CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 31438/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari delTRIBUNALE di CHIETI;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 3 marzo 2026 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Chieti disponeva l’archiviazione del procedimento acarico di D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 640 cod. pen., ritenendo l’impossibilità di addivenire a una ragionevoleprevisione di condanna.Evidenziava che il procedimento era stato originato dalla querela sportadall’odierno ricorrente, D’[OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei figli, gli indagatiD’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], in relazione all’inadempimento daparte del primo rispetto all’obbligo di stipulare con il padre un contrattodefinitivo di compravendita con il quale l’indagato si era obbligato a trasferire alricorrente alcuni cespiti immobiliari, inadempimento che si era concretizzatonella stipula successiva di un diverso contratto preliminare di compravendita infavore della sorella [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto i medesimi immobili già promessiin vendita alla persona offesa.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il querelanteD’[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, chiedendonel’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il qualededuceva mancanza di motivazione, motivazione apparente, contraddittoria eillogica, nonché violazione dell’art. 409 cod. proc. pen.Assumeva che l’ordinanza impugnata era un atto abnorme in quanto nonaveva valutato la rilevanza di alcune circostanze di fatto che avrebberoconsentito di effettuare un ragionevole giudizio prognostico di condanna e che ilricorrente, persona offesa del reato, aveva uno specifico interesse a impugnaretale atto.Deduceva che la scrittura intercorsa in data 27 novembre 2019 fra ilricorrente e l’indagato D’[OSCURATO:PERSONA], che il G.I.P. aveva qualificato comeun contratto preliminare di compravendita, era in realtà un contratto definitivocon effetti reali che vedeva il ricorrente in qualità di acquirente.Assumeva che l’intenzione truffaldina di D’[OSCURATO:PERSONA] e della sorellaSerena si traeva dal fatto che in data 5 dicembre 2019 entrambi avevanosottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto tutti ibeni di proprietà del primo, fra i quali anche quelli precedentemente venduti alricorrente, e avevano altresì proposto querela di falso finalizzataall’accertamento della falsità della sottoscrizione apposta da D’[OSCURATO:PERSONA] calce alla scrittura privata del 27 novembre 2019, in tal modo impedendo cheil ricorrente potesse trascrivere tale atto.3. In data 7 maggio 2026 è stata depositata una memoria difensiva, conallegata nota spese, dell’interesse degli indagati e in data 22 maggio 2026,nell’interesse dei medesimi, una memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto ricorso per cassazioneavverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.Come è noto l'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma33, legge 103 del 2017 e nella specie pacificamente applicabile in forza delprincipio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazioneemessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. sipossa proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica per i solimotivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., vale a dire inrelazione alle violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4di tale disposizione.Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità al principio, espresso dallaCorte di legittimità, secondo il quale l'ordinanza di archiviazione emessasuccessivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non èricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizionemonocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullitàprevisti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (v., in tal senso,Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B. e altro, Rv. 273371 – 01, che tratta di unafattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso percassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza diarchiviazione escludendo, altresì, l'abnormità del provvedimento e ritenendomanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto esettimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorsoper cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazionedell'ordinanza).Con la richiamata decisione la Suprema Corte ha osservato che “il principiodi tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.esclude che possano darsi casi di impugnazione diversi da quelli previsti dallalegge e lo scopo della riforma attuata sul punto dalla legge 103 del 2017,nell'ottica della semplificazione delle procedure e della riduzione del carico dilavoro della Corte suprema, era di sottrarre al giudice di legittimità lacompetenza a decidere sulle impugnazioni in parola (la Relazione al d.d.l. n.2798, - in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII legislatura - definisce «ilricorso per cassazione un mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessaall'esame dei vizi che attengono alla mera violazione del contraddittoriocamerale in sede di procedimento di archiviazione»)”.Ha anche ritenuto che “a nulla rileva il richiamo all'art. 111, settimo comma,Cost., che prevede la ricorribilità per cassazione per violazione di legge dellesentenze e dei provvedimenti in materia di libertà personale. Trattandosi di unagaranzia limitata ai casi in cui il provvedimento giurisdizionale chiudedefinitivamente ed in modo irrevocabile la vicenda giudiziaria sulla regiudicanda- oltre che alle ipotesi in cui il medesimo incide sul diritto inviolabile della libertàpersonale, particolarmente tutelato dall'art. 13 Cost. - lo stesso non può trovareapplicazione nei riguardi di un provvedimento di archiviazione, essendo notoche esso spiega effetti rebus sic stantibus, potendo la riapertura delle indaginiessere disposta dallo stesso giudice, a norma dell'art. 414 cod. proc. pen, surichiesta del pubblico ministero motivata dall'esigenza di nuove investigazioni(cfr. Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, M. e a., Rv. 262954)”.Nel tentativo di aggirare le conseguenze derivanti dal principio di tassativitàdei mezzi d'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., ilricorrente ha dedotto l'abnormità del provvedimento.La categoria, di origine giurisprudenziale, dell'abnormità è stata da tempoelaborata al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, aprovvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttaviaprofondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di normeprocessuali.In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibiled'autonoma impugnazione questa Corte, con plurime decisioni assunte a SezioniUnite (v. in particolare: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603;Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del31/05/2005, Minervini; Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007,Battistella; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a.) ha individuato lacategoria, connotandola, per un verso, in negativo - nel senso che non puòdefinirsi abnorme l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali - e,per altro verso, in positivo.Da quest'ultimo punto di vista si è affermato che è affetto da vizio diabnormità, sotto un primo profilo (c.d. strutturale), il provvedimento che, persingolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamentoprocessuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione dilegittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previsteal di là di ogni ragionevole limite.Sotto altro profilo, si è posto in luce come sussista abnormità (c.d.funzionale) quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo,determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così, inmotivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a., Rv. 243590),potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomaladel procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Sez. Battistella; v.anche Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, 2, n. 7320/2014 del10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv.259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, Tavoloni e a., Rv. 262275). 4.1.Nel caso di specie è evidente come non ci si trovi di fronte ad alcuna dellecause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza.Sotto il profilo strutturale, l'ordinanza di archiviazione impugnata è statapacificamente adottata in un caso espressamente previsto dalla disciplinanormativa e il G.I.P. - che ha effettuato un giudizio di non idoneità deglielementi di prova raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, secondo il parametronormativo consacrato nell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. - non haevidentemente ecceduto dai poteri conferitogli, essendosi limitato ad operare lavalutazione impostagli dalla legge in relazione alle fonti di prova acquisite.Quanto al profilo funzionale basti osservare come l'impossibilità diproseguire il procedimento che consegue ad un provvedimento di archiviazionesia la conseguenza ordinaria dell'atto processuale in parola e non già un effettoanomalo derivante da un atto processuale abnorme.In ogni caso - come già si è rilevato - trattandosi di provvedimento astabilità limitata, lo stesso non è definitivamente preclusivo della procedibilità,essendo appunto possibile disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell'art.414 cod. proc. pen.2. Deve, infine, essere rigettata la richiesta di liquidazione delle speseavanzata dalla difesa degli indagati, dovendosi ritenere che l'inammissibilità delricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione all'archiviazioneproposto dal querelante non comporta la condanna di quest'ultimo a rifondereall'indagato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nelgiudizio di legittimità (v., in tal senso, Sez. 7, Ord. n. 2939 del 18/12/2024,Lipera, Rv. 287497 – 01; in motivazione, la Corte ha evidenziato la pronunciasulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento cameraleinstaurato per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, ècircoscritta ai soli interessi civili, con esclusione di quelli instauratiesclusivamente agli effetti penali).3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla difesa degli indagatideve essere rigettata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla difesadegli indagati.Così deciso il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]