CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20647/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 27 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 15; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -Obbligazioni del conduttore – Restituzione della cosa locata avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 26 91 /201 8 , depositata il3 maggio 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con unico mezzo, illustrato da successiva memoria, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]( che resiste con controricorso ), per la cassazione della sentenza n. 2691/2018, depositata il 3 maggio 2019, con la quale la Corte d’appello di Ancona — in relazione a controversia locativa vertente su residue pretese, anche risarcitorie, vantate dalla locatrice [OSCURATO:SOCIETA] dopo la riconsegna dei locali da parte dello Spinozzi — in parziale accoglimento del gravame interposto da quest’ultimo ha ridotto all’importo di € 16.566,19, oltre i va, il risarcimento posto a suo carico in relazione ai lavori dimanutenzione e ripristino dei locali , resisi necessari a seguito della rimozione di macchinari; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., 2697 c.c., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché illogicità ed insufficienza della motivazione; la censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato nell’an la fondatezza della detta pretesa risarcitoria; prima di esaminare il motivo nel merito, v'è da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la sua intitolazione; il ricorrente, infatti, pur prospettando formalmente un vizio di violazione di legge, ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc.civ., ovvero un vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 n. 5, nella sostanza lamenta la violazione d'una regola processuale, così prospettando il differente vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c.; questo errore nell'inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all'esame del motivo; com’è noto, infatti, nel caso in cui il ricorrente erri nell'inquadrare l'errore che si assume commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c., il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 17931 del 24/07/2013); nel caso di specie, l'illustrazione contenuta nelle pagg. 5-7 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare un vizio di grave carenza o incomprensibilità della motivazione e, dunque , la violazione, da parte della Corte d'appello, dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.; dunque il motivo è ammissibile; lo stesso è anche fondato; com’è noto, secondo consolidato insegnamento, una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, può ammettersi solo in quattro casi: — quando la motivazione manchi del tutto finanche « sotto l'aspetto materiale e grafico»; — quando contenga un « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando sia « perplessa ed obiettivamente incomprensibile »; — quando, infine, sia puramente apparente ; si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134; di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che «deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053); nel caso di specie è certamente ravvisabile la terza delle dette ipotesi; la motivazione spesa sul punto nella sentenza impugnata è, invero, del seguente testuale tenore: «Con la quinta censura l'appellante si duole che il giudice a quo abbia posto a carico del conduttore le spese di ripristino dei locali quando le opere di miglioria erano state approvate dal locatore. «La censura è infondata. «Dal contratto di locazione (art. 10) si ricava che il locatore ha la facoltà di ritenere (senza oneri a proprio carico) le migliorie e addizioni apportate dal conduttore ma anche quella di richiedere la loro eliminazione e la rimessione in pristino a spese di questi. Poiché il contratto prevede che le migliorie e le addizioni sono condizionate al consenso scritto del locatore è evidente che la richiesta di esenzione del locatore dalle spese di ripristino è preclusa dal preventivo consenso di cui si è detto»; l’affermazione secondo cui «la richiesta di esenzione del locatore dalle spese di ripristino è preclusa dal preventivo consenso di cui si è detto» non ha alcuna attinenza o legame logico né con il motivo di gravame pur ricordato in premessa, né con la anteposta ricognizione della pattuizione di cui all’art. 10 del contratto di locazione; quanto meno tale attinenza non è in alcun modo spiegata; non è dato dunque comprendere per quale ragione, in fatto e/o in diritto, sia stata ritenuta infondata la tesi dell’appellante secondo la quale il consenso preventivamente ottenuto dalla società locatrice l’avrebbe dovuto esentare dal sopportare le spese delle opere di ripristino dei locali rese necessarie dalla rimozione dei macchinari in essiinstallati; la sentenza va pertanto cassata, in relazione all’accolto motivo di censura, e la causa rinviata per nuovo esame sul punto al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Ancona, comunque in diversa composizione, alla quale demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legitti