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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06893/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8101/2017 in data 10/01/2020 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria presentata in data 20/01/2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 22/12/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stai condannati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis, commi primo e secondo, cod. pen. (capo A): pena detentiva condonata ex

I. 241/2006 nella misura di anni tre.

Secondo l'editto accusatorio, gli imputati, insieme ad altri concorrenti tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Simone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, dopo aver acquistato o comunque ricevuto da persona rimasta ignota il veicolo A [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], provento del delitto di appropriazione indebita in danno della società [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e per le cui caratteristiche non potevano ignorare l'illecita provenienza, sostituivano e comunque trasferivano, ponendolo in vendita e commercializzandolo, attraverso passaggi di proprietà, il veicolo suddetto, nonché compivano in relazione ad esso altre operazioni, quali la sostituzione del numero di telaio e dei documenti con quelli di un veicolo inesistente (camioncino IVECO tipo 35 C con numero di telaio inesistente), corredato con documentazione belga di illecita provenienza, già targato con numero NGG024 (targa belga risultata abbinata ad altra autovettura), nazionalizzato in Italia presso la MCTC di Napoli a favore di [OSCURATO:PERSONA], dove veniva immatricolato con targa CT59811, in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa (in Napoli il 23/12/2004).

2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

Con sentenza in data 11/01/2013, il Tribunale di Lucca aveva assolto il Fanini dal reato di ricettazione evidenziando la buona fede dello stesso con riferimento all'acquisizione delle auto acquistate dai [OSCURATO:PERSONA].

Le circostanze di fatto ivi dedotte dovevano essere valutate dalla Corte territoriale, non per una declaratoria di ne bis in idem, ma come fatti accertati e documentati di cui si doveva tener conto ai fini di una valida ricostruzione alternativa degli accadimenti.

Secondo motivo: contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la buona fede dell'imputato fosse smentita dai risultati inequivocabili delle intercettazioni telefoniche, con riferimento alle quali, tuttavia, il giudice di primo grado aveva escluso che nelle stesse si trattasse del mezzo [OSCURATO:PERSONA].

Terzo motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria di primo grado in ordine alla conoscenza della provenienza illecita del veicolo da parte dell'imputato.

Se si riconosce che il Rendina avesse compiuto l'acquisto, come poteva ritenersi responsabile della condotta illecita il Fanini ? Il fatto poi che l'imputato detenesse presso l'autosalone la copia della carta di circolazione belga non costituisce prova della conoscenza da parte dello stesso della sua illecita provenienza.

Quarto motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di riciclaggio, atteso che non vi è prova che la manomissione del telaio o della carta di circolazione fosse riconducibile, anche nella forma del concorso, all'imputato: tant'è che nessuna contestazione sul punto è stata avanzata nei suoi confronti, per cui, essendo la condotta del Fanini riferibile ad un bene già riciclato, non può dirsi integrata la fattispecie di reato contestata.

Quinto motivo: inosservanze degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

La Corte territoriale ha errato nel negare le circostanze attenuanti generiche e a non ridurre, di conseguenza, la pena irrogata dal primo giudice, omettendo di considerare che l'imputato aveva ampiamente collaborato con la polizia giudiziaria, fornendo tutti i chiarimenti ed i documenti richiesti per lo svolgimento delle indagini.

Sesto motivo: violazione ed erronea applicazione di legge, nella specie degli artt. 157, 161 cod. pen. e 531 cod. proc. pen., atteso che la corte territoriale avrebbe dovuto emettere una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in quanto, sebbene nel capo di imputazione venga indicata come data del commesso reato quella del 23/12/2004, in realtà il fatto è stato commesso in data 06/09/2004, quando è stata presentata da parte della Fanauto, con documento falso, la richiesta di nazionalizzazione alla MCTC di Napoli, atteso che è in quel momento che il reato si consuma.

Pertanto da quella data decorre il termine prescrizionale di quindici anni per la declaratoria di estinzione del reato, cui si dovranno aggiungere i quattro mesi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento di primo grado, con conseguente spirare del termine in data 06/01/2020, antecedente alla pronuncia impugnata.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

La parte ha proposto due formali atti di ricorso, entrambi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di composizione grafica diversa ma di contenuto sostanzialmente analogo, lamentando quanto segue.Primo e secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva delle ipotetiche illecite provenienze di quanto oggetto del reato, non avendo mai partecipato ad alcuna delle attività connesse alla contestazione.

Terzo motivo: violazione di legge in merito all'operato trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dei benefici di legge.

Quarto motivo: si censura l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria quantomeno con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Va premesso che ricorre nella fattispecie un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione da parte dei giudici di merito dei contenuti della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 11/01/2013 per fatti simili a quelli oggetto del presente procedimento, non al fine di invocare un'inesistente violazione del principio del divieto di bis in idem, quanto piuttosto per dimostrare la buona fede del Fanini sulla legittima provenienza dei veicoli.

Come evidenziato dal Procuratore generale, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la sentenza del Tribunale di Lucca sia stata acquisita in dibattimento ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., né la difesa allega nulla in merito.

Peraltro, dalla lettura della citata sentenza, allegata al ricorso, non risulta affatto provata la buona fede del ricorrente ma, al contrario, che il predetto, in presenza di una prova contraddittoria sulla consapevolezza della provenienza dei beni, sia stato assolto per insufficienza degli elementi a suo carico.

In ogni caso, va evidenziato come la valutazione dell'elemento soggettivo del reato compiuta in altro procedimento non potrebbe mai determinare nel giudice che procede un obbligo di valutazione nel medesimo senso.

Ed in tale prospettiva, il provvedimento impugnato non risulta affetto da alcuna violazione di legge o contraddittorietà della motivazione, né, tantomeno, si pone in contrasto con precedente giudicato.

2.2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo, trattabili congiuntamente per l'identità di vizio in cui incorrono.

I motivi proposti solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perché sottopongono al giudice di legittimità rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

2.3. Manifestamente infondato è il quinto motivo.

I giudici di merito hanno negato al Fanini il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili, non avendo l'imputato, pur se incensurato, mai reso confessione o tenuto condotta collaborativa, né avendo mai dimostrato alcuna resipiscenza, in presenza di fatti caratterizzati da obbiettiva gravità nella prospettiva di un concreto allarme sociale.

I medesimi elementi di valutazione hanno consentito di ritenere congrua la sanzione irrogata.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale è tenuto, quindi, a motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

Nella specie, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo in presenza di fatto grave: giudizio del tutto consentito, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, riconosce che, ai fini della determinazione della pena (nella specie, applicata nel minimo edittale detentivo), il giudice - come verificatosi nella fattispecie - ben possa tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425, in fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva).

2.6. Manifestamente infondato è il sesto motivo.

Evidenzia il Collegio come risultano due differimenti d'udienza in primo grado, come dice la stessa sentenza del Tribunale: differimento dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi di 60 giorni ciascuno per legittimo impedimento del difensore.

Partendo dalla data di commissione del fatto fissata nel 23/12/2004 come da contestazione, non potendosi esplorare altre e diverse date se non attraverso accertamenti in fatto non consentiti nella presente sede di legittimità, tenendo conto della pena edittale prevista dalla legge e considerando il termine "imputabile" ad eventi interruttivi della prescrizione, nel calcolo della prescrizione (anni 15) si arriva alla data del 23/12/2019; a questo termine vanno aggiunti 120 giorni di sospensione della prescrizione per i disposti differimenti d'udienza in primo grado, nonché ulteriori 64 giorni (per sospensione dal 09/03/2020 al 11/05/2020), ex art. 83, comma 3-bis d.l. 18/2020, conv. dalla

I. 27/2020.

Il termine di prescrizione è così pari a complessivi anni quindici, mesi sei e giorni quattro, e si fissa alla data improrogabile del 27/06/2020, successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

Non è tuttavia possibile dichiarare la prescrizione del reato in questa sede atteso che, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

3. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Va preliminarmente osservato come i ricorsi incorrano in un primo ed assorbente motivo di inammissibilità, nella parte in cui il ricorrente, nel quarto motivo, comune ad entrambi i ricorsi, avanza delle richieste di assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non consentite in questa sede.

Il petitum formulato è, infatti, del tutto estraneo all'ambito decisionale proprio del giudizio di legittimità, avendo il ricorrente chiesto alla Corte di cassazione di adottare provvedimenti propri della giurisdizione di merito (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809).

3.2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo comune motivo, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti.

Entrambe le censure tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: gli elementi probatori hanno, infatti, consentito di riconoscere la consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del bene, in conseguenza di specifici indici rivelatori della stessa (sostituzione evidente della matricola e del motore).

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, in quanto - come già detto - il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile (cfr., Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3.3. Del tutto generico è il terzo motivo comune (ai due ricorsi).

Nell'atto dì appello, il Rendina aveva chiesto (capo F dell'atto dì impugnazione) la riduzione della pena e l'applicazione dei benefici di legge, affermando testualmente che "in ogni caso, effettivamente, la pena comminata non appare congrua in relazione ai fatti esposti e comunque ove si ravvisasse un presupposto di responsabilità, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena comunque va ridotta al minimo edittale".

I giudici di appello, ritenendo del tutto generico il motivo, non si sono pronunciati sulla richiesta di diminuzione della pena (peraltro, come detto, applicata nei minimi edittali, con riferimento alla reclusione) né sui benefici (da intendersi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo l'imputato certamente vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in ragione della misura della sanzione a lui inflitta).

La "mancata risposta" della Corte territoriale, censurata dalla dìfesa nel motivo in esame, appare ampiamente giustificata non avendo il ricorrente reso alcuna giustificazione alle proprie richieste, avanzate in termini puramente assertori.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8101/2017 in data 10/01/2020 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria presentata in data 20/01/2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 22/12/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stai condannati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis, commi primo e secondo, cod. pen. (capo A): pena detentiva condonata ex I. 241/2006 nella misura di anni tre. Secondo l'editto accusatorio, gli imputati, insieme ad altri concorrenti tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Simone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, dopo aver acquistato o comunque ricevuto da persona rimasta ignota il veicolo A [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], provento del delitto di appropriazione indebita in danno della società [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e per le cui caratteristiche non potevano ignorare l'illecita provenienza, sostituivano e comunque trasferivano, ponendolo in vendita e commercializzandolo, attraverso passaggi di proprietà, il veicolo suddetto, nonché compivano in relazione ad esso altre operazioni, quali la sostituzione del numero di telaio e dei documenti con quelli di un veicolo inesistente (camioncino IVECO tipo 35 C con numero di telaio inesistente), corredato con documentazione belga di illecita provenienza, già targato con numero NGG024 (targa belga risultata abbinata ad altra autovettura), nazionalizzato in Italia presso la MCTC di Napoli a favore di [OSCURATO:PERSONA], dove veniva immatricolato con targa CT59811, in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa (in Napoli il 23/12/2004). 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Con sentenza in data 11/01/2013, il Tribunale di Lucca aveva assolto il Fanini dal reato di ricettazione evidenziando la buona fede dello stesso con riferimento all'acquisizione delle auto acquistate dai [OSCURATO:PERSONA]. Le circostanze di fatto ivi dedotte dovevano essere valutate dalla Corte territoriale, non per una declaratoria di ne bis in idem, ma come fatti accertati e documentati di cui si doveva tener conto ai fini di una valida ricostruzione alternativa degli accadimenti. Secondo motivo: contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la buona fede dell'imputato fosse smentita dai risultati inequivocabili delle intercettazioni telefoniche, con riferimento alle quali, tuttavia, il giudice di primo grado aveva escluso che nelle stesse si trattasse del mezzo [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria di primo grado in ordine alla conoscenza della provenienza illecita del veicolo da parte dell'imputato. Se si riconosce che il Rendina avesse compiuto l'acquisto, come poteva ritenersi responsabile della condotta illecita il Fanini ? Il fatto poi che l'imputato detenesse presso l'autosalone la copia della carta di circolazione belga non costituisce prova della conoscenza da parte dello stesso della sua illecita provenienza. Quarto motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di riciclaggio, atteso che non vi è prova che la manomissione del telaio o della carta di circolazione fosse riconducibile, anche nella forma del concorso, all'imputato: tant'è che nessuna contestazione sul punto è stata avanzata nei suoi confronti, per cui, essendo la condotta del Fanini riferibile ad un bene già riciclato, non può dirsi integrata la fattispecie di reato contestata. Quinto motivo: inosservanze degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La Corte territoriale ha errato nel negare le circostanze attenuanti generiche e a non ridurre, di conseguenza, la pena irrogata dal primo giudice, omettendo di considerare che l'imputato aveva ampiamente collaborato con la polizia giudiziaria, fornendo tutti i chiarimenti ed i documenti richiesti per lo svolgimento delle indagini. Sesto motivo: violazione ed erronea applicazione di legge, nella specie degli artt. 157, 161 cod. pen. e 531 cod. proc. pen., atteso che la corte territoriale avrebbe dovuto emettere una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in quanto, sebbene nel capo di imputazione venga indicata come data del commesso reato quella del 23/12/2004, in realtà il fatto è stato commesso in data 06/09/2004, quando è stata presentata da parte della Fanauto, con documento falso, la richiesta di nazionalizzazione alla MCTC di Napoli, atteso che è in quel momento che il reato si consuma. Pertanto da quella data decorre il termine prescrizionale di quindici anni per la declaratoria di estinzione del reato, cui si dovranno aggiungere i quattro mesi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento di primo grado, con conseguente spirare del termine in data 06/01/2020, antecedente alla pronuncia impugnata. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La parte ha proposto due formali atti di ricorso, entrambi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di composizione grafica diversa ma di contenuto sostanzialmente analogo, lamentando quanto segue.Primo e secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva delle ipotetiche illecite provenienze di quanto oggetto del reato, non avendo mai partecipato ad alcuna delle attività connesse alla contestazione. Terzo motivo: violazione di legge in merito all'operato trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dei benefici di legge. Quarto motivo: si censura l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria quantomeno con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che ricorre nella fattispecie un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione da parte dei giudici di merito dei contenuti della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 11/01/2013 per fatti simili a quelli oggetto del presente procedimento, non al fine di invocare un'inesistente violazione del principio del divieto di bis in idem, quanto piuttosto per dimostrare la buona fede del Fanini sulla legittima provenienza dei veicoli. Come evidenziato dal Procuratore generale, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la sentenza del Tribunale di Lucca sia stata acquisita in dibattimento ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., né la difesa allega nulla in merito. Peraltro, dalla lettura della citata sentenza, allegata al ricorso, non risulta affatto provata la buona fede del ricorrente ma, al contrario, che il predetto, in presenza di una prova contraddittoria sulla consapevolezza della provenienza dei beni, sia stato assolto per insufficienza degli elementi a suo carico. In ogni caso, va evidenziato come la valutazione dell'elemento soggettivo del reato compiuta in altro procedimento non potrebbe mai determinare nel giudice che procede un obbligo di valutazione nel medesimo senso. Ed in tale prospettiva, il provvedimento impugnato non risulta affetto da alcuna violazione di legge o contraddittorietà della motivazione, né, tantomeno, si pone in contrasto con precedente giudicato. 2.2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo, trattabili congiuntamente per l'identità di vizio in cui incorrono. I motivi proposti solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perché sottopongono al giudice di legittimità rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.3. Manifestamente infondato è il quinto motivo. I giudici di merito hanno negato al Fanini il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili, non avendo l'imputato, pur se incensurato, mai reso confessione o tenuto condotta collaborativa, né avendo mai dimostrato alcuna resipiscenza, in presenza di fatti caratterizzati da obbiettiva gravità nella prospettiva di un concreto allarme sociale. I medesimi elementi di valutazione hanno consentito di ritenere congrua la sanzione irrogata. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale è tenuto, quindi, a motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Nella specie, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo in presenza di fatto grave: giudizio del tutto consentito, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, riconosce che, ai fini della determinazione della pena (nella specie, applicata nel minimo edittale detentivo), il giudice - come verificatosi nella fattispecie - ben possa tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425, in fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva). 2.6. Manifestamente infondato è il sesto motivo. Evidenzia il Collegio come risultano due differimenti d'udienza in primo grado, come dice la stessa sentenza del Tribunale: differimento dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi di 60 giorni ciascuno per legittimo impedimento del difensore. Partendo dalla data di commissione del fatto fissata nel 23/12/2004 come da contestazione, non potendosi esplorare altre e diverse date se non attraverso accertamenti in fatto non consentiti nella presente sede di legittimità, tenendo conto della pena edittale prevista dalla legge e considerando il termine "imputabile" ad eventi interruttivi della prescrizione, nel calcolo della prescrizione (anni 15) si arriva alla data del 23/12/2019; a questo termine vanno aggiunti 120 giorni di sospensione della prescrizione per i disposti differimenti d'udienza in primo grado, nonché ulteriori 64 giorni (per sospensione dal 09/03/2020 al 11/05/2020), ex art. 83, comma 3-bis d.l. 18/2020, conv. dalla I. 27/2020. Il termine di prescrizione è così pari a complessivi anni quindici, mesi sei e giorni quattro, e si fissa alla data improrogabile del 27/06/2020, successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Non è tuttavia possibile dichiarare la prescrizione del reato in questa sede atteso che, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 3. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Va preliminarmente osservato come i ricorsi incorrano in un primo ed assorbente motivo di inammissibilità, nella parte in cui il ricorrente, nel quarto motivo, comune ad entrambi i ricorsi, avanza delle richieste di assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non consentite in questa sede. Il petitum formulato è, infatti, del tutto estraneo all'ambito decisionale proprio del giudizio di legittimità, avendo il ricorrente chiesto alla Corte di cassazione di adottare provvedimenti propri della giurisdizione di merito (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809). 3.2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo comune motivo, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti. Entrambe le censure tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: gli elementi probatori hanno, infatti, consentito di riconoscere la consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del bene, in conseguenza di specifici indici rivelatori della stessa (sostituzione evidente della matricola e del motore). Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, in quanto - come già detto - il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3.3. Del tutto generico è il terzo motivo comune (ai due ricorsi). Nell'atto dì appello, il Rendina aveva chiesto (capo F dell'atto dì impugnazione) la riduzione della pena e l'applicazione dei benefici di legge, affermando testualmente che "in ogni caso, effettivamente, la pena comminata non appare congrua in relazione ai fatti esposti e comunque ove si ravvisasse un presupposto di responsabilità, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena comunque va ridotta al minimo edittale". I giudici di appello, ritenendo del tutto generico il motivo, non si sono pronunciati sulla richiesta di diminuzione della pena (peraltro, come detto, applicata nei minimi edittali, con riferimento alla reclusione) né sui benefici (da intendersi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo l'imputato certamente vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in ragione della misura della sanzione a lui inflitta). La "mancata risposta" della Corte territoriale, censurata dalla dìfesa nel motivo in esame, appare ampiamente giustificata non avendo il ricorrente reso alcuna giustificazione alle proprie richieste, avanzate in termini puramente assertori. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 06893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris