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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31020/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gtL Ce l tteiteDt é triL ifu I , ...„a,„ ,k (fui L 9,c, e i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede in data 23 novembre 2023, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, all'esito di abbreviato celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reato di cui all'art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998- [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv.

M. Amoroso, pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 30 maggio 2025 (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 comma quarto cod. pen. posto che la recidiva è stata ritenuta senza considerare la concreta offensività dei precedenti penali per possesso di documenti di identificazione falsi e per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio atti di competenza del giudice di pace; né sarebbe stata valutata la concreta riprovevolezza della condotta e l'incremento di pericolosità da parte del suo autore) è inammissibile perché la motivazione della pronuncia impugnata è sorretta da specifica giustificazione delle ragioni per le quali è stata confermata la pronuncia di primo grado quanto alla recidiva (v. p. 4 ove si valuta la pericolosità e propensione a delinquere dell'imputato, si considerano i precedenti penali, anche specifici, a suo carico, quali sintomo di accentuata pericolosità sociale e di perdurante inclinazione a delinquere, tale da incidere sulla condotta da ultimo posto in essere).

Rilevato, peraltro, che le argomentazioni relative al trattamento punitivo indicate nella memoria difensiva sono generiche perché si limitano a denunciare asserita mancanza di motivazione, senza specificare le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali invece, quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, questa andava concessa in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 6 16 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gtL Ce l tteiteDt é triL ifu I , ...„a,„ ,k (fui L 9,c, e i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede in data 23 novembre 2023, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, all'esito di abbreviato celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reato di cui all'art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998- [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv. M. Amoroso, pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 30 maggio 2025 (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 comma quarto cod. pen. posto che la recidiva è stata ritenuta senza considerare la concreta offensività dei precedenti penali per possesso di documenti di identificazione falsi e per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio atti di competenza del giudice di pace; né sarebbe stata valutata la concreta riprovevolezza della condotta e l'incremento di pericolosità da parte del suo autore) è inammissibile perché la motivazione della pronuncia impugnata è sorretta da specifica giustificazione delle ragioni per le quali è stata confermata la pronuncia di primo grado quanto alla recidiva (v. p. 4 ove si valuta la pericolosità e propensione a delinquere dell'imputato, si considerano i precedenti penali, anche specifici, a suo carico, quali sintomo di accentuata pericolosità sociale e di perdurante inclinazione a delinquere, tale da incidere sulla condotta da ultimo posto in essere). Rilevato, peraltro, che le argomentazioni relative al trattamento punitivo indicate nella memoria difensiva sono generiche perché si limitano a denunciare asserita mancanza di motivazione, senza specificare le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali invece, quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, questa andava concessa in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 6 16 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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