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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23328/2026

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ersona del Direttore Generale e legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro3186 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 755/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 20/05/2024 R.G.N. 1669/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 23328/2026Data pubblicazione 15/07/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari, pronunziando sull’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza IRCCS -Opera da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al Simone la somma di € 63.116,16,oltre accessori, a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto spettante in relazione all’intercorsorapporto di lavoro subordinato del Simone quale dirigente medico.2.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, la parteintimata ha depositato controricorso3.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.4.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dilegge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e la falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c. deducendo in conseguenza ladecadenza di controparte dall’eccezione di prescrizione; sostiene l’errore in diritto dellaCorte di merito nel ritenere tempestiva la eccezione di prescrizione formulata inprevenzione dal Simone, originario ricorrente, già con l’atto introduttivo del giudizio, eriferita alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di emolumenti erogati tra l’anno2003 e l’anno 2006, corrispondenti a voci stipendiali non dovute; sostiene infatti chesecondo la corretta dialettica processuale delineata dall’art. 420 c.p.c. la eccezione diprescrizione avrebbe dovuto essere formulata nella prima udienza utile, successiva allarivendicazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale in prime cure aveva tempestivamente eccepitola compensazione del credito azionato da controparte con il proprio credito per leerogazione di voci stipendiali non dovute; a fronte di tale eccezione il Simone avrebbequindi dovuto prendere posizione in modo chiaro e preciso nella prima udienza utile nonNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026valendo a riguardo il mero richiamo, con formula di stile, alle difeNsuem esropdii eragccaolttaeg enneral ler2ic33o2r8/s2o02 6Data pubblicazione 15/07/2026di primo grado.2.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,censurando la sentenza impugnata per errata applicazione del principio di noncontestazione e delle norme che regolano l’onere della prova in ordine alla eccezione diindebito oggettivo formulata da essa resistente in sede di costituzione nel giudizio di primogrado.

Evidenzia di avere, nel giudizio di merito, allegato l’avvenuto pagamento diemolumenti non spettanti (ed in particolare, nel periodo maggio 2003/marzo 2006, dellasomma mensile di euro 5.000, denominata in busta paga “ indennità speciale”, e che, afronte di tale specifica allegazione, controparte si era limitata ad una contestazione sologenerica; la Corte di merito aveva quindi errato nel ritenere indimostrata la natura indebitadella erogazione in oggetto facendo ricadere l’onere probatorio della insussistenza di unacausale giustificatrice dell’erogazione sul soggetto datore di lavoro anziché sull’accipiens.3.

Il secondo motivo di ricorso, che in ossequio al principio della ragione più liquidaviene esaminato con priorità, non è meritevole di accoglimento; il rigetto nel meritodell’eccezione di compensazione, fondato su autonoma ratio decidendi, non validamentecensurata con il motivo in oggetto, assorbe la necessità di esame del primo motivo diricorso .3.1.Si premette che con la domanda di primo grado [OSCURATO:PERSONA],dirigente medico alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la condanna dellaconvenuta al pagamento della somma di euro 224.469,69 a titolo di differenze sultrattamento di fine rapporto; a sostegno della pretesa aveva esposto che l’ente datore dilavoro, all’atto della cessazione del rapporto, non gli aveva corrisposto il trattamento difine rapporto adducendo la necessità di verificare la legittimità della erogazione di alcunevoci stipendiali ricorrenti negli anni 2003/2006, e che l’eventuale diritto di ripetizione daparte datoriale doveva ritenersi parzialmente estinto per decorso del termine decennaledi prescrizione; la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita e aveva contestato l’avversa richiesta ed irelativi conteggi, formulando eccezione di compensazione delle somme dovute a titolo ditrattamento di fine rapporto con quelle che asseriva indebitamente erogate nel periodoNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026maggio 2003/marzo 2006, nell’importo mensile di euro 5.000, coNrurmiesrpo doi nradcceoltna tgen earalllea2 3v32o8/c2e02 6Data pubblicazione 15/07/2026indicata in busta paga come “indennità speciale”, riservandosi di agire in giudizio perquanto non coperto dal residuo TFR accantonato.3.2.

La Corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto laparziale estinzione per prescrizione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo diindebito, stante la validità della eccezione di prescrizione formulata in prevenzionedall’originario ricorrente e quindi reiterata nella prima difesa utile successiva allacostituzione della [OSCURATO:PERSONA].3.3.

Ha ritenuto comunque infondata nel merito la eccezione di compensazioneavanzata dalla datrice di lavoro osservando che: a) nell’ambito del rapporto di lavoro, inipotesi di corresponsione continuativa di emolumenti, sussiste una presunzione circa lanatura retributiva degli stessi; b) in tema di ripetizione di indebito oggettivo la prova dellainesistenza della causa debendi relativa al pagamento di compensi non pattuiti incombesu colui che propone la domanda di indebito; c) l’Ospedale non aveva dedotto, prima chedimostrato, che la erogazione della speciale indennità nel periodo in controversia scaturivada errore, né che era insussistente la causale dell’erogazione indicata dal lavoratore che,seppure non onerato, la aveva ricondotta alla remunerazione di attività prestatanell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero della Salute; d) neppure la Fondazioneaveva allegato l’imputabilità del pagamento a un diverso titolo non retributivo ( sentenza,pag. 10).3.3.

Le censure articolate con il motivo in esame non sono idonee alla valida censuradel ragionamento decisorio seguito dal giudice di secondo grado.3.4.

La denunzia di errata applicazione del principio di non contestazione, fondatasull’assunto della genericità delle allegazioni di controparte a giustificazionedell’erogazione della indennità speciale risulta inammissibile alla luce della giurisprudenzadella SC secondo la quale ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spettaal giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte; poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto eNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, Nnueme roddierarcicvoalta gecnhereale 23d3e28t/t2o02 6Data pubblicazione 15/07/2026accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, dimotivazione o per manifesta illogicità della stessa ( Cass. 4379/2026) , vizio non dedottodall’odierna ricorrente e comunque insussistente alla luce delle ragioni che sorreggono ladecisione.3.5.

La denunzia di violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova ex art.2697 c.c. in punto di dimostrazione del carattere indebito della “indennità speciale” risultanon meritevole di accoglimento alla luce del condivisibile orientamento del giudice dilegittimità maturato con riferimento al tema della verifica del carattere indebito diun’erogazione costituita da somme corrisposte al lavoratore a titolo di retribuzione.

E’stato infatti chiarito che laddove sia fatto valere un indebito oggettivo, la provadell'inesistenza della "causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda,trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi,dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivocontrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (Cass.22872/2010); tuttavia, nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumentonell'ambito del rapporto di lavoro, sussiste una presunzione in ordine alla naturaretributiva dell’emolumento corrisposto di talché spetta al datore che abbia dedotto lainsussistenza della " debendi" dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanzadell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersiche gravi sul lavoratore - a seguito di tale deduzione - l'onere di provare la sussistenza dialtra fonte di debito ( Cass. 22387/2018).3.6.

In particolare si è puntualizzato che il principio secondo il quale il solvens è tenutoa dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto delpagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte didebito, se può essere condiviso rispetto a singoli pagamenti in sé considerati, mal sinell'ambito di un rapporto di durata ed assumono conformazione identica a quella delleobbligazioni pecuniarie tipiche di esso.

Determinandosi, in tale diverso contesto, laNumero registro generale 23871/2024necessità che la regula iuris si adegui rispetto agli affidamenti chNeu meirno seztiaonla le m318o6d/2o02 6Numero di raccolta generale 23328/2026necessariamente si creano all'interno del rapporto stesso Cass. 22387/2018 cit.) .Data pubblicazione 15/07/20264.

Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese dilite.5.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di liteche liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 23328/2026Data pubblicazione 15/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del Direttore Generale e legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro3186 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 755/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 20/05/2024 R.G.N. 1669/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 23328/2026Data pubblicazione 15/07/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari, pronunziando sull’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza IRCCS -Opera da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al Simone la somma di € 63.116,16,oltre accessori, a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto spettante in relazione all’intercorsorapporto di lavoro subordinato del Simone quale dirigente medico.2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, la parteintimata ha depositato controricorso3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dilegge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e la falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c. deducendo in conseguenza ladecadenza di controparte dall’eccezione di prescrizione; sostiene l’errore in diritto dellaCorte di merito nel ritenere tempestiva la eccezione di prescrizione formulata inprevenzione dal Simone, originario ricorrente, già con l’atto introduttivo del giudizio, eriferita alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di emolumenti erogati tra l’anno2003 e l’anno 2006, corrispondenti a voci stipendiali non dovute; sostiene infatti chesecondo la corretta dialettica processuale delineata dall’art. 420 c.p.c. la eccezione diprescrizione avrebbe dovuto essere formulata nella prima udienza utile, successiva allarivendicazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale in prime cure aveva tempestivamente eccepitola compensazione del credito azionato da controparte con il proprio credito per leerogazione di voci stipendiali non dovute; a fronte di tale eccezione il Simone avrebbequindi dovuto prendere posizione in modo chiaro e preciso nella prima udienza utile nonNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026valendo a riguardo il mero richiamo, con formula di stile, alle difeNsuem esropdii eragccaolttaeg enneral ler2ic33o2r8/s2o02 6Data pubblicazione 15/07/2026di primo grado.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,censurando la sentenza impugnata per errata applicazione del principio di noncontestazione e delle norme che regolano l’onere della prova in ordine alla eccezione diindebito oggettivo formulata da essa resistente in sede di costituzione nel giudizio di primogrado. Evidenzia di avere, nel giudizio di merito, allegato l’avvenuto pagamento diemolumenti non spettanti (ed in particolare, nel periodo maggio 2003/marzo 2006, dellasomma mensile di euro 5.000, denominata in busta paga “ indennità speciale”, e che, afronte di tale specifica allegazione, controparte si era limitata ad una contestazione sologenerica; la Corte di merito aveva quindi errato nel ritenere indimostrata la natura indebitadella erogazione in oggetto facendo ricadere l’onere probatorio della insussistenza di unacausale giustificatrice dell’erogazione sul soggetto datore di lavoro anziché sull’accipiens.3. Il secondo motivo di ricorso, che in ossequio al principio della ragione più liquidaviene esaminato con priorità, non è meritevole di accoglimento; il rigetto nel meritodell’eccezione di compensazione, fondato su autonoma ratio decidendi, non validamentecensurata con il motivo in oggetto, assorbe la necessità di esame del primo motivo diricorso .3.1.Si premette che con la domanda di primo grado [OSCURATO:PERSONA],dirigente medico alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la condanna dellaconvenuta al pagamento della somma di euro 224.469,69 a titolo di differenze sultrattamento di fine rapporto; a sostegno della pretesa aveva esposto che l’ente datore dilavoro, all’atto della cessazione del rapporto, non gli aveva corrisposto il trattamento difine rapporto adducendo la necessità di verificare la legittimità della erogazione di alcunevoci stipendiali ricorrenti negli anni 2003/2006, e che l’eventuale diritto di ripetizione daparte datoriale doveva ritenersi parzialmente estinto per decorso del termine decennaledi prescrizione; la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita e aveva contestato l’avversa richiesta ed irelativi conteggi, formulando eccezione di compensazione delle somme dovute a titolo ditrattamento di fine rapporto con quelle che asseriva indebitamente erogate nel periodoNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026maggio 2003/marzo 2006, nell’importo mensile di euro 5.000, coNrurmiesrpo doi nradcceoltna tgen earalllea2 3v32o8/c2e02 6Data pubblicazione 15/07/2026indicata in busta paga come “indennità speciale”, riservandosi di agire in giudizio perquanto non coperto dal residuo TFR accantonato.3.2. La Corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto laparziale estinzione per prescrizione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo diindebito, stante la validità della eccezione di prescrizione formulata in prevenzionedall’originario ricorrente e quindi reiterata nella prima difesa utile successiva allacostituzione della [OSCURATO:PERSONA].3.3. Ha ritenuto comunque infondata nel merito la eccezione di compensazioneavanzata dalla datrice di lavoro osservando che: a) nell’ambito del rapporto di lavoro, inipotesi di corresponsione continuativa di emolumenti, sussiste una presunzione circa lanatura retributiva degli stessi; b) in tema di ripetizione di indebito oggettivo la prova dellainesistenza della causa debendi relativa al pagamento di compensi non pattuiti incombesu colui che propone la domanda di indebito; c) l’Ospedale non aveva dedotto, prima chedimostrato, che la erogazione della speciale indennità nel periodo in controversia scaturivada errore, né che era insussistente la causale dell’erogazione indicata dal lavoratore che,seppure non onerato, la aveva ricondotta alla remunerazione di attività prestatanell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero della Salute; d) neppure la Fondazioneaveva allegato l’imputabilità del pagamento a un diverso titolo non retributivo ( sentenza,pag. 10).3.3. Le censure articolate con il motivo in esame non sono idonee alla valida censuradel ragionamento decisorio seguito dal giudice di secondo grado.3.4. La denunzia di errata applicazione del principio di non contestazione, fondatasull’assunto della genericità delle allegazioni di controparte a giustificazionedell’erogazione della indennità speciale risulta inammissibile alla luce della giurisprudenzadella SC secondo la quale ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spettaal giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte; poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto eNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, Nnueme roddierarcicvoalta gecnhereale 23d3e28t/t2o02 6Data pubblicazione 15/07/2026accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, dimotivazione o per manifesta illogicità della stessa ( Cass. 4379/2026) , vizio non dedottodall’odierna ricorrente e comunque insussistente alla luce delle ragioni che sorreggono ladecisione.3.5. La denunzia di violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova ex art.2697 c.c. in punto di dimostrazione del carattere indebito della “indennità speciale” risultanon meritevole di accoglimento alla luce del condivisibile orientamento del giudice dilegittimità maturato con riferimento al tema della verifica del carattere indebito diun’erogazione costituita da somme corrisposte al lavoratore a titolo di retribuzione. E’stato infatti chiarito che laddove sia fatto valere un indebito oggettivo, la provadell'inesistenza della "causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda,trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi,dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivocontrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (Cass.22872/2010); tuttavia, nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumentonell'ambito del rapporto di lavoro, sussiste una presunzione in ordine alla naturaretributiva dell’emolumento corrisposto di talché spetta al datore che abbia dedotto lainsussistenza della " debendi" dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanzadell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersiche gravi sul lavoratore - a seguito di tale deduzione - l'onere di provare la sussistenza dialtra fonte di debito ( Cass. 22387/2018).3.6. In particolare si è puntualizzato che il principio secondo il quale il solvens è tenutoa dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto delpagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte didebito, se può essere condiviso rispetto a singoli pagamenti in sé considerati, mal sinell'ambito di un rapporto di durata ed assumono conformazione identica a quella delleobbligazioni pecuniarie tipiche di esso. Determinandosi, in tale diverso contesto, laNumero registro generale 23871/2024necessità che la regula iuris si adegui rispetto agli affidamenti chNeu meirno seztiaonla le m318o6d/2o02 6Numero di raccolta generale 23328/2026necessariamente si creano all'interno del rapporto stesso Cass. 22387/2018 cit.) .Data pubblicazione 15/07/20264. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese dilite.5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di liteche liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 23871/2024Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 23328/2026Data pubblicazione 15/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris