a rimeditare –secondo il quale «in tema di vio- lazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva –derivante dall’inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fattocostitutivo del diritto dell’ammini- strazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 32920 del 09/11/2022; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Ordinanz e n. 510 dell’11/01/2023, n. 1382 e n. 1383 del 18/01/2023). Quanto, infine, alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l’art. 196 del cod ice della Ric. n. 22936/2023 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 strada è stato, infatti, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156), essa risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudi- zio, in quanto in materia di sanzioni amministrative – tali es- sendo quelle comminate all’odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa og- getto di opposizione – non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante:Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1383 del18/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19030 del 13/06/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell’inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del co- dice della strada ai verbali notificati. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, li- quidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il Ric. n. 22936/2023 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a